Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 37165/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ente Rep.

ORDINANZA tbì-,t6S- sul ricorso iscritto al numero 33908 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65L24 H816D) FRUCCO Stefano (CF: [OSCURATO:PERSONA] 88503 H816L) rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64C13 H072K) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60L14 H5010) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappresen- tante per procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (CF.: [OSCURATO:PERSONA] 64B05 L483X) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66H12 L483C) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Trie- ste n. 309/2019, pubblicata in data 16 maggio 2019; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 28 settembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] del Friuli-[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., di un Ric. n. 33908/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 28 settembre 2021 - Ordinanza - Pagina 1 dì 6 atto di disposizione di beni immobili posto in essere dal primo in favore del secondo.

La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Udine.

La Corte di Appello di Trieste, in riforma della decisione di primo grado, l'ha invece accolta. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] S.p.A..

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato inammissibile.

È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della pro- posta.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Violazione e falsa applicazione dell'art.lo 115 c.p.c. ai sensi dell'art. 360 c.p.c. n. 3».

Con il secondo motivo si denunzia «Violazione e falsa applica- zione dell'art. 2901 c.c. comma 1 n. 2 in riferimento al dettato degli art 2697 e 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c. n. 3».

I due motivi del ricorso sono logicamente connessi e possono quindi essere esaminati congiuntamente.

Essi sono inammissibili.

I ricorrenti contestano la valutazione delle prove operata dalla corte di appello, in relazione alla conoscenza da parte di Ste- fano Frucco, acquirente dei beni immobili del padre [OSCURATO:PERSONA], del pregiudizio che l'atto dispositivo arrecava alle ra- gioni dei creditori di quest'ultimo.

Orbene, le censure di violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., nonché 115 c.p.c., non risultano effettuate con la necessaria specificità, in conformità ai canoni a tal fine individuati dalla Ric. n. 33908/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 28 settembre 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 6 giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., Sez.

U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, Rv. 640829 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640192 - 01, 640193 - 01 e 640194 - 01; Sez.

U, Sentenza n. 1785 del 24/01/2018, Rv. 647010 - 01, non massimata sul punto; da ultimo, cfr. anche, sul tema, Cass., Sez.

U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 - 02: «in tema di ricorso per cassazione, la do- glianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile so- lo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, co- munque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in as- senza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "pru- dente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibi- le, ai sensi del nove/lato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione»).

I ricorrenti, nella sostanza, si limitano a contestare la valuta- zione effettuata dai giudici del merito in ordine al carattere grave, preciso e concordante degli elementi di prova presunti- va acquisiti agli atti, in merito alla conoscenza da parte di Ste- fano Frucco del pregiudizio che l'atto di disposizione immobi- liare posto in essere dal padre in suo favore arrecava ai credi- tori, sottolineando, in particolare, la mancanza di coabitazione tra padre e figlio e la mancata assunzione ruoli dirigenziali da parte del figlio nell'impresa gestita dal padre.

Gli elementi presuntivi di prova presi in considerazione dalla corte di appello risultano peraltro molteplici (tra questi: lo Ric. n. 33908/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 28 settembre 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 6 stretto legame di parentela tra le parti dell'atto impugnato; la loro residenza in luoghi non lontani, sebbene distinti; l'usualità della loro stabile frequentazione, anche per il rapporto di lavo- ro dipendente esistente tra il figlio e la società gestita dal pa- dre, società cui era peraltro riconducibile il debito principale garantito; la contestuale e repentina alienazione da parte dei genitori, garanti dei debiti della società, di tutti i propri beni immobili, in favore dei figli; la modestia del prezzo delle ven- dite e, con specifico riguardo all'alienazione in favore di Stefa- no Frucco, addirittura la peculiare natura del corrispettivo, consistente in un generico impegno futuro del figlio a provve- dere all'assistenza morale e materiale del genitore; la prossi- mità dei fatti alla richiesta di concordato preventivo della so- cietà debitrice principale e la situazione di grave indebitamen- to della stessa, desumibile tra l'altro dalla mancata correspon- sione delle retribuzioni ai dipendenti, tra cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA]).

Tutti questi elementi sono stati oggetto di prudente ed esau- stiva valutazione, dettagliatamente motivata, da parte dei giudici di merito, i quali - tenendo tra l'altro espressamente conto anche dell'assenza di coabitazione tra padre e figlio, nonché della qualifica di quest'ultimo di mero dipendente su- bordinato, quale operaio, della società debitrice principale - li hanno ritenuti comunque sufficienti a dimostrare, in via pre- suntiva, la conoscenza, da parte di [OSCURATO:PERSONA], del pre- giudizio che l'atto dispositivo arrecava ai creditori del padre [OSCURATO:PERSONA].

Le censure avanzate con il ricorso in esame, dunque, si risol- vono, in buona sostanza, nella contestazione di un accerta- mento di fatto sostenuto da adeguata motivazione, non appa- rente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico (co- me tale non sindacabile nella presente sede), nonché nella ri- Ric. n. 33908/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 28 settembre 2021 - Ordinanza - Pagina 4 di 6 chiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nulla è a dirsi per quanto riguarda le spese del giudizio di cas- sazione, in quanto la costituzione della controricorrente (a mezzo di procuratore) è da ritenersi irregolare.

In caso di proposizione del ricorso (e/o del controricorso) a mezzo di procuratore (generale o speciale), ai sensi dell'art.77 c.p.c., la produzione del relativo documento che contenga la procura è indispensabile per la verifica del corretto conferi- mento dei poteri, sostanziali e processuali, al procuratore, a norma dell'art. 77 c.p.c. e, in mancanza, il ricorso (o il contro- ricorso) è inammissibile; il vizio è sempre rilevabile di ufficio (diversamente da quanto avviene in caso di costituzione del legale rappresentante dell'ente o di soggetto al quale il potere di rappresentanza deriva direttamente dall'atto costitutivo o dallo Statuto) e non basta che colui che si qualifica come rap- presentante dell'ente in forza di una procura notarile ne indi- chi gli estremi, in quanto, se l'atto non è stato prodotto, resta ferma l'impossibilità di verificare il potere rappresentativo del soggetto (giurisprudenza costante di questa Corte; cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11898 del 07/05/2019, Rv. 653802 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 4924 del 27/02/2017, Rv. 643163 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 21803 del 28/10/2016, Rv. 642963 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 16274 del 31/07/2015, Rv. 636620 - 01; Sez.

L, Sentenza n. 23786 del 21/10/2013, Rv. 628512 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 1345 del 21/01/2013, Rv. 624765 - 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9091 del 05/06/2012, Rv. 622651 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 13207 del 26/07/2012, non massimata; Sez. 1, Sentenza n. 22009 del 19/10/2007, Rv. 599237 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 10122 del 02/05/2007, Rv. 597012 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 11285 del 27/05/2005, Rv.

Ric. n. 33908/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 28 settembre 2021 - Ordinanza - Pagina 5 di 6 582413 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 11188 del 26/05/2005, Rv. 582325 - 01).

Nella specie, la società controricorrente risulta costituita nel presente giudizio in persona del funzionario [OSCURATO:PERSONA], i cui poteri si assumono derivare da una procura per notaio [OSCURATO:PERSONA] di Udine (rep. 29210, racc. 13239): si tratta quindi di un procuratore della società che, in tale qualità, ha sottoscritto il mandato difensivo al legale che ha redatto il ri- corso.

L'indicata procura non è stata però prodotta in giudizio.

Il controricorso è pertanto inammissibile.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - nulla per le spese.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente Rep. ORDINANZA tbì-,t6S- sul ricorso iscritto al numero 33908 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65L24 H816D) FRUCCO Stefano (CF: [OSCURATO:PERSONA] 88503 H816L) rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64C13 H072K) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60L14 H5010) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappresen- tante per procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (CF.: [OSCURATO:PERSONA] 64B05 L483X) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66H12 L483C) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Trie- ste n. 309/2019, pubblicata in data 16 maggio 2019; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 28 settembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] del Friuli-[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., di un Ric. n. 33908/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 28 settembre 2021 - Ordinanza - Pagina 1 dì 6 atto di disposizione di beni immobili posto in essere dal primo in favore del secondo. La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Udine. La Corte di Appello di Trieste, in riforma della decisione di primo grado, l'ha invece accolta. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato inammissibile. È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della pro- posta. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Violazione e falsa applicazione dell'art.lo 115 c.p.c. ai sensi dell'art. 360 c.p.c. n. 3». Con il secondo motivo si denunzia «Violazione e falsa applica- zione dell'art. 2901 c.c. comma 1 n. 2 in riferimento al dettato degli art 2697 e 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c. n. 3». I due motivi del ricorso sono logicamente connessi e possono quindi essere esaminati congiuntamente. Essi sono inammissibili. I ricorrenti contestano la valutazione delle prove operata dalla corte di appello, in relazione alla conoscenza da parte di Ste- fano Frucco, acquirente dei beni immobili del padre [OSCURATO:PERSONA], del pregiudizio che l'atto dispositivo arrecava alle ra- gioni dei creditori di quest'ultimo. Orbene, le censure di violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., nonché 115 c.p.c., non risultano effettuate con la necessaria specificità, in conformità ai canoni a tal fine individuati dalla Ric. n. 33908/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 28 settembre 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 6 giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, Rv. 640829 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640192 - 01, 640193 - 01 e 640194 - 01; Sez. U, Sentenza n. 1785 del 24/01/2018, Rv. 647010 - 01, non massimata sul punto; da ultimo, cfr. anche, sul tema, Cass., Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 - 02: «in tema di ricorso per cassazione, la do- glianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile so- lo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, co- munque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in as- senza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "pru- dente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibi- le, ai sensi del nove/lato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione»). I ricorrenti, nella sostanza, si limitano a contestare la valuta- zione effettuata dai giudici del merito in ordine al carattere grave, preciso e concordante degli elementi di prova presunti- va acquisiti agli atti, in merito alla conoscenza da parte di Ste- fano Frucco del pregiudizio che l'atto di disposizione immobi- liare posto in essere dal padre in suo favore arrecava ai credi- tori, sottolineando, in particolare, la mancanza di coabitazione tra padre e figlio e la mancata assunzione ruoli dirigenziali da parte del figlio nell'impresa gestita dal padre. Gli elementi presuntivi di prova presi in considerazione dalla corte di appello risultano peraltro molteplici (tra questi: lo Ric. n. 33908/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 28 settembre 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 6 stretto legame di parentela tra le parti dell'atto impugnato; la loro residenza in luoghi non lontani, sebbene distinti; l'usualità della loro stabile frequentazione, anche per il rapporto di lavo- ro dipendente esistente tra il figlio e la società gestita dal pa- dre, società cui era peraltro riconducibile il debito principale garantito; la contestuale e repentina alienazione da parte dei genitori, garanti dei debiti della società, di tutti i propri beni immobili, in favore dei figli; la modestia del prezzo delle ven- dite e, con specifico riguardo all'alienazione in favore di Stefa- no Frucco, addirittura la peculiare natura del corrispettivo, consistente in un generico impegno futuro del figlio a provve- dere all'assistenza morale e materiale del genitore; la prossi- mità dei fatti alla richiesta di concordato preventivo della so- cietà debitrice principale e la situazione di grave indebitamen- to della stessa, desumibile tra l'altro dalla mancata correspon- sione delle retribuzioni ai dipendenti, tra cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA]). Tutti questi elementi sono stati oggetto di prudente ed esau- stiva valutazione, dettagliatamente motivata, da parte dei giudici di merito, i quali - tenendo tra l'altro espressamente conto anche dell'assenza di coabitazione tra padre e figlio, nonché della qualifica di quest'ultimo di mero dipendente su- bordinato, quale operaio, della società debitrice principale - li hanno ritenuti comunque sufficienti a dimostrare, in via pre- suntiva, la conoscenza, da parte di [OSCURATO:PERSONA], del pre- giudizio che l'atto dispositivo arrecava ai creditori del padre [OSCURATO:PERSONA]. Le censure avanzate con il ricorso in esame, dunque, si risol- vono, in buona sostanza, nella contestazione di un accerta- mento di fatto sostenuto da adeguata motivazione, non appa- rente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico (co- me tale non sindacabile nella presente sede), nonché nella ri- Ric. n. 33908/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 28 settembre 2021 - Ordinanza - Pagina 4 di 6 chiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità. 2. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Nulla è a dirsi per quanto riguarda le spese del giudizio di cas- sazione, in quanto la costituzione della controricorrente (a mezzo di procuratore) è da ritenersi irregolare. In caso di proposizione del ricorso (e/o del controricorso) a mezzo di procuratore (generale o speciale), ai sensi dell'art.77 c.p.c., la produzione del relativo documento che contenga la procura è indispensabile per la verifica del corretto conferi- mento dei poteri, sostanziali e processuali, al procuratore, a norma dell'art. 77 c.p.c. e, in mancanza, il ricorso (o il contro- ricorso) è inammissibile; il vizio è sempre rilevabile di ufficio (diversamente da quanto avviene in caso di costituzione del legale rappresentante dell'ente o di soggetto al quale il potere di rappresentanza deriva direttamente dall'atto costitutivo o dallo Statuto) e non basta che colui che si qualifica come rap- presentante dell'ente in forza di una procura notarile ne indi- chi gli estremi, in quanto, se l'atto non è stato prodotto, resta ferma l'impossibilità di verificare il potere rappresentativo del soggetto (giurisprudenza costante di questa Corte; cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11898 del 07/05/2019, Rv. 653802 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 4924 del 27/02/2017, Rv. 643163 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 21803 del 28/10/2016, Rv. 642963 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 16274 del 31/07/2015, Rv. 636620 - 01; Sez. L, Sentenza n. 23786 del 21/10/2013, Rv. 628512 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 1345 del 21/01/2013, Rv. 624765 - 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9091 del 05/06/2012, Rv. 622651 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 13207 del 26/07/2012, non massimata; Sez. 1, Sentenza n. 22009 del 19/10/2007, Rv. 599237 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 10122 del 02/05/2007, Rv. 597012 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 11285 del 27/05/2005, Rv. Ric. n. 33908/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 28 settembre 2021 - Ordinanza - Pagina 5 di 6 582413 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 11188 del 26/05/2005, Rv. 582325 - 01). Nella specie, la società controricorrente risulta costituita nel presente giudizio in persona del funzionario [OSCURATO:PERSONA], i cui poteri si assumono derivare da una procura per notaio [OSCURATO:PERSONA] di Udine (rep. 29210, racc. 13239): si tratta quindi di un procuratore della società che, in tale qualità, ha sottoscritto il mandato difensivo al legale che ha redatto il ri- corso. L'indicata procura non è stata però prodotta in giudizio. Il controricorso è pertanto inammissibile. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - nulla per le spese. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Sentenza Cassazione n. 37165/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris