CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2022
Cassazione n. 11193/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo siciliano aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di rapina aggravata e, con la diminuente per il rito, lo . aveva condannato alla pena di anni 3 e mesi 2 di reclusione ed Euro 10.200 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; 2. ricorre per cassazione il difensore del Razzanelli lamentando: 2.1 mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: rileva che la Corte di Appello ha negato la attenuanti generiche valorizzando uno soltanto degli elementi di valutazione evocati dall'art. 133 cod. pen. e non già, ad esempio, la disponibilità dell'imputato a rispondere all'interrogatorio nel corso del quale aveva fornito una versione lineare ed attendibile della vicenda; aggiunge che i precedenti richiamati dalla Corte risalgono al 2017 mentre il fatto per cui si procede è del 2009 2.2 difetto di motivazione in ordine al mancato contenimento della pena nel minimo edittale: rileva che la Corte di Appello avrebbe dovuto motivare sulle ragioni per le quali la pena che ha ritenuto adeguata si era tuttavia discostata dal minimo edittale. 3. La difesa ha trasmesso una memoria con cui, ripercorrendo le ragioni poste a fondamento de motivi di ricorso, insiste per il suo accoglimento. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1 La Corte di Appello ha ritenuto infondata la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche valorizzando la capacità a delinquere dell'imputato in quanto gravato da due precedenti per lesioni, furto aggravato e detenzione illecita di armi che, pur risalenti al 2017 e perciò sopravvenuti al fatto per cui si procede, sono stati considerati idonei a lumeggiare la personalità dell'odierno ricorrente in termini tali da non consentire una ulteriore mitigazione della pena rispetto a quanto aveva deciso il Tribunale (cfr., sulla rilevanza della condotta tenuta anche successivamente al reato sia ai fini del riconoscimento che della negazione delle attenuanti, Sez. 3 - , Sentenza n. 27964 del 19/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276354; Sez. 3 - , Sentenza n. 1913 del 20/12/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275509). Ed è appena il caso di ricordare, ancora una volta, che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli da lui ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo in tal modo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Cass. Pen., 5, 13.4.2017 n. 43.952, Pettinelli; Cass. Pen., 2, 20.1.2016 n. 3.896, [OSCURATO:PERSONA]; Cass. Pen., 3, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 28.535, Lule; Cass. Pen., 2, 19.1.2011 n. 3.609, Sermone). 3.2 Quanto alla pena, essa era stata determinata dal primo giudice in termini se non corrispondenti assai vicini al minimo edittale dovendosi allora ribadire che una motivazione specifica sulla pena inflitta è necessaria soltanto se questa risulti di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (cfr., Cass. Pen., 2, 26.6.2009 n. 36.245, Denaro; Cass. Pen, 4, 20.3.2013 n. 21.294, Serratore; Cass. Pen., 3, 15.6.2016 n. 28.251, Rignanese; cfr., da ultimo, Cass. Pen., 22, 2.2019 n. 29.968, [OSCURATO:PERSONA], in cui la Corte ha opportunamente chiarito che la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 25.1.2022 - [OSCURATO:PERSONA] igliere e nsore. [OSCURATO:PERSONA]