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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 maggio 2021

Cassazione n. 35453/2021

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 10663-2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in proprio e/o quali soci accomandatari della [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. e/o [OSCURATO:PERSONA] S.N.C., rapp.ti e dif.si , in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale ultimo sono tutti elett.te dom.ti in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], n.63; - controricorrenti / ricorrenti incidentali condizionati - nonché [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], unitamente alla quale è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 7, presso lo studio dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente / ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 90/XI/13 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/5/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero ricorso, innanzi alla C.T.P. di Bologna e nella qualità di soci accomandatari della [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. (già [OSCURATO:PERSONA] S.N.C.), avverso le cartelle di pagamento loro notificate ed emesse a fronte della definizione, innanzi alla C.T.R. dell'[OSCURATO:PERSONA], di un precedente contenzioso pendente tra l'Ufficio e la predetta società e concernente riprese a seguito di Ric. 2014 n. 10663 sez.

ST - ud. 26-05-2021 / 22-09-2021 -2- irrogazione di sanzioni conseguenti all'omesso versamento dell'I.V.A.; che la C.T.P. di Bologna, con sentenza 81/1/11, rigettò i ricorsi; che tale decisione fu impugnata dai contribuenti innanzi alla C.T.R. dell'[OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza 90/XI/13, depositata il 21.10.2013, accolse il gravame per difettare la notifica, ai contribuenti medesimi, degli originari atti impositivi irrogativi delle sanzioni ed alla base del precedente giudizio tra la società di cui quelli erano accomandatari e l'Ufficio, poi conclusosi con sentenza passata in cosa giudicata: in particolare - per quanto in questa sede ancora rileva - avendo a quel giudizio preso parte la società di cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano - come detto - accomandatari, ma non anche costoro, ne conseguirebbe che "il giudicato sfavorevole nei confronti della società.., non può e non deve essere esteso anche ai soggetti, i soci accomandatari, che non hanno partecipato al giudizio a causa dell'omessa notifica degli atti impositivi che hanno generato il processo stesso" (cfr. motivazione della sentenza impugnata, p. 2, secondo cpv.); che avverso tale sentenza l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, cui ha prestato adesione, con il proprio controricorso contenente ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; si sono costituiti, con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nelle spiegate qualità; che con l'unico motivo parte ricorrente principale lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la Ric. 2014 n. 10663 sez.

ST - ud. 26-05-2021 / 22-09-2021 -3- violazione degli artt. 2304 e 2313 cod. civ., nonché dell'art. 25, comma 1, del d.

P.R. n. 602 del 1973, e la falsa applicazione dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto illegittima l'azione esecutiva intrapresa nei confronti dei soci accomandatari, per non essere stati previamente notificati agli stessi gli atti impositivi poi sottesi al ruolo formato nei confronti della società; che con il proprio ricorso incidentale condizionato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno "ripropost[o] le censure, di solo diritto, già svolte nei giudizi di merito" (cfr. controricorso p. 17, ult. cpv.) lamentando: (a) la violazione degli artt. 2964 e 2934 cod. civ., nonché dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, per essere intervenuta decadenza dell'azione di accertamento e prescrizione dell'azione di riscossione; (b) la violazione dell'art. 2 del D.Lgs. n. 472 del 1998, per non essere applicabili ai soci le sanzioni, non essendo gli stessi gli autori materiali delle violazioni; (c) la nullità della cartella di pagamento impugnata, siccome erroneamente intestata; che successivamente allo svolgimento dell'adunanza camerale del 26 maggio 2021 e, precisamente, in data 3 agosto 2021, l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha fatto pervenire, mediante deposito telematico in Cancelleria, istanza di estinzione del giudizio per intervenuta definizione della controversia con i contribuenti, odierni controricorrenti/ricorrenti incidentali condizionati (con allegata nota della [OSCURATO:PERSONA] di Bologna dell'Agenzia delle Entrate del 31.3.2021, prot. n. 44705), ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 118 (recte, 119) del 2018, con compensazione delle spese di lite; Ric. 2014 n. 10663 sez.

ST - ud. 26-05-2021 / 22-09-2021 -4- che, riconvocato il Collegio per la camera di consiglio del 22.9.2021 e preso atto dell'istanza proveniente dalla AGENZIA DELLE ENTRATE, va dichiarata cessata la materia del contendere, con estinzione del giudizio, nulla dovendosi disporre quanto alle spese processuali, che restano a carico della parte che le ha anticipate, ex art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 cit. (cfr. anche Cass., Sez. 5, 9.10.2020, n. 21826, Rv. 659298-01); P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio, per intervenuta cessazione della materia del contendere.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 26.5.2021-22.9.2021 [OSCURATO:PERSONA].ssa Angelina-[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 10663-2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in proprio e/o quali soci accomandatari della [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. e/o [OSCURATO:PERSONA] S.N.C., rapp.ti e dif.si , in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale ultimo sono tutti elett.te dom.ti in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], n.63; - controricorrenti / ricorrenti incidentali condizionati - nonché [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], unitamente alla quale è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 7, presso lo studio dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente / ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 90/XI/13 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/5/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero ricorso, innanzi alla C.T.P. di Bologna e nella qualità di soci accomandatari della [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. (già [OSCURATO:PERSONA] S.N.C.), avverso le cartelle di pagamento loro notificate ed emesse a fronte della definizione, innanzi alla C.T.R. dell'[OSCURATO:PERSONA], di un precedente contenzioso pendente tra l'Ufficio e la predetta società e concernente riprese a seguito di Ric. 2014 n. 10663 sez. ST - ud. 26-05-2021 / 22-09-2021 -2- irrogazione di sanzioni conseguenti all'omesso versamento dell'I.V.A.; che la C.T.P. di Bologna, con sentenza 81/1/11, rigettò i ricorsi; che tale decisione fu impugnata dai contribuenti innanzi alla C.T.R. dell'[OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza 90/XI/13, depositata il 21.10.2013, accolse il gravame per difettare la notifica, ai contribuenti medesimi, degli originari atti impositivi irrogativi delle sanzioni ed alla base del precedente giudizio tra la società di cui quelli erano accomandatari e l'Ufficio, poi conclusosi con sentenza passata in cosa giudicata: in particolare - per quanto in questa sede ancora rileva - avendo a quel giudizio preso parte la società di cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano - come detto - accomandatari, ma non anche costoro, ne conseguirebbe che "il giudicato sfavorevole nei confronti della società.., non può e non deve essere esteso anche ai soggetti, i soci accomandatari, che non hanno partecipato al giudizio a causa dell'omessa notifica degli atti impositivi che hanno generato il processo stesso" (cfr. motivazione della sentenza impugnata, p. 2, secondo cpv.); che avverso tale sentenza l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, cui ha prestato adesione, con il proprio controricorso contenente ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; si sono costituiti, con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nelle spiegate qualità; che con l'unico motivo parte ricorrente principale lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la Ric. 2014 n. 10663 sez. ST - ud. 26-05-2021 / 22-09-2021 -3- violazione degli artt. 2304 e 2313 cod. civ., nonché dell'art. 25, comma 1, del d. P.R. n. 602 del 1973, e la falsa applicazione dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto illegittima l'azione esecutiva intrapresa nei confronti dei soci accomandatari, per non essere stati previamente notificati agli stessi gli atti impositivi poi sottesi al ruolo formato nei confronti della società; che con il proprio ricorso incidentale condizionato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno "ripropost[o] le censure, di solo diritto, già svolte nei giudizi di merito" (cfr. controricorso p. 17, ult. cpv.) lamentando: (a) la violazione degli artt. 2964 e 2934 cod. civ., nonché dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, per essere intervenuta decadenza dell'azione di accertamento e prescrizione dell'azione di riscossione; (b) la violazione dell'art. 2 del D.Lgs. n. 472 del 1998, per non essere applicabili ai soci le sanzioni, non essendo gli stessi gli autori materiali delle violazioni; (c) la nullità della cartella di pagamento impugnata, siccome erroneamente intestata; che successivamente allo svolgimento dell'adunanza camerale del 26 maggio 2021 e, precisamente, in data 3 agosto 2021, l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha fatto pervenire, mediante deposito telematico in Cancelleria, istanza di estinzione del giudizio per intervenuta definizione della controversia con i contribuenti, odierni controricorrenti/ricorrenti incidentali condizionati (con allegata nota della [OSCURATO:PERSONA] di Bologna dell'Agenzia delle Entrate del 31.3.2021, prot. n. 44705), ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 118 (recte, 119) del 2018, con compensazione delle spese di lite; Ric. 2014 n. 10663 sez. ST - ud. 26-05-2021 / 22-09-2021 -4- che, riconvocato il Collegio per la camera di consiglio del 22.9.2021 e preso atto dell'istanza proveniente dalla AGENZIA DELLE ENTRATE, va dichiarata cessata la materia del contendere, con estinzione del giudizio, nulla dovendosi disporre quanto alle spese processuali, che restano a carico della parte che le ha anticipate, ex art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 cit. (cfr. anche Cass., Sez. 5, 9.10.2020, n. 21826, Rv. 659298-01); P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio, per intervenuta cessazione della materia del contendere. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 26.5.2021-22.9.2021 [OSCURATO:PERSONA].ssa Angelina-[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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