CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20409/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza in data 5 aprile 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 9 dicembre 2019 che aveva emesso declaratoria di non doversi procedere nei confronti del ricorrente in ordine al reato di truffa ascrittogli perché estinto per prescrizione. Rilevato che il primo motivo di ricorso che deduce violazione di legge per non avere la Corte adottato una formula assolutoria più favorevole al ricorrente è manifestamente infondato, in quanto smentito dalla lettura del provvedimento impugnato, che ha sottolineato, attraverso uno specifico accertamento di merito, la sussistenza del reato e degli artifici e raggiri idonei a qualificarlo in termini di truffa, escludendo anche la più benevola qualificazione giuridica in termini di insolvenza fraudolenta come vorrebbe il ricorrente (cfr. fgg. 4 e 5 della sentenza impugnata); che in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamantí, Rv. 244274); che, al contrario, le censure del ricorrente, anche per ciò che riguarda i successivi motivi e la qualificazione giuridica dei fatti, presupporrebbero una diversa lettura nel merito delle vicende processuali attraverso una specifico accertamento e non un vizio motivazionale immediatamente evidente; che le considerazioni che precedono assorbono ogni altra considerazione difensiva, ivi comprese quelle contenute nella memoria depositata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci