CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 04420/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25044-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], che la rappresenta e difende ex lege; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] R. [OSCURATO:PERSONA] n. 15, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Ric. 2021 n. 25044 sez. MT -ud. 15-12-2022 - 2 - avverso la sentenza n. 2752/2021 della [OSCURATO:PERSONA] - SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il 23/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATO L’Avvocatura generale dello Stato ricorre avverso la sentenza n. 2752/06/2021 con cui la CTR per la Sicilia rigettava l’appello promosso dall’Ufficio avverso la sentenza della CTP di Ragusa ivi dichiarando sia la cessazione della materia del contendere in ordine al riconoscimento, in favore della contribuente, del diritto al rimborso del 90% degli importi versati a titolo di Irpef per il triennio 1990- 1992 in applicazione dell’art. 9, co. 17, della l. n. 289/2002, sia l’inammissibilità e la tardività della domanda formulata dall’Ufficio con la memoria ex art. 32 d.lgs. n. 546/92, anziché con motivi aggiunti ex art. 24 d.lgs. cit., e con cui chiedeva l’applicazione dello ius superveniens introdotto dall’art. 16 octies d.l. n. 91/2017. Il ricorso è fondato su due motivi, cui resiste la contribuente con tempestivo controricorso. CONSIDERATO Con la prima censura il patrono erariale denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, co. 665, l. n. 190/2014, come modificato dall’art. 16- octies del d.l. n. 91/2017, convertito dalla l. n. 123/2017 in relazione all’art.360, co. 1, n. 3 c.p.c. In buona sostanza afferma che, stante il riconoscimento operato dall’Ufficio del diritto della contribuente ad ottenere il rimborso richiesto, la CTR avrebbe errato nel ritenere inapplicabile lo ius superveniens alla fattispecie in esame, dovendo la novella in commento essere ritenuta applicabile a tutti i giudizi pendenti alla data della sua entrata in vigore, nella parte in cui riduce le percentuali da corrispondere nel caso di importi dovuti in eccedenza rispetto alle risorse stanziate in bilancio, dovendo la CTR rimettere ogni valutazione alla sua fase esecutiva. Ric. 2021 n. 25044 sez. MT -ud. 15-12-2022 - 3 - Sul punto questa Corte si è già espressa affermando che «in mancanza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso l'introduzione di limiti quantitativi al procedimento di rimborso da parte di una legge sopravvenuta (l'art. 16-octies, comma 1, lett. b, della I. n. 123 del 2017, di conv. del d.l. n. 91 del 2017), attuata con provvedimento amministrativo, in quanto la stessa non incide sul titolo del diritto alla ripetizione, che si forma nel relativo processo, ma esclusivamente sull’esecuzione del medesimo (Cass. n. 6213 del 2018; nello stesso senso: Cass. n. 227 del 2018; Cass. n. 29899 del 2017). Le eventuali questioni concernenti i limiti delle risorse stanziate ed i conseguenziali provvedimenti liquidatori attengono soltanto alla fase esecutiva e/o di ottemperanza (in termini, tra le tante, Cass. n. 2846 e n. 5300 del 2019)» (Cfr. Cass.,V, n. 2192/2021). Nella fattispecie in esame la CTR si è conformata ai superiori principi giacché il diritto di rimborso era già stato riconosciuto dall’Ufficio. Conseguentemente non vi erano questioni da dirimere circa l’esistenza di disposizioni transitorie applicabili all’andel diritto in parola, rimesso già alla sola fase esecutiva e nella quale possono eventualmente trovare ingresso i limiti anzidetti. Con il secondo motivo l’Avvocatura generale dello Stato prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 d.lgs. n. 546/92 in parametro all’art.360, co. 1, n. 4 c.p.c.. Segnatamente critica la sentenza nella parte in cui la CTR ha dichiarato l’inammissibilità della domanda di applicazione del citato art. 16- octies ivi richiamando l’art. 24 d.lgs. n. 542/92 anziché l’art. 57 afferente il giudizio di appello, e per aver ritenuto la questione estranea al thema decidendum, attinente alla sola fase esecutiva del già riconosciuto diritto al rimborso. In disparte l’irritualità della domanda, con memoria anziché con motivi aggiunti, la CTR ha stabilito trattarsi di domanda attinente alle modalità esecutive, quali sono quelle regolate dall’invocata norma sopravvenuta, insuscettibili di trovare accesso nel giudizio di cognizione, dove intendono profilare un diverso procedimento amministrativo di rimborso. Pertanto, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; Ric. 2021 n. 25044 sez. MT -ud. 15-12-2022 - 4 - rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore della parte contribuente, che liquida in €.duemilatrecento/00, oltre ad €.200,00 per esborsi, rimborso nell