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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 ottobre 2025

Cassazione n. 06673/2026

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la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. n. 1588/2024 promosso da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],in virtù di procura speciale in atti; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA]Marco; intimato avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 948/2023 , pubblicatail 05/06/2023 e non notificata; letti gli atti del procedimento in epigrafe; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avviava un procedimento arbitrale di impugnazione della deliberazione assemblearedella [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s . r . l . (di seguito la società [OSCURATO:PERSONA]), assunta il [OSCURATO:DATA_NASCITA], che lo aveva revocato dall’incarico di amministratore della società.

A definizione del menzionato procedimento l’arbitro unico, avv. [OSCURATO:PERSONA], depositavain data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il lodo (di seguito , anche [OSCURATO:PERSONA]), statuendo come segue: «ritenuta la propria competenza a decidere della presente domanda, in accoglimento della domanda di parte procedente, annulla la delibera assunta in data 7.9.2017 dall'assemblea di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., iscritta nel Registro delle Imprese il 15.9.2017, e conseguentemente condanna [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. a reintegrare il socio [OSCURATO:PERSONA] nell'incarico di amministratore; condanna [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] gli emolumenti non corrisposti maturati e maturandi per l'incarico di amministratore dalla data della delibera di revoca sino alla data di reintegra nell'incarico, oltre interessi; rigetta l'eccezione di compensazione formulata da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in quanto infondata; pone a carico di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. la rifusione delle spese di lite sostenute da GnaliMarco e liquidate in € 9.500,00 (come quantificata in parte motiva), oltre rimborso spese forfetario, cassa previdenziale ed IVA come per legge; determina il compenso dovuto all'[OSCURATO:PERSONA] in € 4.000,00 oltre cassa avvocati ed IV A come per legge, oltre a € 550,00 oltre IV A per rimborsi e diritti in favore della [OSCURATO:PERSONA] per gli [OSCURATO:PERSONA]Giuridici; entrambi detti importi sono posti a carico di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. con vincolo di solidarietà.» La società [OSCURATO:PERSONA] impugnava il lodo davanti alla Corte d’appello di Brescia, chiedendo, previa sospensione della provvisoria esecutività, che se ne dichiarasse la nullità, con l’adozione di ogni conseguente provvedimento e, in particolare, che si dichiarasse che nulla era dovuto ad alcun titolo dalla società a [OSCURATO:PERSONA].

Chiedeva, in ogni caso, che si ponessero a carico della controparte le spese del procedimento arbitrale e che si condannasse [OSCURATO:PERSONA] a rifondere gli importi versati atale titolo, con rimborso delle spese di lite.

Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] chiedendo, previo rigetto della istanza di sospensiva, che si respingesse l’impugnazione, con conferma integrale del lodo arbitrale , o che comunque si disponesse l’annullamento dell’impugnata delibera.

Chiedeva, inoltre , la propria reintegra nell’incarico di amministratore,con conseguente condanna della società al pagamento degli emolumenti maturati e maturandi per tale carica sino alla data dell’effettiva reintegra, oltre interessi e rivalutazione se dovuti.

Subordinatamente alla riforma anche parziale del lodo, riproponeva la condanna al risarcimento del danno, già formulata avanti all’arbitro unico, cagionato dalla revoca dalla carica di amministratore senza congruo preavviso (previo accertamento della mancanza di una giusta causa), mediante la corresponsione di una somma pari a 18 mensilità di stipendio di amministratore, così come deliberato dall’assemblea,o quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione se dovuti ed oltre quanto maturato per trattamento di fine mandato.

Rigettata l’istanza di sospensione della provvisoria esecutività del lodo, la Corte d’appello, con sentenza n. 948/202 3, respingeva l’impugnazione del lodo, condannando la società al pagamento delle spese di lite.

Avverso tale decisione la società [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi di doglianza. [OSCURATO:PERSONA] non si è difeso con controricorso.

Con istanza depositata il 13/10/2025, la ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere nel presente procedimento, deducendo che con il primo motivo di ricorso aveva già formulato tale richiesta,in ragione dell ’intervenuta sostituzione e ratifica della deliberazione assembleare del 07/09/2017, oggetto dell’impugnazione decisa con il [OSCURATO:PERSONA], con la deliberazione assembleare del 27/12/2018, avente medesimo contenuto sostanziale, e conforme alla legge e allo statuto, ai sensi dell’art. 2377, comma 8, c.c., ma che, al momento in cui er a stato depositato il ricorso per cassazione, la deliberazione sostitutiva del 27 /12/2018, si trovava ancora sub iudice,e non era definitiva, essendo stata annullata con lodo dell’arbitro unico, avv. [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:DATA_NASCITA](di seguito, anche [OSCURATO:PERSONA]), a sua volta oggetto di impugnazione davanti alla Corte d’appello di Brescia.

La stessa parte, con la menzionata istanza, ha evidenziato che , in pendenza del presente giudizio, la Corte d’appello di Brescia, con sentenza n. 207/2025 del 28/02/2025 ha dichiarato nullo il [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al capo col quale avevadichiarato invalida la deliberazione dell’assemblea dei soci della società [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui quest’ultima avevadisposto la revoca di [OSCURATO:PERSONA] dalla carica di amministratore e, per l’effetto, hadichiarato che nulla era dovuto, ad alcun titolo, dalla società a [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla vicenda oggetto di giudizio.

La medesima parte haprecisato che la sentenza appena menzionata è passata in giudicato, a seguito di dichiarazione di estinzione del giudizio di impugnazione per cassazione, promosso da [OSCURATO:PERSONA], operata con decreto n. 19372/2025 del 14/07/2025 nel procedimento n. 10705/2025 R.G., evidenziando che tale pronuncia ha comportato il definitivo annullamento del [OSCURATO:PERSONA], per la parte d’interesse, e, per effetto riflesso, il definitivo superamento del [OSCURATO:PERSONA], sancendo la validità e intangibilità della deliberazione assembleare del 27/12/2018, che ha sostituito, ai sensi dell’art. 2377 c.c., la precedente deliberazione del 07/09/2017, disponendo espressamente la revoca, ad ogni effetto di legge, di [OSCURATO:PERSONA] dalla carica di amministratore con decorrenza dal 07/09/2017.

La ricorrente, pertanto, richiamando il combinato disposto dell’art.100 c.p.c. e dell’art. 2377, comma 8, c.c., ha chiesto che questa Corte dichiarasse cessata la materia del contendere nel presente giudizio, essendo stata la deliberazione assembleare del 07/09/2017 sostituita con altra conforme alla legge e allo statuto, avente analogo contenuto sostanziale, la cui validità è stata definitivamente accertata.

A seguito di tale istanza, con decreto n. 31042/2025, pubblicato e comunicato il 27/11/2025, è stata dichiarata l’estinzione del presente giudizio.

Con ulteriore istanza, depositata il 04/12/2025, la ricorrente ha chiesto la fissazione di udienza chiedendo che venisse revocata la dichiarazione di estinzione del presente giudizioe che venisse adottata una pronuncia di cessazione la materia del contendere conformemente a quanto richiesto con l’istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Fissata l’udienza in camera di consiglio, la ricorrente ha depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione degli artt.2377 c.c., 100 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nella parte in cui la Corte d’appello ha affermato che l’esito negativo della fase rescindente del giudizio di impugnazione di lodo arbitrale è ostativo alla verifica dei presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Con il secondo motivo di ricorsoè dedotta la violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 5del 2003, degli artt. 113 e 829 c.p.c., nonché degli artt. 1724 e 2383 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nella parte in cui la Corte d’appello ha affermato che l’applicazione dei principi di diritto in tema di revoca dell’amministratore di s.r.l. presuppone una diversa ricostruzione in fatto delle vicende di causa, non ammessa nella fase rescindente dell’impugnazione.

Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 5 del 2003, dell’art. 829 c.p.c. e degli artt. 1725 e 2383 c.c. , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nella parte in cui la Corte d’appello ha affermato la legittimità del lodo del 14/06/2018 con cui la società [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata a reintegrare [OSCURATO:PERSONA] nella carica di amministratore e al pagamento dei compensi ad esso asseritamente spettanti.

2. Occorre preliminarmente rilevare che il ricorso per cassazione risulta ritualmente notificato a mezzo PEC a quello dei due difensori presenti nel processo celebratosi davanti alla Corte d’appello (avv. [OSCURATO:PERSONA]), che non si è cancellato dall’Albo professionale (cfr. per il caso di morte del difensore domiciliatario, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3125 del 29/02/2012; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 4116 del 14/05/1990). 3.Sempre in via preliminare, occorre precisare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che il decreto di estinzione del giudizio, pronunciato ai sensi dell’art. 391, comma 1 , c.p.c. , ha la medesima funzione (di pronuncia sulla fattispecie estintiva) e il medesimo effetto (di attestazione che il processo di cassazione deve chiudersi perché si è verificato un fenomeno estintivo) che l’ordinamento processuale riconosce alla sentenza o all'ordinanza, con la differenza che, mentre nei confronti dei suddetti provvedimenti è ammessa solo la revocazione ex art. 391-bis c.p.c., avverso il decreto presidenziale l'art. 391, comma 3, c.p.c., individua, quale rimedio, il deposito di un'istanza di sollecitazione alla fissazione dell'udienza (collegiale) per la trattazione del ricorso.

Tale istanza - che, non avendo carattere impugnatorio, non deve essere motivata - va depositata nel termine, da ritenersi perentorio (salva la generale possibilità di rimessione in termini prevista dall'art. 153, secondo comma, c.p.c.), di dieci giorni dalla comunicazione del decreto (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 19980 del 23/09/2014; 19980/2014; conf.

Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 30948 del 26/11/2025; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 16625 del 07/08/2015).

4. Nella specie, il decreto di estinzione risulta essere stato comunicato il 27/11/2025 e l’istanza depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], sicché la richiesta exart. 391, comma 3, c.p.c. deve ritenersi tempestiva. 5.La menzionata richiesta deve essere accolta.

5.1. Con istanza depositata il 13/01/2024, la ricorrente ha chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere nel presente procedimento, in ragione dell’intervenuto passaggio in giudicato della statuizione che ha confermato la validità della deliberazione assembleare del 27/12/2018, che ha sostituito la precedente deliberazione del 07/09/2017, oggetto del presente giudizio, disponendo espressamente la revoca, ad ogni effetto di legge, di [OSCURATO:PERSONA] dalla carica di amministratore.

In particolare la ricorrente, nella menzionata istanza, ha chiesto: «che l’Ecc.ma Corte Suprema di Cassazione, previa ogni più opportuna declaratoria e rilevata la mancata costituzione del convenuto resistente sig. [OSCURATO:PERSONA] voglia: a) dichiarare cessata la materia del contendere oggetto del presente giudizio, in ragionedell’intervenuto giudicato sulla sentenza della Corte d’Appello di Brescia n. 207/2025, che ha annullato il [OSCURATO:PERSONA] e confermato la piena legittimità della delibera assembleare del 27 dicembre 2018 e del conseguente definitivo venir meno di ogni interesse processuale in ordine alle questioni oggetto del [OSCURATO:PERSONA];b) per l’effetto, dichiarare prive di efficace le pronunce tutte di merito emesse nei precedenti gradi di giudizio, in quanto riferite a situazioni giuridiche ormai cessate e superate;con ogni consequenziale provvedimento di legge.

Fermi, in subordine, gli ulteriori motivi del ricorso introduttivo.» L’istanza non esprime pertanto l’intenzione della parte o del procuratore speciale a ciò autorizzato di rinunciare al ricorso, ma la volontà di dare rilievo ad unfatto sopravvenuto che, secondo la stessa, ha reso privo di efficacia le pronunce adottate. 5.2.Com’è noto, la cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal Giudice anche d'ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al Giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvieneuna situazione che elimina la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del Giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta ed alle difese svolte dal convenuto.

Pertanto, alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere consegue, da un canto, la caducazione della sentenza impugnata, e dall'altro, l'assoluta inidoneità della sentenza di cessazione della materia del contendere ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi il giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4714 del 03/03/2006; cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 19610 del 13/09/2007per un precedente specifico).

È, dunque, evidente l’interesse della parte ricorrente ad ottenere una pronuncia di cessazione della materia del contendere, piuttosto che ad una pronuncia di estinzione del giudizio per rinuncia agli atti, tenuto conto che la prima pronuncia comporta la caducazione della sentenza impugnata, mentre la pronuncia di estinzione ai sensi dell’art. 391, comma 1, c.p.c. comporta la caducazione della sentenza impugnata. 5.3.L’art. 2377 c.c. (in questa parte non modificato dal d.lgs. n. 6 del 2003), applicabile (in quanto compatibile) anche alle de cisioni dei soci di società a responsabilità limitata invalide , ai sensi dell’art. 2479 - ter, comma 4, c.c., stabilisce quanto segue: «L’annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto.» Questa Corte ha precisato che la disposizione in esame costituisce una fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio, la quale, nel precludere al giudice di far luogo all'annullamento della deliberazione in tutti i casi in cui essa è statasostituita da altra deliberazione conforme alla legge ed allo statuto, gli attribuisce il potere di verificare se ricorrono le condizioni di legge impeditive dellapronuncia di annullamento ( Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 8816 del 29/03/2023).

In altritermini, è onere del giudice estendere il suo esame alla nuova deliberazioneper verificare se sia stata eliminata la precedente causa di invalidità e se tale deliberazione sia stata adottata in conformità alla legge e allo statuto.

Poiché una nuova deliberazione nulla o annullabile non sarebbe idonea ad impedire l'annullamento della deliberazione impugnata, il giudice investito del giudizio di impugnazione di una delibera zione assembleare deve, ai limitati fini della ratifica-rinnovazione, accertare se la deliberazione ratificante sia immune da vizi, anche nel caso in cui contro di essa non sia stata proposta autonoma impugnativa.

Nel caso in cui il vizio da cui sia affetta la deliberazioneimpugnata non siriferisca al procedimento di approvazione, ma riguardi la disciplina sostanziale adottata, che si assume essere contraria alla legge o allo statuto, il giudice dovrà verificare se la nuova deliberazione detti una disciplina effettivamente idonea arimuovere detto vizio, anche se contro di essa non sia stata promossa autonoma impugnativa ( Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 8816 del 29/03/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16017 del 13/06/2008 con riferimento alle delibere delle associazioni non riconosciute cui è stato applicato analogicamente l’art. 2377 c.c.). 5.4.Nel caso di specie, parte ricorrente ha allegato, e documentato , che la deliberazione adottata il 27/12/20 18, ha assunto la stessa statuizione oggetto di impugnazione in questa sede con la precedente deliberazionedel 07/09/2017, con effetto proprio dal 07/09/2017, e che la stessa è stata confermata con sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 207/2025 , oramai passata in giudicato , per effetto dell’estinzione del giudizio di impugnazione per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA], a seguito di rinuncia al ricorso presentata dallo stesso ricorrente.

La ricorrente ha prodotto la sentenza della Corte d’appello appena menzionata e il decreto di estinzione del giudizio di impugnazione per cassazione, ove la società è rimasta intimata, a seguito di rinuncia al ricorso presentato dalMarco Gnani.

In sintesi, la ricorrente ha dedotto, e dimostrato , che la deliberazionedel 07/09/2017, per la parte oggetto di impugnazione nel presente giudizio, è stata sostituita da altra delibera, la cui validità è stata oggetto di un accertamento oramai passato in giudicato. 6.Deve pertanto essere revocata la dichiarazione di estinzione del presente giudizio di legittimità, perché la statuizione da assumere è la declaratoria della cessazione della materia del contendere. 7.La statuizione sulle spese di lite deve essere adottata in base alla soccombenza virtualecon riferimento all’intero procedimento di merito e di legittimità.

Com’è noto l’art. 2377, comma 8,c.c., nel testo vigente, dopo aver stabilitoche «L’annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto», ha precisato che « In tal caso il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società, e sul risarcimento dell’eventuale danno.» Tenuto,tuttavia, conto dell e ragioni della decisione , le spese di lite devono essere interamente compensatetra le parti.

8. Non sussistono i presupposti per porre a carico dei ricorrenti l'obbligo di versarel’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R.n. 115 del 2002, essendo tale norma applicabile solo quando il procedimento per cassazione si conclude con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioècon il rigetto dell'impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 20697 del 20/07/2021).

P.Q.M la Corte revoca la dichiarazione di estinzione del presente giudizio di legit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. n. 1588/2024 promosso da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],in virtù di procura speciale in atti; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA]Marco; intimato avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 948/2023 , pubblicatail 05/06/2023 e non notificata; letti gli atti del procedimento in epigrafe; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avviava un procedimento arbitrale di impugnazione della deliberazione assemblearedella [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s . r . l . (di seguito la società [OSCURATO:PERSONA]), assunta il [OSCURATO:DATA_NASCITA], che lo aveva revocato dall’incarico di amministratore della società. A definizione del menzionato procedimento l’arbitro unico, avv. [OSCURATO:PERSONA], depositavain data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il lodo (di seguito , anche [OSCURATO:PERSONA]), statuendo come segue: «ritenuta la propria competenza a decidere della presente domanda, in accoglimento della domanda di parte procedente, annulla la delibera assunta in data 7.9.2017 dall'assemblea di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., iscritta nel Registro delle Imprese il 15.9.2017, e conseguentemente condanna [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. a reintegrare il socio [OSCURATO:PERSONA] nell'incarico di amministratore; condanna [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] gli emolumenti non corrisposti maturati e maturandi per l'incarico di amministratore dalla data della delibera di revoca sino alla data di reintegra nell'incarico, oltre interessi; rigetta l'eccezione di compensazione formulata da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in quanto infondata; pone a carico di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. la rifusione delle spese di lite sostenute da GnaliMarco e liquidate in € 9.500,00 (come quantificata in parte motiva), oltre rimborso spese forfetario, cassa previdenziale ed IVA come per legge; determina il compenso dovuto all'[OSCURATO:PERSONA] in € 4.000,00 oltre cassa avvocati ed IV A come per legge, oltre a € 550,00 oltre IV A per rimborsi e diritti in favore della [OSCURATO:PERSONA] per gli [OSCURATO:PERSONA]Giuridici; entrambi detti importi sono posti a carico di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. con vincolo di solidarietà.» La società [OSCURATO:PERSONA] impugnava il lodo davanti alla Corte d’appello di Brescia, chiedendo, previa sospensione della provvisoria esecutività, che se ne dichiarasse la nullità, con l’adozione di ogni conseguente provvedimento e, in particolare, che si dichiarasse che nulla era dovuto ad alcun titolo dalla società a [OSCURATO:PERSONA]. Chiedeva, in ogni caso, che si ponessero a carico della controparte le spese del procedimento arbitrale e che si condannasse [OSCURATO:PERSONA] a rifondere gli importi versati atale titolo, con rimborso delle spese di lite. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] chiedendo, previo rigetto della istanza di sospensiva, che si respingesse l’impugnazione, con conferma integrale del lodo arbitrale , o che comunque si disponesse l’annullamento dell’impugnata delibera. Chiedeva, inoltre , la propria reintegra nell’incarico di amministratore,con conseguente condanna della società al pagamento degli emolumenti maturati e maturandi per tale carica sino alla data dell’effettiva reintegra, oltre interessi e rivalutazione se dovuti. Subordinatamente alla riforma anche parziale del lodo, riproponeva la condanna al risarcimento del danno, già formulata avanti all’arbitro unico, cagionato dalla revoca dalla carica di amministratore senza congruo preavviso (previo accertamento della mancanza di una giusta causa), mediante la corresponsione di una somma pari a 18 mensilità di stipendio di amministratore, così come deliberato dall’assemblea,o quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione se dovuti ed oltre quanto maturato per trattamento di fine mandato. Rigettata l’istanza di sospensione della provvisoria esecutività del lodo, la Corte d’appello, con sentenza n. 948/202 3, respingeva l’impugnazione del lodo, condannando la società al pagamento delle spese di lite. Avverso tale decisione la società [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi di doglianza. [OSCURATO:PERSONA] non si è difeso con controricorso. Con istanza depositata il 13/10/2025, la ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere nel presente procedimento, deducendo che con il primo motivo di ricorso aveva già formulato tale richiesta,in ragione dell ’intervenuta sostituzione e ratifica della deliberazione assembleare del 07/09/2017, oggetto dell’impugnazione decisa con il [OSCURATO:PERSONA], con la deliberazione assembleare del 27/12/2018, avente medesimo contenuto sostanziale, e conforme alla legge e allo statuto, ai sensi dell’art. 2377, comma 8, c.c., ma che, al momento in cui er a stato depositato il ricorso per cassazione, la deliberazione sostitutiva del 27 /12/2018, si trovava ancora sub iudice,e non era definitiva, essendo stata annullata con lodo dell’arbitro unico, avv. [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:DATA_NASCITA](di seguito, anche [OSCURATO:PERSONA]), a sua volta oggetto di impugnazione davanti alla Corte d’appello di Brescia. La stessa parte, con la menzionata istanza, ha evidenziato che , in pendenza del presente giudizio, la Corte d’appello di Brescia, con sentenza n. 207/2025 del 28/02/2025 ha dichiarato nullo il [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al capo col quale avevadichiarato invalida la deliberazione dell’assemblea dei soci della società [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui quest’ultima avevadisposto la revoca di [OSCURATO:PERSONA] dalla carica di amministratore e, per l’effetto, hadichiarato che nulla era dovuto, ad alcun titolo, dalla società a [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla vicenda oggetto di giudizio. La medesima parte haprecisato che la sentenza appena menzionata è passata in giudicato, a seguito di dichiarazione di estinzione del giudizio di impugnazione per cassazione, promosso da [OSCURATO:PERSONA], operata con decreto n. 19372/2025 del 14/07/2025 nel procedimento n. 10705/2025 R.G., evidenziando che tale pronuncia ha comportato il definitivo annullamento del [OSCURATO:PERSONA], per la parte d’interesse, e, per effetto riflesso, il definitivo superamento del [OSCURATO:PERSONA], sancendo la validità e intangibilità della deliberazione assembleare del 27/12/2018, che ha sostituito, ai sensi dell’art. 2377 c.c., la precedente deliberazione del 07/09/2017, disponendo espressamente la revoca, ad ogni effetto di legge, di [OSCURATO:PERSONA] dalla carica di amministratore con decorrenza dal 07/09/2017. La ricorrente, pertanto, richiamando il combinato disposto dell’art.100 c.p.c. e dell’art. 2377, comma 8, c.c., ha chiesto che questa Corte dichiarasse cessata la materia del contendere nel presente giudizio, essendo stata la deliberazione assembleare del 07/09/2017 sostituita con altra conforme alla legge e allo statuto, avente analogo contenuto sostanziale, la cui validità è stata definitivamente accertata. A seguito di tale istanza, con decreto n. 31042/2025, pubblicato e comunicato il 27/11/2025, è stata dichiarata l’estinzione del presente giudizio. Con ulteriore istanza, depositata il 04/12/2025, la ricorrente ha chiesto la fissazione di udienza chiedendo che venisse revocata la dichiarazione di estinzione del presente giudizioe che venisse adottata una pronuncia di cessazione la materia del contendere conformemente a quanto richiesto con l’istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Fissata l’udienza in camera di consiglio, la ricorrente ha depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione degli artt.2377 c.c., 100 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nella parte in cui la Corte d’appello ha affermato che l’esito negativo della fase rescindente del giudizio di impugnazione di lodo arbitrale è ostativo alla verifica dei presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Con il secondo motivo di ricorsoè dedotta la violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 5del 2003, degli artt. 113 e 829 c.p.c., nonché degli artt. 1724 e 2383 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nella parte in cui la Corte d’appello ha affermato che l’applicazione dei principi di diritto in tema di revoca dell’amministratore di s.r.l. presuppone una diversa ricostruzione in fatto delle vicende di causa, non ammessa nella fase rescindente dell’impugnazione. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 5 del 2003, dell’art. 829 c.p.c. e degli artt. 1725 e 2383 c.c. , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nella parte in cui la Corte d’appello ha affermato la legittimità del lodo del 14/06/2018 con cui la società [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata a reintegrare [OSCURATO:PERSONA] nella carica di amministratore e al pagamento dei compensi ad esso asseritamente spettanti. 2. Occorre preliminarmente rilevare che il ricorso per cassazione risulta ritualmente notificato a mezzo PEC a quello dei due difensori presenti nel processo celebratosi davanti alla Corte d’appello (avv. [OSCURATO:PERSONA]), che non si è cancellato dall’Albo professionale (cfr. per il caso di morte del difensore domiciliatario, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3125 del 29/02/2012; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 4116 del 14/05/1990). 3.Sempre in via preliminare, occorre precisare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che il decreto di estinzione del giudizio, pronunciato ai sensi dell’art. 391, comma 1 , c.p.c. , ha la medesima funzione (di pronuncia sulla fattispecie estintiva) e il medesimo effetto (di attestazione che il processo di cassazione deve chiudersi perché si è verificato un fenomeno estintivo) che l’ordinamento processuale riconosce alla sentenza o all'ordinanza, con la differenza che, mentre nei confronti dei suddetti provvedimenti è ammessa solo la revocazione ex art. 391-bis c.p.c., avverso il decreto presidenziale l'art. 391, comma 3, c.p.c., individua, quale rimedio, il deposito di un'istanza di sollecitazione alla fissazione dell'udienza (collegiale) per la trattazione del ricorso. Tale istanza - che, non avendo carattere impugnatorio, non deve essere motivata - va depositata nel termine, da ritenersi perentorio (salva la generale possibilità di rimessione in termini prevista dall'art. 153, secondo comma, c.p.c.), di dieci giorni dalla comunicazione del decreto (Cass., Sez. U, Sentenza n. 19980 del 23/09/2014; 19980/2014; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 30948 del 26/11/2025; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 16625 del 07/08/2015). 4. Nella specie, il decreto di estinzione risulta essere stato comunicato il 27/11/2025 e l’istanza depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], sicché la richiesta exart. 391, comma 3, c.p.c. deve ritenersi tempestiva. 5.La menzionata richiesta deve essere accolta. 5.1. Con istanza depositata il 13/01/2024, la ricorrente ha chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere nel presente procedimento, in ragione dell’intervenuto passaggio in giudicato della statuizione che ha confermato la validità della deliberazione assembleare del 27/12/2018, che ha sostituito la precedente deliberazione del 07/09/2017, oggetto del presente giudizio, disponendo espressamente la revoca, ad ogni effetto di legge, di [OSCURATO:PERSONA] dalla carica di amministratore. In particolare la ricorrente, nella menzionata istanza, ha chiesto: «che l’Ecc.ma Corte Suprema di Cassazione, previa ogni più opportuna declaratoria e rilevata la mancata costituzione del convenuto resistente sig. [OSCURATO:PERSONA] voglia: a) dichiarare cessata la materia del contendere oggetto del presente giudizio, in ragionedell’intervenuto giudicato sulla sentenza della Corte d’Appello di Brescia n. 207/2025, che ha annullato il [OSCURATO:PERSONA] e confermato la piena legittimità della delibera assembleare del 27 dicembre 2018 e del conseguente definitivo venir meno di ogni interesse processuale in ordine alle questioni oggetto del [OSCURATO:PERSONA];b) per l’effetto, dichiarare prive di efficace le pronunce tutte di merito emesse nei precedenti gradi di giudizio, in quanto riferite a situazioni giuridiche ormai cessate e superate;con ogni consequenziale provvedimento di legge. Fermi, in subordine, gli ulteriori motivi del ricorso introduttivo.» L’istanza non esprime pertanto l’intenzione della parte o del procuratore speciale a ciò autorizzato di rinunciare al ricorso, ma la volontà di dare rilievo ad unfatto sopravvenuto che, secondo la stessa, ha reso privo di efficacia le pronunce adottate. 5.2.Com’è noto, la cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal Giudice anche d'ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al Giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvieneuna situazione che elimina la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del Giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta ed alle difese svolte dal convenuto. Pertanto, alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere consegue, da un canto, la caducazione della sentenza impugnata, e dall'altro, l'assoluta inidoneità della sentenza di cessazione della materia del contendere ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi il giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4714 del 03/03/2006; cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 19610 del 13/09/2007per un precedente specifico). È, dunque, evidente l’interesse della parte ricorrente ad ottenere una pronuncia di cessazione della materia del contendere, piuttosto che ad una pronuncia di estinzione del giudizio per rinuncia agli atti, tenuto conto che la prima pronuncia comporta la caducazione della sentenza impugnata, mentre la pronuncia di estinzione ai sensi dell’art. 391, comma 1, c.p.c. comporta la caducazione della sentenza impugnata. 5.3.L’art. 2377 c.c. (in questa parte non modificato dal d.lgs. n. 6 del 2003), applicabile (in quanto compatibile) anche alle de cisioni dei soci di società a responsabilità limitata invalide , ai sensi dell’art. 2479 - ter, comma 4, c.c., stabilisce quanto segue: «L’annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto.» Questa Corte ha precisato che la disposizione in esame costituisce una fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio, la quale, nel precludere al giudice di far luogo all'annullamento della deliberazione in tutti i casi in cui essa è statasostituita da altra deliberazione conforme alla legge ed allo statuto, gli attribuisce il potere di verificare se ricorrono le condizioni di legge impeditive dellapronuncia di annullamento ( Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 8816 del 29/03/2023). In altritermini, è onere del giudice estendere il suo esame alla nuova deliberazioneper verificare se sia stata eliminata la precedente causa di invalidità e se tale deliberazione sia stata adottata in conformità alla legge e allo statuto. Poiché una nuova deliberazione nulla o annullabile non sarebbe idonea ad impedire l'annullamento della deliberazione impugnata, il giudice investito del giudizio di impugnazione di una delibera zione assembleare deve, ai limitati fini della ratifica-rinnovazione, accertare se la deliberazione ratificante sia immune da vizi, anche nel caso in cui contro di essa non sia stata proposta autonoma impugnativa. Nel caso in cui il vizio da cui sia affetta la deliberazioneimpugnata non siriferisca al procedimento di approvazione, ma riguardi la disciplina sostanziale adottata, che si assume essere contraria alla legge o allo statuto, il giudice dovrà verificare se la nuova deliberazione detti una disciplina effettivamente idonea arimuovere detto vizio, anche se contro di essa non sia stata promossa autonoma impugnativa ( Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 8816 del 29/03/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16017 del 13/06/2008 con riferimento alle delibere delle associazioni non riconosciute cui è stato applicato analogicamente l’art. 2377 c.c.). 5.4.Nel caso di specie, parte ricorrente ha allegato, e documentato , che la deliberazione adottata il 27/12/20 18, ha assunto la stessa statuizione oggetto di impugnazione in questa sede con la precedente deliberazionedel 07/09/2017, con effetto proprio dal 07/09/2017, e che la stessa è stata confermata con sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 207/2025 , oramai passata in giudicato , per effetto dell’estinzione del giudizio di impugnazione per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA], a seguito di rinuncia al ricorso presentata dallo stesso ricorrente. La ricorrente ha prodotto la sentenza della Corte d’appello appena menzionata e il decreto di estinzione del giudizio di impugnazione per cassazione, ove la società è rimasta intimata, a seguito di rinuncia al ricorso presentato dalMarco Gnani. In sintesi, la ricorrente ha dedotto, e dimostrato , che la deliberazionedel 07/09/2017, per la parte oggetto di impugnazione nel presente giudizio, è stata sostituita da altra delibera, la cui validità è stata oggetto di un accertamento oramai passato in giudicato. 6.Deve pertanto essere revocata la dichiarazione di estinzione del presente giudizio di legittimità, perché la statuizione da assumere è la declaratoria della cessazione della materia del contendere. 7.La statuizione sulle spese di lite deve essere adottata in base alla soccombenza virtualecon riferimento all’intero procedimento di merito e di legittimità. Com’è noto l’art. 2377, comma 8,c.c., nel testo vigente, dopo aver stabilitoche «L’annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto», ha precisato che « In tal caso il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società, e sul risarcimento dell’eventuale danno.» Tenuto,tuttavia, conto dell e ragioni della decisione , le spese di lite devono essere interamente compensatetra le parti. 8. Non sussistono i presupposti per porre a carico dei ricorrenti l'obbligo di versarel’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R.n. 115 del 2002, essendo tale norma applicabile solo quando il procedimento per cassazione si conclude con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioècon il rigetto dell'impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 20697 del 20/07/2021). P.Q.M la Corte revoca la dichiarazione di estinzione del presente giudizio di legit
Sentenza Cassazione n. 06673/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris