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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 7 febbraio 2022

Cassazione n. 30710/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, a mezzo del difensore, ricorre per cassazione impugnando l'ordinanza, emessa in data 7 febbraio 2022, con la quale il Tribunale di Torino ha respinto l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo, emesso dal locale Giudice delle indagini preliminari del Tribunale, del profitto del reato di cui all'art. 10- ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, fino alla concorrenza di C 318.267,00, eseguito in via diretta sulle somme giacenti sul conto Bancoposta della società, pari a C 8.710,10, confermando il relativo decreto.2.

Per la cassazione dell'impugnata ordinanza il difensore della società [OSCURATO:SOCIETA], soggetto terzo avente diritto alla restituzione, deduce, con un unico articolato motivo di ricorso, la violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

Ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza per violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato rimasto nella disponibilità della persona giuridica, derivante dal reato tributario commesso dal suo legale rappresentante, eseguito sulle disponibilità del conto corrente giacenti in epoca successiva al tempo di commissione del reato.

Secondo la ricorrente il sequestro del profitto del reato tributario non potrebbe essere eseguito sui valori che la società ha acquisito in epoca posteriore alla commissione del reato tributario.

Tra i beni suscettibili di essere sottoposti a sequestro preventivo non potrebbero essere ricompresi quelli venuti in essere successivamente alla commissione del reato.

Tale conclusione trova condivisione nella giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca, è illegittima l'apprensione diretta delle somme di denaro entrate nel patrimonio del reo in base ad un titolo lecito, ovvero in relazione ad un credito sorto dopo la commissione del reato, che non risulti allo stesso collegate, neppure indirettamente.

Le somme di denaro, confluite su conto corrente in data successiva alla commissione del reato di cui all'art. 10- ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, difetterebbero del carattere del "profitto" diretto del reato in capo all'ente, in conseguenza del reato commesso dal suo legale rappresentante.

Inoltre, il Tribunale avrebbe confuso l'ambito di applicazione del sequestro nei confronti dell'ente che può essere solo diretto, non potendosi apprendere il denaro a titolo di sequestro per equivalente, come erroneamente argomentato dal tribunale.

Secondo la ricorrente le disponibilità liquide giacenti sul conto Bancoposta, aperto in epoca successiva alla commissione del reato, non sarebbero qualificabili quali profitto confiscabile in via diretta.

3. Il Procuratore generale ha chiesto, in udienza, l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso non è fondato sulla base delle seguenti ragioni.

Deve premettersi che avverso ai provvedimenti in materia cautelare reale è ammesso il ricorso per cassazione solo per violazione di legge, ai sensi dell'art. 325 cod.proc.pen., da cui l'inammissibilità della censura di vizio di motivazione che non è deducibile in questa sede.

Ciò posto, l'ordinanza impugnata ha confermato il decreto di sequestro preventivo del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Torino, finalizzato alla confisca del profitto del reato di cui all'art. 10- ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, che è stato eseguito sulle somme depositate sul conto Bancoposta della società medesima.

5. Il Tribunale ha mostrato adesione al principio di diritto espresso da ultimo da S.U. n. 42415 del 2021, secondo cui la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione (Sez.

U, n. 42415 del 27/05/2021, Rv. 282037 - 01).

Già la pronuncia delle S.U.

Lucci aveva affermato che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca può essere disposto sulla somma di denaro giacente su conti correnti, costituente profitto del reato, considerato che ciò che rileva, data la fungibilità del denaro, è l'esistenza del numerano senza che assuma rilevanza la movimentazione di un determinato conto, non essendo necessario l'accertamento di un nesso di derivazione dal reato dei beni da confiscare.

6. Tanto premesso, la tesi prospettata dalla ricorrente, anche mediante richiamo alle pronunce della Corte di legittimità, secondo cui non sarebbero confiscabili in via diretta, le somme di denaro giacenti sul conto corrente in epoca successiva alla commissione del reato e non collegate da un nesso di pertinenzialità con il profitto del reato, non può essere condivisa a fronte del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite n. 42415 del 2021 che, intervenute a dirimere un contrasto interpretativo di cui erano espressione le sentenze citate dalla ricorrente, hanno ribadito che la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione (Sez.

U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037 - 01).7.

Quanto poi osservato che, con una recente pronuncia di Questa Terza Sezione della Corte di cassazione, che qui si condivide, è stato affermato che il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite n. 42415 del 2021, deve ritenersi applicabile anche ai reati tributari, e cioè in tutti i casi in cui il profitto consista in un risparmio di spesa, atteso che - ai fini del vantaggio conseguito, siccome in ciò si risolve prevalentemente il profitto del reato - l'accrescimento patrimoniale e il mancato decremento delle risorse monetarie nella disponibilità del soggetto che ha tratto profitto dall'illecito, rappresentano concetti equivalenti (Sez. 3, n. 375 del 26/11/2021, Commisso, non mass.).

In conclusione, è corretta in diritto la decisione impugnata laddove ha confermato il decreto di sequestro preventivo ai fini di confisca delle somme di denaro rinvenute su un conto Bancoposta, intestato alla società, ma aperto in epoca successiva alla commissione del reato.

E' ben vero che l'ordinanza, come rileva il difensore ricorrente, contiene un erroneo riferimento alla possibilità di sequestro di somme di denaro confluite in epoca successiva al reato quale confisca per equivalente, non di meno tale errore di diritto non vale a scardinare l'iter argonnentativo basato su corretti approdi ermeneutici espressi dalla Corte di legittimità nella sua massima espressione.

8. Sulla base di queste ragioni il ricorso deve essere rigettato con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., di sostenere le spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, a mezzo del difensore, ricorre per cassazione impugnando l'ordinanza, emessa in data 7 febbraio 2022, con la quale il Tribunale di Torino ha respinto l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo, emesso dal locale Giudice delle indagini preliminari del Tribunale, del profitto del reato di cui all'art. 10- ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, fino alla concorrenza di C 318.267,00, eseguito in via diretta sulle somme giacenti sul conto Bancoposta della società, pari a C 8.710,10, confermando il relativo decreto.2. Per la cassazione dell'impugnata ordinanza il difensore della società [OSCURATO:SOCIETA], soggetto terzo avente diritto alla restituzione, deduce, con un unico articolato motivo di ricorso, la violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. Ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza per violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato rimasto nella disponibilità della persona giuridica, derivante dal reato tributario commesso dal suo legale rappresentante, eseguito sulle disponibilità del conto corrente giacenti in epoca successiva al tempo di commissione del reato. Secondo la ricorrente il sequestro del profitto del reato tributario non potrebbe essere eseguito sui valori che la società ha acquisito in epoca posteriore alla commissione del reato tributario. Tra i beni suscettibili di essere sottoposti a sequestro preventivo non potrebbero essere ricompresi quelli venuti in essere successivamente alla commissione del reato. Tale conclusione trova condivisione nella giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca, è illegittima l'apprensione diretta delle somme di denaro entrate nel patrimonio del reo in base ad un titolo lecito, ovvero in relazione ad un credito sorto dopo la commissione del reato, che non risulti allo stesso collegate, neppure indirettamente. Le somme di denaro, confluite su conto corrente in data successiva alla commissione del reato di cui all'art. 10- ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, difetterebbero del carattere del "profitto" diretto del reato in capo all'ente, in conseguenza del reato commesso dal suo legale rappresentante. Inoltre, il Tribunale avrebbe confuso l'ambito di applicazione del sequestro nei confronti dell'ente che può essere solo diretto, non potendosi apprendere il denaro a titolo di sequestro per equivalente, come erroneamente argomentato dal tribunale. Secondo la ricorrente le disponibilità liquide giacenti sul conto Bancoposta, aperto in epoca successiva alla commissione del reato, non sarebbero qualificabili quali profitto confiscabile in via diretta. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, in udienza, l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso non è fondato sulla base delle seguenti ragioni. Deve premettersi che avverso ai provvedimenti in materia cautelare reale è ammesso il ricorso per cassazione solo per violazione di legge, ai sensi dell'art. 325 cod.proc.pen., da cui l'inammissibilità della censura di vizio di motivazione che non è deducibile in questa sede. Ciò posto, l'ordinanza impugnata ha confermato il decreto di sequestro preventivo del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Torino, finalizzato alla confisca del profitto del reato di cui all'art. 10- ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, che è stato eseguito sulle somme depositate sul conto Bancoposta della società medesima. 5. Il Tribunale ha mostrato adesione al principio di diritto espresso da ultimo da S.U. n. 42415 del 2021, secondo cui la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, Rv. 282037 - 01). Già la pronuncia delle S.U. Lucci aveva affermato che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca può essere disposto sulla somma di denaro giacente su conti correnti, costituente profitto del reato, considerato che ciò che rileva, data la fungibilità del denaro, è l'esistenza del numerano senza che assuma rilevanza la movimentazione di un determinato conto, non essendo necessario l'accertamento di un nesso di derivazione dal reato dei beni da confiscare. 6. Tanto premesso, la tesi prospettata dalla ricorrente, anche mediante richiamo alle pronunce della Corte di legittimità, secondo cui non sarebbero confiscabili in via diretta, le somme di denaro giacenti sul conto corrente in epoca successiva alla commissione del reato e non collegate da un nesso di pertinenzialità con il profitto del reato, non può essere condivisa a fronte del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite n. 42415 del 2021 che, intervenute a dirimere un contrasto interpretativo di cui erano espressione le sentenze citate dalla ricorrente, hanno ribadito che la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037 - 01).7. Quanto poi osservato che, con una recente pronuncia di Questa Terza Sezione della Corte di cassazione, che qui si condivide, è stato affermato che il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite n. 42415 del 2021, deve ritenersi applicabile anche ai reati tributari, e cioè in tutti i casi in cui il profitto consista in un risparmio di spesa, atteso che - ai fini del vantaggio conseguito, siccome in ciò si risolve prevalentemente il profitto del reato - l'accrescimento patrimoniale e il mancato decremento delle risorse monetarie nella disponibilità del soggetto che ha tratto profitto dall'illecito, rappresentano concetti equivalenti (Sez. 3, n. 375 del 26/11/2021, Commisso, non mass.). In conclusione, è corretta in diritto la decisione impugnata laddove ha confermato il decreto di sequestro preventivo ai fini di confisca delle somme di denaro rinvenute su un conto Bancoposta, intestato alla società, ma aperto in epoca successiva alla commissione del reato. E' ben vero che l'ordinanza, come rileva il difensore ricorrente, contiene un erroneo riferimento alla possibilità di sequestro di somme di denaro confluite in epoca successiva al reato quale confisca per equivalente, non di meno tale errore di diritto non vale a scardinare l'iter argonnentativo basato su corretti approdi ermeneutici espressi dalla Corte di legittimità nella sua massima espressione. 8. Sulla base di queste ragioni il ricorso deve essere rigettato con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., di sostenere le spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e c
Decreto Cassazione n. 30710/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris