CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 aprile 2026
Cassazione n. 35001/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IN FATTO1. Con ordinanza in data 01/04/2026, il Tribunale di sorveglianza di Torinoha dichiarato l’inammissibilità della domanda ex art. 21-bisl. 26 luglio 1975, n.354(ord. pen.) e ha rigettato la domanda di detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1 lett. b), e 47-quinquies, commi 1 e 7, ord. pen., avanzate daXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, condannato per i reati di cui agliartt. 609-bis, 582, 585 e 576 cod. pen. e con scadenza pena all’[OSCURATO:DATA_NASCITA].L’istante aveva dedotto di avere quattro figli, tutti minorenni, di cui eglidoveva occuparsi perché la moglie era affetta da grave patologia psichiatrica chela rendeva incapace di occuparsene.Secondo il Tribunale di sorveglianza, l’accesso alle misure richieste, tenutoconto del reato in espiazione ricompreso tra quelli di cui all’art. 4-bis ord. pen.,richiedeva un adeguato periodo di osservazione scientifica anche al fine diacquisire tutti gli elementi necessari a valutare l’interesse superiore dei figliminori, allo stato inseriti in una comunità insieme alla madre, ad un’eventualediversa collocazione con affidamento al padre. Sicché non vi erano ancora lecondizioni per accogliere l’istanza.2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore diXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXe ha articolato due motivi.2.1. Con il primo lamenta violazione di legge ed erronea applicazionedell’art. 47-quinquies, commi 1 e 7, ord. pen. in relazione all’art. 606, comma 1lett. b), cod proc. pen., per avere applicato i criteri di valutazione propri deibenefici penitenziari ordinari ad un istituto al quale sono del tutto estranei.La detenzione domiciliare speciale, prevista art. 47-quinquies ord. pen.,impone il superamento delle preclusioni derivanti dall’art. 4-bis ord. pen. al finedi consentire di dare tutela immediata al minore ma prevede unicamente laverifica del concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga.2.2. Con il secondo motivo denuncia mancanza e manifesta illogicità dellamotivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato ai sensi dell’art.606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., in quanto il provvedimento impugnato,pur prendendo atto della situazione di grave pregiudizio per i figli delcondannato, non indica alcun elemento che possa far dubitare delle capacitàgenitoriali del ricorrente o che possano dimostrare che l’interesse dei minori siaquello di permanere nella comunità dove sono stati inseriti.Il Tribunale di sorveglianza non ha tenuto conto della limitata gravità delfatto, della pena applicata nel minimo edittale con il riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche e di tutti gli altri elementi favorevoli alcondannato, addotti dalla difesa.Illogico è poi il differimento ad un indefinito futuro della valutazionedell’interesse dei minori che pure si afferma di volere tutelare.3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. La detenzione domiciliare speciale prevista dall'art. 47-quinquies ord.pen., in conseguenza delle dichiarazioni di parziale illegittimità costituzionaledegli artt. 4-bis, comma 1, e 47-quinquies, commi 1 e 1-bis, ord. pen., puòessere concessa, anche in caso di condanna per uno dei delitti indicati dalpredetto art. 4-bis e senza necessità di previa collaborazione con la giustizia, allamadre, o, eventualmente, al padre, ai sensi del comma 7 del medesimo art. 47-quinquies, di prole infradecenne (Sez. 1, n. 7451 del 9/12/2020, dep. 2021,274791). In particolare, la Corte costituzionale, con sentenza n. 239 del 2014,ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 4-bis, comma 1, ord. pen. nellaparte in cui non escludeva dal divieto di concessione dei benefici penitenziari, daesso stabilito, la misura della detenzione domiciliare speciale prevista dall'art.47-quinquies della medesima legge a favore delle condannate madri di prole dietà non superiore a dieci anni. La Corte ha considerato, infatti, che nella misuradella detenzione domiciliare speciale – pur essendo presente una finalità direinserimento sociale del condannato, costituente l'obiettivo comune di tutte lemisure alternative alla detenzione – assume un rilievo del tutto prioritariol'interesse di un soggetto debole, distinto dal condannato e particolarmentemeritevole di protezione, quale quello del minore in tenera età ad instaurare unrapporto quanto più possibile "normale" con la madre (o, eventualmente, con ilpadre) in una fase nevralgica del suo sviluppo.Con la successiva sentenza n. 76 del 2017, la Corte costituzionale hadichiarato l'illegittimità dell'art. 47-quinquies, comma 1-bis, ord. pen.,limitatamente alle parole «Salvo che nei confronti delle madri condannate pertaluno dei delitti indicati nell'articolo 4-bis».A seguito della dichiarazione di illegittimità pronunciata dalla Cortecostituzionale con sentenza n. 52 del 2025 dell’art. 47-quinquies ord. pen.(limitatamente alle parole «e non vi è modo di affidare la prole ad altri che alpadre»), la detenzione domiciliare speciale può essere concessa al padredetenuto in carcere solo se ricorre l'impossibilità della madre a prendersi curadella prole, e sempre che, inoltre, non sussista un'accertata pericolosità delrichiedente il beneficio (Sez. 5, n. 34049 del 12/9/2025, G., Rv. 288704 - 01).Occorre ricordare che, con principio fissato con riguardo ai figli portatori dihandicap ma applicabile più in generale alle ipotesi di cura del minore, è statoaffermato che «in tema di concessione della detenzione domiciliare speciale exart. 47-quinquies ord. pen., come inciso dalla sentenza della Corte cost. n. 18 del2020, a detenuto padre di prole affetta da "handicap" grave quando la madreversi nell'impossibilità di prestarle assistenza e non vi sia altro modo di affidarlaad altri che al padre, la nozione di siffatta condizione di impossibilità della madredeve identificarsi con quella che – per l'emersione di oggettivi fattori impeditiviinerenti alla sfera di azione della medesima – determina il rischio concreto per laprole di un grave "deficit" assistenziale e di un'irreversibile compromissione delsuo processo evolutivo ed educativo». (Sez. 1, n. 4796 del 10/12/2020, dep.2021, G., Rv. 280789 - 01).Com’è stato rilevato, la condizione di impossibilità della madre vaidentificata con quella suscettibile di venire in considerazione sotto il profilo dellairreversibile compromissione del processo evolutivo-educativo del minore, laquale ultima non si determina ex se per la eventuale fruizione, da parte delgenitore non detenuto, di un ausilio di carattere soltanto integrativo e disupporto (Sez. 1, n. 18814 del 05/03/2026, D., Rv. 289895 – 01, inmotivazione).E tuttavia permane il dovere in capo al giudice di procedere ad ogniopportuno bilanciamento dell’interesse del minore a godere di una relazionediretta con almeno uno dei genitori con l’interesse, pure di rilievo costituzionale,all’esecuzione della pena.Sotto questo profilo il provvedimento impugnato si sofferma sulla condizionecomunità, ma, a fronte del dato dell’impossibilità della madre di assicurare aiminori un’adeguata relazione genitoriale, non affronta specificamente il profilodecisivo della valutazione richiesta al Tribunale di sorveglianza per verificare lasussistenza dei presupposti per la concessione detenzione domiciliare specialeprevista dall'art. 47-quinquies ord. pen., e cioè lo specifico interesse dei minorialla continuità dei rapporti affettivi con almeno uno dei genitori da bilanciare conl’interesse all’esecuzione della pena nei confronti del condannato, del qualeperaltro non vengono evidenziati indici di pericolosità, nè tanto meno confutatiquelli allegati dall'istante, tale da far risultare la sua personalità del tuttoincompatibile con il beneficio.3. Il provvedimento impugnato deve essere, pertanto, annullato per nuovogiudizio, affinché il Tribunale di sorveglianza di Torino rivaluti l’istanza delcondannato dando applicazione ai principi sopra ricordati.In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse legeneralità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quantoimposto dalla legge. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Torino.Così è deciso, 22/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.