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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38106/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2024 del GIP TRIBUNALE di TERAMOtdato avviso alle parti; I udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del comune difensore, hanno proposto separati atti di ricorso avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiamento, è stata applicata la pena concordata tra le parti in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90.

A motivi di ricorso la difesa lamenta, per entrambi i ricorrenti, vizio di motivazione, rappresentando che il giudice si è astenuto dal considerare ed offrire giustificazione in ordine alla mancata ricorrenza di eventuali cause d'immediato proscioglimento degli imputati ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; lamento inoltre vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, rappresentando che il giudice non ha fornito adeguata motivazione in ordine alla congruità della pena.

Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Considerato che i rilievi difensivi non rientrano tra quelli per i quali è proponibile l'impugnazione e che le censure sono palesemente contraddette dal contenuto della pronuncia, in cui si escludono ragioni per addivenire all'immediato proscioglimento degli imputati, attraverso il puntuale richiamo alle risultanze investigative, e si reputa congruo il trattamento sanzionatorio oggetto dell'accordo tra le parti.

Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.

Ritenuto pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 settembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2024 del GIP TRIBUNALE di TERAMOtdato avviso alle parti; I udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del comune difensore, hanno proposto separati atti di ricorso avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiamento, è stata applicata la pena concordata tra le parti in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. A motivi di ricorso la difesa lamenta, per entrambi i ricorrenti, vizio di motivazione, rappresentando che il giudice si è astenuto dal considerare ed offrire giustificazione in ordine alla mancata ricorrenza di eventuali cause d'immediato proscioglimento degli imputati ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; lamento inoltre vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, rappresentando che il giudice non ha fornito adeguata motivazione in ordine alla congruità della pena. Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Considerato che i rilievi difensivi non rientrano tra quelli per i quali è proponibile l'impugnazione e che le censure sono palesemente contraddette dal contenuto della pronuncia, in cui si escludono ragioni per addivenire all'immediato proscioglimento degli imputati, attraverso il puntuale richiamo alle risultanze investigative, e si reputa congruo il trattamento sanzionatorio oggetto dell'accordo tra le parti. Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità. Ritenuto pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre
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