CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 giugno 2026
Cassazione n. 21959/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoMassimo Guida-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C [OSCURATO:PERSONA] persona del legale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 910/2022 depositatail 07/03/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.Numero registro generale 12091/2022Numero sezionale 2766/2026Numero di raccolta generale 21959/2026Data pubblicazione 26/06/20261) Con atto di citazione notificato in data 27/3/2013 la [OSCURATO:PERSONA] sasha convenuto davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sez. distac. diCastellamare di Stabia, la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA], chiedendola rideterminazione del saldo relativo al rapporto di conto corrente n.245.01 (acceso l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e chiuso il 12/7/2004) e la ripetizionedell’indebito, in quanto MPS aveva applicato interessi ultralegali maipattuiti, spese e commissioni non dovute e tassi debitori superiori a quelliusurari e la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.MPS ha eccepito la prescrizione di tutte le annotazioni precedenti il27/3/2003 e ha sostenuto l’infondatezza delle domande attoree. Èintervento in giudizio anche il sig. [OSCURATO:PERSONA], cessionario delcredito litigioso.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], espletata CTU contabile, hacondannato MPS, con sentenza del 16/6/2017, al pagamento dellacomplessiva somma di €. 54.766,99 a favore di [OSCURATO:PERSONA].MPS ha proposto appello, con atto notificato il 18/12/2017, eccependol’omessa motivazione sull’eccezione formulata dalla Banca sullaincompletezza della documentazione e conseguente violazione dell’onereprobatorio; l’illegittima eliminazione di interessi, CMS e spesecontrattualmente convenute nel c/c n. 245/01; la violazione della leggeantiusura.La Corte d’Appello di Napoli ha respinto l’appello, ritenendo, in primoluogo, che la mancanza degli e/c per alcuni periodi comportassel’accoglimento della domanda nei limiti di quanto provato, con il calcolodei saldi parziali e dei raccordi tra di essi, e che per il periodo successivoal 2000 occorresse la specifica pattuizione scritta circa la capitalizzazionetrimestrale.Per quanto riguarda la commissione di massimo scoperto, la Corte harilevato che l’art. 2 bis D.L. n. 185/2008, inserito nella legge diNumero registro generale 12091/2022Numero sezionale 2766/2026Numero di raccolta generale 21959/2026Data pubblicazione 26/06/2026conversione n. 2/2009- in forza del quale a partire dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] la CMSentra nel calcolo del tasso effettivo globale medio (TEGM) rilevato daidecreti ministeriali emanati ex art. 2 co. 1 legge n. 108/1996-, non ènorma di interpretazione autentica dell’art. 644 c.p, ma disposizione conportata innovativa, valevole solo per il futuro.A questo punto la Corte ha affermato che, se da un lato riguardo alcontratto di c/c in esame, stipulato prima del 2010, la CMS non dovrebbeessere conteggiata nel TAEG, dall’altro, tuttavia, avendo il Tribunaledichiarato nulla la CMS per indeterminatezza (statuizione questa nonimpugnata), tale commissione non è più qualificabile in ragione della suafunzione precipua, ma finisce per essere un costo sine causa, come talegravante sul c/c e che va conteggiato nel TAEG ai fini dell’usura.Pertanto, la Corte ha rilevato il superamento del tasso soglia(inserendo il costo della CMS nel TAEG) e la sussistenza di usura originaria(per essere il superamento avvenuto a seguito di esercizio da parte dellaBanca del proprio ius variandi- da considerare come nuova pattuizione“originaria”-), considerando di conseguenza corretta l’espunzione da partedel CTU degli interessi per i periodi in cui il tasso variato superava lasoglia di usura.2) Con ricorso notificato in data 9/5/2022 la [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi diSiena ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Napoli,proponendo un unico motivo di impugnazioneTeknilavori sas non si è costituita in sede di legittimità, mentre hadepositato controricorso il sig. [OSCURATO:PERSONA].La ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Motivo di impugnazione: “Nullità parziale della sentenza ex art.360 c.p.c. n. 3 per violazione di legge in relazione all’art. 2 bis D.L. 185del 2008- art. 644 c.p.c.- art. 2 co. 4 l. 108/96 e dell’art. 1418 c.c. quantoagli effetti della dichiarazione di nullità”.Numero registro generale 12091/2022Numero sezionale 2766/2026Numero di raccolta generale 21959/2026Data pubblicazione 26/06/2026La ricorrente censura la sentenza impugnata relativamente allaquestione della violazione della normativa antiusura, rilevando che laCorte d’Appello, da un lato ha correttamente affermato (in aderenza aiprincipi affermati da Cass. n. 16303/2018) che in materia di contrattibancari la norma di cui all’art. 2 bis D.L. n. 185/2008, prevedente apartire dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] l’inclusione della CMS nel calcolo del TEGM, è unadisposizione innovativa e pertanto applicabile solo ai rapporti posti esseresuccessivamente all’entrata in vigore della legge, mentre, dall’altro lato,nel prendere atto che la sentenza di primo grado aveva accertato la nullitàdella CMS per indeterminatezza, inferisce da ciò una conclusione errata,ritenendo di poter collegare alla dichiarazione di nullità una diversaqualificazione della relativa clausola contrattuale, considerandola qualeprevisione di un costo sine causa, come tale da conteggiare ai finidell’usura.La ricorrente sottolinea che si tratta di vizio del ragionamento e dipalese violazione della normativa antiusura e dell’art. 1418 c.c., rilevandoche dalla accertata nullità possono solo derivare i consueti effettirestitutori e non altri effetti, come una diversa qualificazione della clausoladichiarata nulla.Contesta comunque il calcolo del tasso soglia.Il motivo è fondato.1.1) In primo luogo, va respinta l’eccezione, sollevata dalcontroricorrente [OSCURATO:PERSONA], di mancata proposizione del motivo-qui in esame- nell’atto di appello e di violazione del principio diautosufficienza.Infatti, la ricorrente, nel ricorso (pag. 13), ha riportato parte delcontenuto del terzo motivo di appello, da cui emerge chiaramente cheessa aveva contestato la pronuncia del primo giudice che aveva ritenuto diconteggiare la CMS, insieme agli interessi e alle spese, ai fini dellavalutazione circa il superamento del tasso soglia dell’usura.Numero registro generale 12091/2022Numero sezionale 2766/2026Numero di raccolta generale 21959/2026Data pubblicazione 26/06/20261.2) Venendo all’esame del motivo di ricorso, si premette che, inragione della funzione del giudizio di legittimità di garantire l'osservanza el'uniforme interpretazione della legge, nonché per analogia con quantoprevede la norma di cui all'art. 384, ult. comma, c.p.c., la Corte dicassazione può ritenere fondata la questione, sollevata dal ricorso, peruna ragione giuridica diversa da quella specificamente indicata dalla partee individuata d'ufficio, a condizione che, da un lato, tale individuazioneavvenga sulla base dei fatti per come accertati nelle fasi di merito edesposti nel ricorso per cassazione e nella stessa sentenza impugnata e nonrichieda l'esperimento di ulteriori indagini di fatto e, dall'altro, chel'esercizio del potere di qualificazione non confligga con il principio delmonopolio della parte nell'esercizio della domanda e delle eccezioni insenso stretto, con la conseguenza che resta escluso che la Corte possarilevare l'efficacia giuridica di un fatto se ciò comporta la modifica delladomanda per come definita nelle fasi di merito o l'integrazione di unaeccezione in senso stretto (per es.: Cass. civ., sez. III, 28/03/2025, n.8208; Cass. civ., sez. II, 18/04/2024, n. 10541; Cass. civ., sez. I,10/01/2024, n. 952Cass. civ., sez. III, 23/11/2022, n. 34437).A questo punto si osserva che dall’art. 2 bis D.L. 185/2008 (“2. Gliinteressi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole,comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore dellabanca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da partedel cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione delpresente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazionedell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale edegli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. [OSCURATO:PERSONA] e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizionitransitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della legge 7 marzo1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo commadell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari,Numero registro generale 12091/2022Numero sezionale 2766/2026Numero di raccolta generale 21959/2026Data pubblicazione 26/06/2026resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore dellalegge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione deltasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto dellenuove disposizioni”) e dalla decisione delle SU di questa Corte (“In tema dicontratti bancari, l'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge diconversione n. 2 del 2009, in forza del quale, a partire dal 1 gennaio2010, la commissione di massimo scoperto (CMS) entra nel calcolo deltasso effettivo globale medio (TEGM)….., non è norma di interpretazioneautentica dell'art. 644, comma 4, c.p., ma disposizione con portatainnovativa dell'ordinamento, intervenuta a modificare - per il futuro - lacomplessa normativa…”, Cass. civ., sez. un., 20/06/2018, n. 16303)emerge chiaramente che la CMS non può essere inserita nel TAEG primadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].E, infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il calcolo daeseguire ai fini del rilevamento dell’usura, per i contratti stipulati prima del2010, prende in considerazione la CMS in modo differente, senza la suainclusione automatica nel TAEG (“In tema di contratti bancari, conriferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anterioreall'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2-bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia di cui alla l. n.108 del 1996, occorre procedere, dapprima, alla comparazione tra il tassoeffettivo globale degli interessi (TEG) concretamente applicato e il tassosoglia indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma1, della predetta l. n. 108 del 1996; quindi, a una distinta e autonomacomparazione tra la commissione di massimo scoperto applicata e larelativa soglia (pari alla CMS media risultante dai decreti ministerialiaumentata della metà); infine, a una successiva compensazione tra ilmargine residuo degli interessi praticati in concreto rispetto alla soglia eNumero registro generale 12091/2022Numero sezionale 2766/2026Numero di raccolta generale 21959/2026Data pubblicazione 26/06/2026l'eventuale eccedenza della CMS praticata in concreto rispetto alla propriasoglia”, Cass. civ., sez. I, 15/01/2026, n. 861).La considerazione dell’erroneità dell’inserimento della CMS nel TAEGprima dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], operata dalla Corte d’Appello relativamente alcontatto di c/c oggetto di causa (che ha avuto durata dal 1995 al 2004),prescinde, dunque, dalla questione della nullità della relativa clausola(secondo le argomentazioni della ricorrente) e deriva direttamente allenorme sopra riportate, che pongono il divieto che l’ammontare della CMScontribuisca direttamente alla determinazione del TAEG, relativamente aicontratti stipulati prima del 2010.2) Il ricorso va accolto.La sentenza impugnata va cassata con rinvio per nuovo esame; algiudice del rinvio è rimessa la decisione in ordine alle spese processualidel giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvioalla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per laregolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma il giorno 23/6/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.Il PresidenteEnrico Scoditti