CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 novembre 2024
Cassazione n. 03539/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2023 del TRIBUNALE di PARMAdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che GHELFI Stefania ha proposto, attraverso il proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna alla pena dell'ammenda, emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Parma, in data 03/10/2024, in relazione ai reati a lei ascritti in tema di sicurezza del lavoro; rilevato che l'impugnazione è stata trasmessa a questa Suprema Corte, con ordinanza del 24/07/2024, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., in considerazione della inappellabilità della sentenza; ritenuto che assuma rilievo assorbente, rispetto ad ogni altra considerazione sull'ammissibilità e fondatezza dell'impugnazione convertita quale ricorso per cassazione, il fatto che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] non è iscritto all'Albo dei difensori cassazionisti; ritenuto che tale rilievo imponga una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione proposta, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della causa di inammissibilità P.Q.M. Dichiara inammissibile l'impugnazione proposta, qualificata come ricorso per cassazione, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 novembre 2024 Il consiglierAeptensore Il Presidente