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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 aprile 2023

Cassazione n. 09869/2023

Testo disponibile della fonte

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20559/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

LAZIO n. 2574/2014 depositata il 16/04/2014, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha impugnato l’intimazione di pagamento 09720099119279861, fondata su altra cartella di pagamento. 2.All’esito del giudizio di primo grado, il ricorso è stato accolto. 3.La sentenza di primo grado è stata riformata in appello. 4.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la contribuente 5.Si è costituita con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 6.La causa, originariamente fissata all’udienza del 19 dicembre 2017, è stata rinviata a nuovo ruolo, all’esito della istanza di definizione agevolata della contribuente. 7.All’udienza camerale del 4 aprile 2023 la causa è stata definita. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va pregiudizialmente evidenziato che la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. con la quale ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio, avendo aderito alla definizione agevolata ex art. 1 del d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, conv. con modif. nella legge 4 dicembre 2017.

Unitamente alla predetta memoria la ricorrente ha documentato l’intervenuto pagamento di quanto dovuto, sicché va dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

2. Le spese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate.

Non ricorrono i presupposti di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17,della l. n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).

P.Q.M.

La Corte: dichiara estinto il giudizio; dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese del presente giudizio.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20559/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 2574/2014 depositata il 16/04/2014, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha impugnato l’intimazione di pagamento 09720099119279861, fondata su altra cartella di pagamento. 2.All’esito del giudizio di primo grado, il ricorso è stato accolto. 3.La sentenza di primo grado è stata riformata in appello. 4.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la contribuente 5.Si è costituita con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 6.La causa, originariamente fissata all’udienza del 19 dicembre 2017, è stata rinviata a nuovo ruolo, all’esito della istanza di definizione agevolata della contribuente. 7.All’udienza camerale del 4 aprile 2023 la causa è stata definita. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va pregiudizialmente evidenziato che la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. con la quale ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio, avendo aderito alla definizione agevolata ex art. 1 del d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, conv. con modif. nella legge 4 dicembre 2017. Unitamente alla predetta memoria la ricorrente ha documentato l’intervenuto pagamento di quanto dovuto, sicché va dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. 2. Le spese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate. Non ricorrono i presupposti di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17,della l. n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071). P.Q.M. La Corte: dichiara estinto il giudizio; dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese del presente giudizio. Così dec
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