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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 marzo 2023

Cassazione n. 22235/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10681/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

CATANIA n. 352/2016depositata il 27/01/2016 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto all’Agenzia delle Entrate di Ragusa il rimborso del 90% delle somme versate per IRPEF per gli anni 1990, 1991 e 1992, ai sensi dell’art. 9 comma 17 legge n. 289/2002, e,trascorso il termine di novanta giorni, ha impugnato il silenzio – rifiuto dell’Amministrazione davanti al la [OSCURATO:PERSONA] (CTP)di Ragusa che ha accolto il ricorso.

2. L'Agenzia delle e ntrate e del territorio ha proposto appello che la [OSCURATO:PERSONA] ( CTR ) della Sicilia ha rigettato, affermando che, trattandosi di soggetto [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] dal sisma del 13 dicembre 1990, sussisteva il diritto al rimborso che era stato esercitato nei termini e cioèentro il 31 marzo 2012. 3.Avverso questa pronunzia ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate e del territorio che si è affidata a due motivi. 4.Resta intimato il contribuente. [OSCURATO:PERSONA]:

5. Con il primo motivo la ricorrente deduc e, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/ o falsa applicazione dell’art. 9 comma 17 della legge n. 289/2002 nonché dell’art. 1 comma 665 della legge n. 190/2014 perché il diritto al rimborso non compete al sostituito per le ritenute versate a titolo di IRPEF dal sostituto d’imposta. 6.Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., violazione e/ o falsa applicazione dell’art.112 c.p.c. nonché dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e dell’art. 36 comma2 n. 4 e 61 d.lgs. n. 546/1992 perché la CTR aveva omesso di pronunziarsi su uno dei motivi d’appello e cioè sulla non rimborsabilità al soggetto sostituito delle somme versate a titolo di ritenuta da parte del sostituto d’imposta.

7. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e devono essere disattesi.

8. Secondo giurisprudenza di questa Corte, a cui deve darsi continuità, in tema di misure di sostegno in favore dei soggetti colpiti dalsisma del dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, prevista dall’art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, è legittimato a richiedere all'Amministrazione finanziaria il rimborso di quanto già versato a titolo diimposte negli anni 1990, 1991 e 1992, e ad impugnare l'eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario, non solo il soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto d'imposta) ma anche colui che ha percepito le somme assoggettate a ritenuta (cd.sostituito d’imposta), atteso che quest'ultimo è il beneficiario diretto del provvedimento agevolativo in questione (Cass. n. 17472 del 2017; Cass. n. 14406del 2016; Cass. n. 29039 del 2017; Cass.n. 29399 del 2019).

9. Da questo principio discende l’infondatezza del primo motivo; quanto al secondo, non ricorre omessa pronunzia ma rigetto implicito della ragione di gravame, incompatibile con la decisione assunta dalla CTR (Cass. n. 12131 del 2023). 10.Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e non vi è da provvedere sulle spese atteso che il contribuente è rimasto intimato.

P.Q.M. rig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10681/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA n. 352/2016depositata il 27/01/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto all’Agenzia delle Entrate di Ragusa il rimborso del 90% delle somme versate per IRPEF per gli anni 1990, 1991 e 1992, ai sensi dell’art. 9 comma 17 legge n. 289/2002, e,trascorso il termine di novanta giorni, ha impugnato il silenzio – rifiuto dell’Amministrazione davanti al la [OSCURATO:PERSONA] (CTP)di Ragusa che ha accolto il ricorso. 2. L'Agenzia delle e ntrate e del territorio ha proposto appello che la [OSCURATO:PERSONA] ( CTR ) della Sicilia ha rigettato, affermando che, trattandosi di soggetto [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] dal sisma del 13 dicembre 1990, sussisteva il diritto al rimborso che era stato esercitato nei termini e cioèentro il 31 marzo 2012. 3.Avverso questa pronunzia ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate e del territorio che si è affidata a due motivi. 4.Resta intimato il contribuente. [OSCURATO:PERSONA]: 5. Con il primo motivo la ricorrente deduc e, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/ o falsa applicazione dell’art. 9 comma 17 della legge n. 289/2002 nonché dell’art. 1 comma 665 della legge n. 190/2014 perché il diritto al rimborso non compete al sostituito per le ritenute versate a titolo di IRPEF dal sostituto d’imposta. 6.Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., violazione e/ o falsa applicazione dell’art.112 c.p.c. nonché dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e dell’art. 36 comma2 n. 4 e 61 d.lgs. n. 546/1992 perché la CTR aveva omesso di pronunziarsi su uno dei motivi d’appello e cioè sulla non rimborsabilità al soggetto sostituito delle somme versate a titolo di ritenuta da parte del sostituto d’imposta. 7. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e devono essere disattesi. 8. Secondo giurisprudenza di questa Corte, a cui deve darsi continuità, in tema di misure di sostegno in favore dei soggetti colpiti dalsisma del dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, prevista dall’art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, è legittimato a richiedere all'Amministrazione finanziaria il rimborso di quanto già versato a titolo diimposte negli anni 1990, 1991 e 1992, e ad impugnare l'eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario, non solo il soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto d'imposta) ma anche colui che ha percepito le somme assoggettate a ritenuta (cd.sostituito d’imposta), atteso che quest'ultimo è il beneficiario diretto del provvedimento agevolativo in questione (Cass. n. 17472 del 2017; Cass. n. 14406del 2016; Cass. n. 29039 del 2017; Cass.n. 29399 del 2019). 9. Da questo principio discende l’infondatezza del primo motivo; quanto al secondo, non ricorre omessa pronunzia ma rigetto implicito della ragione di gravame, incompatibile con la decisione assunta dalla CTR (Cass. n. 12131 del 2023). 10.Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e non vi è da provvedere sulle spese atteso che il contribuente è rimasto intimato. P.Q.M. rig
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