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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 luglio 2024

Cassazione n. 19619/2024

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sull’istanza iscrittaal n. 2164/2023 R.G. propost a da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 190 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -istante- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -intimato - avverso l’ ORDINANZA d ella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn. 726/2023 depositata i l 12/01/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha chiesto la correzione del dispositivo dell’ordinanza n. 726/2023 del 12.1.2023, pronunciata dalla I Sezione Civile di questa Corte; - che, in particolare, è stato evidenziato dall’istante che il predetto dispositivo è affetto da errore materiale atteso che non contiene la distrazione delle spese processuali al difensore nonostante che lo stesso si fosse dichiarato antistatario; - che tale istanza è fondata, essendo la dichiarazione del legale contenuta sia nel controricorso che nella memoria ex art. 380 bis1. c.p.c; - che, infatti, questa Corte (vedi Cass.

S.U. n. 16037/2010; conf.

Cass. n. 12962/2012) ha già enunciato il principio di diritto secondo cui “In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma.

La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di Cassazione”; che, pertanto, deve provvedersi alla correzione del dedotto errore materiale nei termini di cui in dispositivo; P.Q.M.

Corregge il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 726/2023 del 12.1.2023, aggiungendo, dopo le parole “accessori di legge”, alla fine del 4° ed ultimo rigo, le seguenti parole: ”da distrarsi in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiaratisi antistatari”.

Così deciso in Roma in data 10.7.2024 nella camera di consiglio della prima se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sull’istanza iscrittaal n. 2164/2023 R.G. propost a da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 190 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -istante- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -intimato - avverso l’ ORDINANZA d ella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn. 726/2023 depositata i l 12/01/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha chiesto la correzione del dispositivo dell’ordinanza n. 726/2023 del 12.1.2023, pronunciata dalla I Sezione Civile di questa Corte; - che, in particolare, è stato evidenziato dall’istante che il predetto dispositivo è affetto da errore materiale atteso che non contiene la distrazione delle spese processuali al difensore nonostante che lo stesso si fosse dichiarato antistatario; - che tale istanza è fondata, essendo la dichiarazione del legale contenuta sia nel controricorso che nella memoria ex art. 380 bis1. c.p.c; - che, infatti, questa Corte (vedi Cass. S.U. n. 16037/2010; conf. Cass. n. 12962/2012) ha già enunciato il principio di diritto secondo cui “In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di Cassazione”; che, pertanto, deve provvedersi alla correzione del dedotto errore materiale nei termini di cui in dispositivo; P.Q.M. Corregge il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 726/2023 del 12.1.2023, aggiungendo, dopo le parole “accessori di legge”, alla fine del 4° ed ultimo rigo, le seguenti parole: ”da distrarsi in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiaratisi antistatari”. Così deciso in Roma in data 10.7.2024 nella camera di consiglio della prima se
Sentenza Cassazione n. 19619/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris