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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03900/2023

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uente ORDINANZA Sul ricorso n. 13802-2015, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]", [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 9371/18/2014 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 28.10.2014; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 9 novembre 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che Alla associazione ricorrente fu notificato l'avviso d'accertamento con cui, relativamente all'anno d'imposta 2007, l'Agenzia delle entrate rideterminò gli imponibili ai fini Ires, Irap ed Iva, chiedendo il pagamento di maggiori imposte, oltre sanzioni.

RG N 13802/2015 Consig rei. [OSCURATO:PERSONA] impositivo era seguito alla verifica e al processo verbale di constatazione, con cui era stata contestata la natura associativa non commerciale dell'ente, prevista dall'art. 148 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 -con conseguente esclusione delle agevolazioni fiscali e ricalcolo degli elementi attivi e passivi di reddito-, nonché presunte entrate non contabilizzate.

L'ente impugnò l'avviso d'accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, che con sentenza n. 602/11/2013 dichiarò inammissibile il ricorso.

L'appello introdotto dalla soccombente fu rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Campania con sentenza n. 9371/18/2014, ora al vaglio della Corte.

Il giudice regionale, ha riconosciuto l'ammissibilità del ricorso introduttivo della associazione, rigettandolo però nel merito.

Ha infatti ritenuto indebita la collocazione dell'associazione tra gli enti non commerciali, volta a beneficiare del trattamento fiscale agevolato previsto dalla disciplina dettata dalla

I. n. 398 del 1991 e dalla

I. n. 289 del 2002, laddove si trattava di una società che esercitava attività imprenditoriale dietro il paravento dell'associazione.

A tal fine ha riconosciuto la fondatezza degli esiti dell'accertamento, che dalla documentazione acquisita aveva rilevato l'esistenza di spese e impegni finanziari per far fronte al disavanzo di gestione 2006 dell'associazione, nonché ad interventi di ristrutturazione dei locali, neppure giustificate dal reddito personale dichiarato dai soci; ha rinvenuto schede di iscrizioni di soci, prive di sottoscrizione; ha constatato irregolarità formali, nonché omissioni e irregolarità contabili; ha avvertito che a tali incongruenze i rappresentanti dell'associazione non avevano saputo contrapporre ragioni che confutassero i rilievi. [OSCURATO:PERSONA] regionale ha pertanto riconosciuto la correttezza della ricostruzione del reddito con metodo analitico-induttivo, ai sensi dell'art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

L'ente ha censurato la sentenza, di cui ha chiesto la cassazione, affidandosi a tre motivi, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate con controricorso.

Nell'adunanza camerale del 9 novembre 2022 la causa è stata discussa e decisa.

Considerato che RGN 13802/2015 Consi T rei. [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo la società denuncia la «violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto (ex art. 360 n. 3 c.p.c.).

Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (ex art. 360 n. 5 c.p.c.)», quanto all'erronea adesione del giudice d'appello ai riscontri emersi in sede d'accertamento fiscale e al riconoscimento della correttezza dell'accertamento analitico-induttivo.

Contesta che, al contrario, le presunzioni sarebbero prive di gravità, precisione e concordanza.

Il motivo è inammissibile.

E tale perché, in considerazione della data di pubblicazione della sentenza (28 ottobre 2014), ad essa trova applicazione l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla

I. 7 agosto 2012, n. 134.

Con la nuova formulazione del n. 5 lo specifico vizio denunciabile per cassazione deve essere relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, e che, se esaminato, avrebbe potuto determinare un esito diverso della controversia.

Pertanto l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

È inammissibile anche se si considera l'invocazione dell'errore di diritto, poiché le modalità con cui il motivo è stato formulato -denunciando la carenza di presunzioni gravi precise e concordanti- sono volte nel concreto a sollecitare una rivalutazione degli elementi raccolti nella fase dell'accertamento, attività tuttavia riservata al giudice di merito ed inibita in sede di legittimità.

Né le argomentazioni utilizzate in sentenza evidenziano errori materiali o vizi logici da parte del giudice regionale.

D'altronde, e per completezza, questa Corte ha affermato che l'esenzione d'imposta, prevista dall'art. 148 del d.P.R. n. 917 del 1986 in favore delle associazioni non lucrative, dipende non dalla veste giuridica assunta dall'associazione, che costituisce un elemento formale, ma dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro (Cass., 11 dicembre 2012, n. 22578; 5 agosto 2016, n. 16449).

E d'altronde le agevolazioni tributarie per gli enti associativi non commerciali, come le associazioni RGN 13802/2015 Constiiere rei.

Federici sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, si applicano solo a condizione che esse si conformino concretamente alle clausole riguardanti la vita associativa, inserite nell'atto costitutivo o nello statuto (Cass., 11 marzo 2015, n. 4872; 12 dicembre 2018, n. 32119).

Non è determinante dunque il contenuto formale dello statuto o dell'atto costitutivo, che pur è d'obbligo quanto ai principi cui deve conformarsi l'attività, né la mera evidenza delle prescrizioni e regole organizzative (regolarità della tenuta dei libri contabili, regolarità delle iscrizioni dei soci, osservanza del principio di democraticità dell'ente), né la veste giuridica assunta.

Quello che invece rileva, ai fini del controllo e delle valutazioni, è l'esplicazione concreta di attività senza fini di lucro, nel perseguimento delle finalità associative.

L'accertamento in fatto che emerge dalla sentenza impugnata esclude la corretta osservanza delle prescrizioni normative.

Con il secondo motivo la ricorrente si duole della «violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 360 n. 3 c.p.c.): violazione e/o falsa applicazione degli artt. 352 e ss. del c.p.c. e del principio del contraddittorio» quanto alla circostanza che la commissione regionale, dichiarando di voler decidere sulle sole questioni preliminari relative all'inammissibilità del ricorso (mancata allegazione al ricorso introduttivo dell'avviso d'accertamento impugnato), ha in realtà deciso anche il merito della controversia, mai oggetto di discussione.

Premesso che il motivo, per quanto evincibile dalla sua formulazione, va correttamente collocato nella denuncia di un vizio processuale, anche questo motivo è inammissibile, difettando innanzitutto di autosufficienza.

L'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone infatti l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato (Cass., 29 settembre 2017, n. 22880; 6 settembre 2021, n. 24048).

Tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità.

Nel caso di specie non è stato neppure riprodotto per estratto il verbale d'udienza, utile almeno ad evincere quanto affermato.

RGN 13802/2015 consi1iee reL Federici —e Per mera completezza, nel processo tributario la riserva in decisione della controversia implica un potere c:ognitivo dell'organo giudicante sull'intero giudizio.

Con il terzo motivo l'associazione lamenta la «violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 360 n. 3 c.p.c.): violazione dell'art. 112 c.p.c.», quanto all'omessa pronuncia della commissione regionale su motivi pur riportati nell'atto d'appello dalla contribuente.

A parte la collocazione anche di questo motivo neli'alveo dell'errore processuale, con esso la difesa ha riprodotto i passaggi dell'atto d'appello, su cui la commissione avrebbe omesso di pronunciarsi.

Trattasi di mere difese, tese a dimostrare l'assenza della natura commerciale dell'attività svolta dall'associazione.

Il motivo è infondato perché si tratta di questioni su cui, nell'economia complessiva della motivazione della sentenza, il giudice regionale ha già espresso la propria valutazione, concludendo nel senso opposto a quello sperato dalla contribuente.

Il ricorso va dunque rigettato e all'esito del giudizio segue la soccombenza della ricorrente anche nelle spese processuali, che si liquidano nella misura specificata in dispositivo.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'Agenzia delle entrate, che si liquidano in C 4.100,00 per competenze, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previst

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA Sul ricorso n. 13802-2015, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]", [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 9371/18/2014 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 28.10.2014; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 9 novembre 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che Alla associazione ricorrente fu notificato l'avviso d'accertamento con cui, relativamente all'anno d'imposta 2007, l'Agenzia delle entrate rideterminò gli imponibili ai fini Ires, Irap ed Iva, chiedendo il pagamento di maggiori imposte, oltre sanzioni. RG N 13802/2015 Consig rei. [OSCURATO:PERSONA] impositivo era seguito alla verifica e al processo verbale di constatazione, con cui era stata contestata la natura associativa non commerciale dell'ente, prevista dall'art. 148 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 -con conseguente esclusione delle agevolazioni fiscali e ricalcolo degli elementi attivi e passivi di reddito-, nonché presunte entrate non contabilizzate. L'ente impugnò l'avviso d'accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, che con sentenza n. 602/11/2013 dichiarò inammissibile il ricorso. L'appello introdotto dalla soccombente fu rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Campania con sentenza n. 9371/18/2014, ora al vaglio della Corte. Il giudice regionale, ha riconosciuto l'ammissibilità del ricorso introduttivo della associazione, rigettandolo però nel merito. Ha infatti ritenuto indebita la collocazione dell'associazione tra gli enti non commerciali, volta a beneficiare del trattamento fiscale agevolato previsto dalla disciplina dettata dalla I. n. 398 del 1991 e dalla I. n. 289 del 2002, laddove si trattava di una società che esercitava attività imprenditoriale dietro il paravento dell'associazione. A tal fine ha riconosciuto la fondatezza degli esiti dell'accertamento, che dalla documentazione acquisita aveva rilevato l'esistenza di spese e impegni finanziari per far fronte al disavanzo di gestione 2006 dell'associazione, nonché ad interventi di ristrutturazione dei locali, neppure giustificate dal reddito personale dichiarato dai soci; ha rinvenuto schede di iscrizioni di soci, prive di sottoscrizione; ha constatato irregolarità formali, nonché omissioni e irregolarità contabili; ha avvertito che a tali incongruenze i rappresentanti dell'associazione non avevano saputo contrapporre ragioni che confutassero i rilievi. [OSCURATO:PERSONA] regionale ha pertanto riconosciuto la correttezza della ricostruzione del reddito con metodo analitico-induttivo, ai sensi dell'art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. L'ente ha censurato la sentenza, di cui ha chiesto la cassazione, affidandosi a tre motivi, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate con controricorso. Nell'adunanza camerale del 9 novembre 2022 la causa è stata discussa e decisa. Considerato che RGN 13802/2015 Consi T rei. [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo la società denuncia la «violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto (ex art. 360 n. 3 c.p.c.). Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (ex art. 360 n. 5 c.p.c.)», quanto all'erronea adesione del giudice d'appello ai riscontri emersi in sede d'accertamento fiscale e al riconoscimento della correttezza dell'accertamento analitico-induttivo. Contesta che, al contrario, le presunzioni sarebbero prive di gravità, precisione e concordanza. Il motivo è inammissibile. E tale perché, in considerazione della data di pubblicazione della sentenza (28 ottobre 2014), ad essa trova applicazione l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla I. 7 agosto 2012, n. 134. Con la nuova formulazione del n. 5 lo specifico vizio denunciabile per cassazione deve essere relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, e che, se esaminato, avrebbe potuto determinare un esito diverso della controversia. Pertanto l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. È inammissibile anche se si considera l'invocazione dell'errore di diritto, poiché le modalità con cui il motivo è stato formulato -denunciando la carenza di presunzioni gravi precise e concordanti- sono volte nel concreto a sollecitare una rivalutazione degli elementi raccolti nella fase dell'accertamento, attività tuttavia riservata al giudice di merito ed inibita in sede di legittimità. Né le argomentazioni utilizzate in sentenza evidenziano errori materiali o vizi logici da parte del giudice regionale. D'altronde, e per completezza, questa Corte ha affermato che l'esenzione d'imposta, prevista dall'art. 148 del d.P.R. n. 917 del 1986 in favore delle associazioni non lucrative, dipende non dalla veste giuridica assunta dall'associazione, che costituisce un elemento formale, ma dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro (Cass., 11 dicembre 2012, n. 22578; 5 agosto 2016, n. 16449). E d'altronde le agevolazioni tributarie per gli enti associativi non commerciali, come le associazioni RGN 13802/2015 Constiiere rei. Federici sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, si applicano solo a condizione che esse si conformino concretamente alle clausole riguardanti la vita associativa, inserite nell'atto costitutivo o nello statuto (Cass., 11 marzo 2015, n. 4872; 12 dicembre 2018, n. 32119). Non è determinante dunque il contenuto formale dello statuto o dell'atto costitutivo, che pur è d'obbligo quanto ai principi cui deve conformarsi l'attività, né la mera evidenza delle prescrizioni e regole organizzative (regolarità della tenuta dei libri contabili, regolarità delle iscrizioni dei soci, osservanza del principio di democraticità dell'ente), né la veste giuridica assunta. Quello che invece rileva, ai fini del controllo e delle valutazioni, è l'esplicazione concreta di attività senza fini di lucro, nel perseguimento delle finalità associative. L'accertamento in fatto che emerge dalla sentenza impugnata esclude la corretta osservanza delle prescrizioni normative. Con il secondo motivo la ricorrente si duole della «violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 360 n. 3 c.p.c.): violazione e/o falsa applicazione degli artt. 352 e ss. del c.p.c. e del principio del contraddittorio» quanto alla circostanza che la commissione regionale, dichiarando di voler decidere sulle sole questioni preliminari relative all'inammissibilità del ricorso (mancata allegazione al ricorso introduttivo dell'avviso d'accertamento impugnato), ha in realtà deciso anche il merito della controversia, mai oggetto di discussione. Premesso che il motivo, per quanto evincibile dalla sua formulazione, va correttamente collocato nella denuncia di un vizio processuale, anche questo motivo è inammissibile, difettando innanzitutto di autosufficienza. L'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone infatti l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato (Cass., 29 settembre 2017, n. 22880; 6 settembre 2021, n. 24048). Tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità. Nel caso di specie non è stato neppure riprodotto per estratto il verbale d'udienza, utile almeno ad evincere quanto affermato. RGN 13802/2015 consi1iee reL Federici —e Per mera completezza, nel processo tributario la riserva in decisione della controversia implica un potere c:ognitivo dell'organo giudicante sull'intero giudizio. Con il terzo motivo l'associazione lamenta la «violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 360 n. 3 c.p.c.): violazione dell'art. 112 c.p.c.», quanto all'omessa pronuncia della commissione regionale su motivi pur riportati nell'atto d'appello dalla contribuente. A parte la collocazione anche di questo motivo neli'alveo dell'errore processuale, con esso la difesa ha riprodotto i passaggi dell'atto d'appello, su cui la commissione avrebbe omesso di pronunciarsi. Trattasi di mere difese, tese a dimostrare l'assenza della natura commerciale dell'attività svolta dall'associazione. Il motivo è infondato perché si tratta di questioni su cui, nell'economia complessiva della motivazione della sentenza, il giudice regionale ha già espresso la propria valutazione, concludendo nel senso opposto a quello sperato dalla contribuente. Il ricorso va dunque rigettato e all'esito del giudizio segue la soccombenza della ricorrente anche nelle spese processuali, che si liquidano nella misura specificata in dispositivo. Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'Agenzia delle entrate, che si liquidano in C 4.100,00 per competenze, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previst
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