CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2023
Cassazione n. 41284/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i R.G. 14241/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Modena di condanna per il reato di furto in abitazione pluriaggravato, ha riqualificato il reato come violazione degli art. 624,625 n.2 e 5 c.p., ha escluso l'aumento per la contestata recidiva ed ha rideterminato la pena; Rilevato che l'unico motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto alla violazione ed erronea applicazione degli artt. 213, 214, 316, 189 e 192 c.p.p. e art.3 Cost. per carenza di motivazione - è reiterativo di doglianze già adeguatamente affrontate a pag. 3 della sentenza impugnata, laddove sono stati razionalmente valorizzati gli elementi sulla base dei quali il riconoscimento da parte dell'ufficiale di p.g. era da considerarsi affidabile; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2023.