Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 07722/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14738/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]: -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatoprof. [OSCURATO:PERSONA] Pec: -controricorrente - avverso la sentenza n. 1608/2019 del TRIBUNALE di VICENZA, depositata il 22/07/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023 dal Cons.

ANNAMOSCARINI; Rilevato che: La società [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] co., di seguito [OSCURATO:SOCIETA]), utilizzatrice di un contratto di leasing, convenne in giudizio la concedente società Se lma BPM davanti al Tribunale di Trevisochiedendo l’accertamento della nullità del contratto stipulato in data 17/11/2010 in quanto gli interessi moratori erano stati pattuiti in misura superiore alla cd. soglia di usura; chiese pertanto la declaratoria di gratuità del contratto ex art. 1815, co. 2 c.c. con restituzione degli interessi, anche corrispettivi, versati; svolse anche domande subordinate di indeterminatezza della clausola sugli interessi, chiese l’ammissione di una CTU contabile ed il risarcimento del danno; la Selma BPM si costituì in giudizio rilevando, oltre alla nullità parziale della citazione per incertezza della causa petendi, la manifesta inammissibilità e infondatezza delle avverse pretese; il Tribunale di Vicenza, con sentenza del 22 luglio 2019, per quanto ancora rileva, rigettò la domanda rilevando che l’eventuale usurarietà del tasso di mora previsto dal contratto è nella specie irrilevante atteso che tali interessi non sono mai stati richiesti da Selma BPM a [OSCURATO:SOCIETA] né tantomeno applicati dalla prima; solo in subordine ha dato indicazioni su come verificare l’eventuale superamento del TSU escludendo in ogni caso l’infondatezza della tesi attorea secondo cui l’usurarietà del tasso di moranon avrebbe comportato la non debenza degli interessi corrispettivi; a seguito di appello della società [OSCURATO:SOCIETA] la Corte d’Appello di Venezia ha dichiarato l’impugnazione inammissibile per mancanza di una ragionevole possibilità di essere accolta, avendo il Tribunale valutato le questioni riproposte con l’appello facendo corretta applicazione dei principi di diritto su cui la cassazione si è già espressa con orientamenti consolidati, sicchè la pronuncia d’appello non potrebbe che consistere in una inutile ripetizione di argomenti già sviluppati in primo grado; avverso la sentenza di primo grado laQuattrin ha allora proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi; ha resistito la [OSCURATO:PERSONA] SpA con controricorso; la parte controricorrente ha depositato memoria; Considerato che: Occorre preliminarmente valutare l’eccezione della parte controricorrente relativa all’inammissibilità del ricorso per difetto dell’incidenza causale dei vizi lamentati sulla sentenza impugnata e dunque per difetto di interesse all’impugnazione, in quanto la clausola sugli interessi moratori pretesi usurari, che costituisce oggetto di tutti i motivi di ricorso, non ha mai trovato applicazione inter partes; l’eccezione è fondata; e’ noto infatti che il vizio deve essere tale da incidere causalmente e in modo effettivo sulla giustizia e sulla legalità della decisione impugnata, pena l’inammissibilità dell’impugnazione per difetto di interesse; l’orientamento consolidato di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità è nel senso della inammissibilità,per difetto d'interesse, del motivo di impugnazione con cui si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, priva di qualsivogliainfluenza in relazione alle domande o eccezioni proposte, e che sia diretta, quindi, all'emanazione di una pronuncia senza rilievo pratico (Cass., 1, n. 20689 del 13/10/2016; Cass., 6-1, n. 12678 del 25/6/2020); nel ricorso non c’è alcuna riga di censura in ordine al motivo portante della decisione di primo grado (confermata in appello) ovvero la carenza di interesse a far valere vizi di nullità in ordine alla pattuizione sugli interessi moratori, mai richiesti edapplicati nel corso dell’intero rapporto.

A p. 6 della sentenza si legge infatti.

“Ora, è pacifico che nel caso concreto gli interessi di mora non sono mai stati applicati, per cui si avrebbe una dichiarazione di nullità della clausola di previsione degli interessi di mora (con peraltro sua sostituzione con l’applicazione di interessi legali) mai applicati e con salvezza degli interessi corrispettivi.

In altre parole, tale situazione non avrebbe alcun effetto pratico sul rapporto per cui è causa”; ebbene, l’omessa censura della ragione portante del rigetto delle avverse domande comporta l’inammissibilità del ricorso secondo il consolidato orientamento di questa Corte. [OSCURATO:PERSONA]., 6-5, n. 9752 del [OSCURATO:DATA_NASCITA](confermata da Cass., 1, n. 18119 del 31/8/2020) “O ve la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della sentenza”; alle suesposte considerazioni consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, in favore della controricorrente; P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibileil ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 9.200 ,00, di cui € 200 ,00 per esborsi , oltre a s pese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14738/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]: -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatoprof. [OSCURATO:PERSONA] Pec: -controricorrente - avverso la sentenza n. 1608/2019 del TRIBUNALE di VICENZA, depositata il 22/07/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023 dal Cons. ANNAMOSCARINI; Rilevato che: La società [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] co., di seguito [OSCURATO:SOCIETA]), utilizzatrice di un contratto di leasing, convenne in giudizio la concedente società Se lma BPM davanti al Tribunale di Trevisochiedendo l’accertamento della nullità del contratto stipulato in data 17/11/2010 in quanto gli interessi moratori erano stati pattuiti in misura superiore alla cd. soglia di usura; chiese pertanto la declaratoria di gratuità del contratto ex art. 1815, co. 2 c.c. con restituzione degli interessi, anche corrispettivi, versati; svolse anche domande subordinate di indeterminatezza della clausola sugli interessi, chiese l’ammissione di una CTU contabile ed il risarcimento del danno; la Selma BPM si costituì in giudizio rilevando, oltre alla nullità parziale della citazione per incertezza della causa petendi, la manifesta inammissibilità e infondatezza delle avverse pretese; il Tribunale di Vicenza, con sentenza del 22 luglio 2019, per quanto ancora rileva, rigettò la domanda rilevando che l’eventuale usurarietà del tasso di mora previsto dal contratto è nella specie irrilevante atteso che tali interessi non sono mai stati richiesti da Selma BPM a [OSCURATO:SOCIETA] né tantomeno applicati dalla prima; solo in subordine ha dato indicazioni su come verificare l’eventuale superamento del TSU escludendo in ogni caso l’infondatezza della tesi attorea secondo cui l’usurarietà del tasso di moranon avrebbe comportato la non debenza degli interessi corrispettivi; a seguito di appello della società [OSCURATO:SOCIETA] la Corte d’Appello di Venezia ha dichiarato l’impugnazione inammissibile per mancanza di una ragionevole possibilità di essere accolta, avendo il Tribunale valutato le questioni riproposte con l’appello facendo corretta applicazione dei principi di diritto su cui la cassazione si è già espressa con orientamenti consolidati, sicchè la pronuncia d’appello non potrebbe che consistere in una inutile ripetizione di argomenti già sviluppati in primo grado; avverso la sentenza di primo grado laQuattrin ha allora proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi; ha resistito la [OSCURATO:PERSONA] SpA con controricorso; la parte controricorrente ha depositato memoria; Considerato che: Occorre preliminarmente valutare l’eccezione della parte controricorrente relativa all’inammissibilità del ricorso per difetto dell’incidenza causale dei vizi lamentati sulla sentenza impugnata e dunque per difetto di interesse all’impugnazione, in quanto la clausola sugli interessi moratori pretesi usurari, che costituisce oggetto di tutti i motivi di ricorso, non ha mai trovato applicazione inter partes; l’eccezione è fondata; e’ noto infatti che il vizio deve essere tale da incidere causalmente e in modo effettivo sulla giustizia e sulla legalità della decisione impugnata, pena l’inammissibilità dell’impugnazione per difetto di interesse; l’orientamento consolidato di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità è nel senso della inammissibilità,per difetto d'interesse, del motivo di impugnazione con cui si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, priva di qualsivogliainfluenza in relazione alle domande o eccezioni proposte, e che sia diretta, quindi, all'emanazione di una pronuncia senza rilievo pratico (Cass., 1, n. 20689 del 13/10/2016; Cass., 6-1, n. 12678 del 25/6/2020); nel ricorso non c’è alcuna riga di censura in ordine al motivo portante della decisione di primo grado (confermata in appello) ovvero la carenza di interesse a far valere vizi di nullità in ordine alla pattuizione sugli interessi moratori, mai richiesti edapplicati nel corso dell’intero rapporto. A p. 6 della sentenza si legge infatti. “Ora, è pacifico che nel caso concreto gli interessi di mora non sono mai stati applicati, per cui si avrebbe una dichiarazione di nullità della clausola di previsione degli interessi di mora (con peraltro sua sostituzione con l’applicazione di interessi legali) mai applicati e con salvezza degli interessi corrispettivi. In altre parole, tale situazione non avrebbe alcun effetto pratico sul rapporto per cui è causa”; ebbene, l’omessa censura della ragione portante del rigetto delle avverse domande comporta l’inammissibilità del ricorso secondo il consolidato orientamento di questa Corte. [OSCURATO:PERSONA]., 6-5, n. 9752 del [OSCURATO:DATA_NASCITA](confermata da Cass., 1, n. 18119 del 31/8/2020) “O ve la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della sentenza”; alle suesposte considerazioni consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, in favore della controricorrente; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 9.200 ,00, di cui € 200 ,00 per esborsi , oltre a s pese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Sentenza Cassazione n. 07722/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris