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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36744/2022

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e ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 9831/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali ex soci della estinta società AL.DE.RO .

S.N.C. [OSCURATO:PERSONA] G. E LONGO S., rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliati presso la Cancelleria della Corte di cassazione; - controricorrentí - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], n.2007/13/2015 depositata il 14 ottobre 2015, non notifi- cata.

Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 14 ottobre 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA]- magna, veniva accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] seppe e [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quali ex soci della società [OSCURATO:SOCIETA]. di Cunetto G. e Longo S. - cessata il 29.5.2007 ed estinta il 16.6.2007 - avverso la sentenza n.4/9/12 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Parma che, a sua volta, accoglieva parzial- mente i ricorsi proposti dai contribuenti aventi ad oggetto tre avvisi di accertamento per IVA, II.DD. e IRAP relativi al 2005.

Con tali atti im- positivi, adottati sulla base dell'applicazione di studio di settore e pre- via instaurazione del contraddittorio, veniva ricostruito il reddito di im- presa non dichiarato dalla società nell'anno di imposta oltre che accer- tata l'indeducibilità e indetraibilità di costi e, per trasparenza, le riprese venivano quindi imputate ai soci.

2. In particolare, la CTP disponeva la rideterminazione dei costi accer- tati, confermando le riprese nel reso.

Il giudice d'appello, rilevato che in un primo momento, veniva instaurato il contraddittorio sullo scosta- mento tra dichiarazione e studio di settore e, in un secondo momento, l'Amministrazione contestava ai contribuenti anche l'indeducibilità di taluni costi sostenuti, con conseguente indetraibilità dell'IVA, sulla base della inesistenza delle operazioni economiche sottese alle fatture d'acquisto in contestazione, dichiarava la nullità degli atti impositivi impugnati, ritenendo non effettivo il contraddittorio instaurato in fase procedimentale.

3. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, affidato ad un unico motivo, cui i contribuenti resistono con controricorso e, da ultimo, depositano istanza di sospensione del pro- cesso Considerato che:

4. Con istanza depositata in Cancelleria in data 10.10.2022 i contri- buenti hanno chiesto la sospensione del processo ex art.5, comma 10, della

I. 31 agosto 2022 n.130 al fine di poter procedere alla presenta- zione dell'istanza di definizione agevolata del giudizio e occorre prov- vedere in conformità a tale istanza, con rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte: sospende il processo ex art.5 comma 10 della

I. n.130/2022 e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 9831/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali ex soci della estinta società AL.DE.RO . S.N.C. [OSCURATO:PERSONA] G. E LONGO S., rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliati presso la Cancelleria della Corte di cassazione; - controricorrentí - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], n.2007/13/2015 depositata il 14 ottobre 2015, non notifi- cata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 14 ottobre 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA]- magna, veniva accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] seppe e [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quali ex soci della società [OSCURATO:SOCIETA]. di Cunetto G. e Longo S. - cessata il 29.5.2007 ed estinta il 16.6.2007 - avverso la sentenza n.4/9/12 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Parma che, a sua volta, accoglieva parzial- mente i ricorsi proposti dai contribuenti aventi ad oggetto tre avvisi di accertamento per IVA, II.DD. e IRAP relativi al 2005. Con tali atti im- positivi, adottati sulla base dell'applicazione di studio di settore e pre- via instaurazione del contraddittorio, veniva ricostruito il reddito di im- presa non dichiarato dalla società nell'anno di imposta oltre che accer- tata l'indeducibilità e indetraibilità di costi e, per trasparenza, le riprese venivano quindi imputate ai soci. 2. In particolare, la CTP disponeva la rideterminazione dei costi accer- tati, confermando le riprese nel reso. Il giudice d'appello, rilevato che in un primo momento, veniva instaurato il contraddittorio sullo scosta- mento tra dichiarazione e studio di settore e, in un secondo momento, l'Amministrazione contestava ai contribuenti anche l'indeducibilità di taluni costi sostenuti, con conseguente indetraibilità dell'IVA, sulla base della inesistenza delle operazioni economiche sottese alle fatture d'acquisto in contestazione, dichiarava la nullità degli atti impositivi impugnati, ritenendo non effettivo il contraddittorio instaurato in fase procedimentale. 3. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, affidato ad un unico motivo, cui i contribuenti resistono con controricorso e, da ultimo, depositano istanza di sospensione del pro- cesso Considerato che: 4. Con istanza depositata in Cancelleria in data 10.10.2022 i contri- buenti hanno chiesto la sospensione del processo ex art.5, comma 10, della I. 31 agosto 2022 n.130 al fine di poter procedere alla presenta- zione dell'istanza di definizione agevolata del giudizio e occorre prov- vedere in conformità a tale istanza, con rinvio a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte: sospende il processo ex art.5 comma 10 della I. n.130/2022 e rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso
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