CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 11196/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PISTOIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettefsentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato la pena sostitutiva di giorni quaranta di lavoro di pubblica utilità applicata a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza n. 348 del 28/11/2018. 2. Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore di fiducia. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce travisamento del fatto e motivazione apparente o quantomeno illogica e contraddittoria. Rileva, invero, il ricorrente che il G.i.p. ha dato conto di un fatto non rispondente al vero laddove ha rilevato che il prevenuto non avrebbe mai preso contatti con l'[OSCURATO:PERSONA] di Pistoia per iniziare il lavoro di pubblica utilità, risultando, invece, il suddetto aver preso i contatti con detto Ente, all'epoca convenzionato col Tribunale di Pistoia, tanto da cominciare detto lavoro il 20 luglio 2021 e terminarlo il 15 novembre 2021. 2.2. Col secondo motivo di ricorso si denuncia violazione dell'art. 186, comma 9 -bis, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285 (Cod. della strada) e vizio e/o apparenza motivazionale. Rileva la difesa che l'ordinanza impugnata muove dall'errato presupposto secondo cui l'onere dell'individuazione dell'ente convenzionato sarebbe a carico dell'imputato e non a carico del Giudice. Osserva che nel caso in esame Mosi non ha commesso alcuna violazione inerente allo svolgimento del lavoro sostitutivo, anzi si è fatto carico di individuare l'[OSCURATO:PERSONA] di Pistoia, che all'epoca era convenzionato, e di svolgere il lavoro per la durata prevista dalla sentenza del G.i.p., non potendosi porre a sua sfavore la circostanza della sopravvenuta cessazione della convenzione dell'Ente col Tribunale. Il ricorrente chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanzà• impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati. Invero, in atti vi è la dichiarazione del Direttore del [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] della Misericordia di Pistoia, [OSCURATO:PERSONA], in data 7 dicembre 2021, secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] "ha svolto i servizi sociali come da istituto dal 20 luglio 2021 al 15 novembre 2021" presso la sede di detto ente di via Bonellina n. 1 di Pistoia "dimostrando buona attitudine e capacità relazionale". Con detta dichiarazione non si confronta l'ordinanza impugnata che, muove, invece, dalla relazione Uepe, sempre in atti, che segnala che l'Ente presso cui Mosi doveva svolgere lavoro di pubblica utilità non ha mai adempiuto all'apertura della posizione INAIL nei confronti dei soggetti ammessi al lavoro pubblico, tra cui il suddetto, e che la convenzione per LPU di tale Ente non è stata rinnovata, dovendosi configurare la misura di fatto come mero volontariato; nonché dalla nota sempre dell'Uepe precedente alla suddetta dichiarazione, di riscontro alla nota del Tribunale di Pistoia in data 4 febbraio 2021, relativa al mancato inizio dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, da parte del condannato, per problemi sanitari correlati alla pandemia in atto. Detta ordinanza, invero, in data 25 maggio 2023, quindi in data successiva alla suddetta dichiarazione, rileva - in contrasto anche con la nota in ultimo riportata, che segnala non l'assenza di contatti ma il mancato inizio del lavoro sostitutivo - «come il prevenuto non abbia mai preso contatti con l'[OSCURATO:PERSONA] di Pistola' per iniziare il LPU» e pertanto dispone, alla luce del disposto dell'art. 186, comma 9-bis, Cod. della strada, «la revoca della pena sostitutiva applicata con la sentenza n. 348/18, con ripristino della pena sostituita e delle sanzioni accessorie». Tali carenze e/o contraddizioni motivazionali impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio, alla luce di dette considerazioni, al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia.