CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 49516/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Santeramo in Colle avverso l'ordinanza del 09 giugno 2022 emessa dal Tribunale di Potenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Potenza, adito ai sensi dell'art.309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale aveva disposto l'applicazione della misura degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto ad indagini per il delitto di cessione di 100 grammi di hashish a favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], misura poi attenuata in quella dell'obbligo di dimora. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso l'indagato, con atto sottoscritto dal suo difensore, articolando due motivi enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. coord. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo rileva violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in quanto l'ordinanza del Tribunale del riesame aveva erroneamente ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in base a due elementi: la telefonata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (n. 1915 del 29 marzo 2021) e il verbale di sommarie informazioni di [OSCURATO:PERSONA] del 29 novembre 2021. Al contrario, la telefonata menzionava la somma di C 4000 non corrispondente alla vendita di 100 grammi di hashish, oggetto dell'imputazione, mentre le dichiarazioni di Mattia riguardavano un fatto diverso, risalente al 2018. Inoltre, Barbetta avendo una buona disponibilità economica non avrebbe alcun motivo di vendere stupefacenti. 2.2. Con il secondo motivo rileva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari in quanto sebbene il ricorrente sia privo di precedenti specifici era stato descritto come soggetto dal notevole spessore criminale con plurimi precedenti penali. Infine, erroneamente non era stato contestato il n. 4 (da intendersi comma) dell'art. 73 d.P.R. 309/90 che avrebbe permesso di ottenere la sospensione dell'esecuzione (da intendersi sospensione condizionale della pena) e, pur in presenza di tutti i presupposti, il fatto non era stato qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2.11 primo motivo di ricorso, sui gravi indizi di colpevolezza, è manifestamente infondato. L'impugnazione è stata avanzata per sollecitare una rilettura delle emergenze investigative dalle quali i giudici di merito, con un ragionamento immune da vizi di manifesta illogicità, perciò non censurabile in sede di legittimità, hanno tratto conferma della fondatezza dell'ipotesi accusatoria. Il provvedimento impugnato, dopo avere inserito il fatto contestato al ricorrente nell'ambito di un'indagine più ampia concernente un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti al cui vertice era [OSCURATO:PERSONA], ha ricostruito il fatto contestato in forza di due conversazioni: una tra la Tauriello e il compagno, [OSCURATO:PERSONA], in cui la donna lo informava "Mi ha fatto 6.50 sto panetto" (numero 1915 del 29 marzo 2021) e una tra Leone e [OSCURATO:PERSONA] (numero 1164 del 29 marzo 2021) in cui l'uomo comunicava di trovarsi da [OSCURATO:PERSONA], indicato per nome e cognome. Ad ulteriore riscontro era stata localizzata l'autovettura a bordo della quale si trovava la coppia che, quello stesso giorno alle 17.39, in corrispondenza della conversazione intercettata, si era fermata nel piazzale dell'abitazione del ricorrente. A supporto di detti elementi indiziari il Tribunale ha valorizzato anche il contenuto delle sommarie informazioni dell'ex convivente di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che il 29 novembre 2021 aveva riferito alla Polizia giudiziaria, con specifico riferimento a Barbetta, che questi gli aveva telefonato per la restituzione di un debito di C 4000 della sua compagna relativo ad una fornitura di marijuana. Il Tribunale, con argomenti adeguati e coerenti, non solo aveva ritenuto sussistente il compendio indiziario per confermare la misura cautelare in relazione al reato di cessione di hashish, la cui puntuale descrizione è tale da non richiedere necessariamente la menzione del comma 4, ma aveva anche escluso l'ipotesi attenuata di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, in ragione delle diverse cessioni che avevano prodotto il menzionato debito. Il ricorso si è limitato a porre censure che non scalfiscono in nessuno modo la logica inferenziale del provvedimento, ma costituiscono questioni di fatto, rimesse all'apprezzamento del giudice di merito che, in quanto tale, si sottrae al giudizio di legittimità se, come nella specie è accaduto, la valutazione risulta ragionevole e coerente in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). 3. Il secondo motivo di ricorso, sulle esigenze cautelari, è manifestamente infondato. Il ricorso anche rispetto a detto aspetto non ha censurato la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, ma si è limitato a criticare la valutazione del Tribunale che, al contrario, con argomenti logici e coerenti ha correttamente fondato il giudizio di reiterazione del reato, con prognosi di recidiva, non solo sugli incontestati plurimi precedenti penali di Barbetta, non essendo necessario che questi siano anche specifici, ma anche sulla professionalità da questi dimostrata nell'attività di detenzione e cessione di stupefacenti da cui trae arricchimento. La circostanza che il ricorrente svolga un'attività lavorativa è un dato del tutto neutro 3 fr rispetto al fatto che egli abbia redditi provenienti anche da attività illecite volti ad incrementare gli altri. 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e, in virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, non emergendo che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.