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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1993

ECLI:EU:C:1993:904
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61992J0365 - IT Avis juridique important | 61992J0365 SENTENZA DELLA CORTE (QUARTA SEZIONE) DEL 23 NOVEMBRE 1993. - [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] - GERMANIA. - [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-365/92. raccolta della giurisprudenza 1993 pagina I-06071 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++

1. Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° [OSCURATO:PERSONA] bovine ° [OSCURATO:PERSONA] speciale a favore dei produttori ° Regime transitorio per gli animali il cui ingrasso è quasi ultimato ° Condizioni per la concessione del premio ° Inosservanza ° Applicazione del sistema generale di sanzioni ° Inosservanza di una condizione di ammissibilità degli animali ° Esclusione della concessione del premio (Regolamento della Commissione n. 714/89, artt. 9 e 11, n. 2)

2. Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° [OSCURATO:PERSONA] bovine ° [OSCURATO:PERSONA] speciale a favore dei produttori ° Condizioni per la concessione del premio ° Controllo da parte delle autorità competenti ° Nozione ° Esame dei documenti forniti dal richiedente ° Inclusione (Regolamento della Commissione n. 714/89, artt. 8 e 9, n. 1)

3. Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° [OSCURATO:PERSONA] bovine ° [OSCURATO:PERSONA] speciale a favore dei produttori ° Regime transitorio per gli animali il cui ingrasso è quasi ultimato ° Condizioni per la concessione del premio ° Inosservanza di una condizione relativa al termine per la macellazione ° Perdita dell' intero premio ° Principio di proporzionalità ° Violazione ° Insussistenza (Regolamento della Commissione n. 714/89, art. 9)

[OSCURATO:PERSONA]

1. L' art. 9 del regolamento n. 714/89, recante modalità di applicazione del regime di premio speciale a favore dei produttori di carni bovine, istituisce un sistema di sanzioni per tutti i casi di inosservanza delle condizioni di concessione del premio, ed in particolare per il caso in cui non siano rispettate le condizioni di ammissibilità degli animali qualunque sia la disciplina del premio richiesto.

Ne risulta che il n. 1 del predetto articolo si applica alle domande di premio speciale formulate ai sensi dell' art. 11, n. 2, dello stesso regolamento, che instaura un regime transitorio per gli animali il cui ingrasso sia quasi ultimato.

L' art. 9, n. 1, del predetto regolamento esclude perciò la concessione di un premio speciale in forza di tale regime transitorio qualora l' interessato non macelli o non faccia macellare il numero previsto di bovini maschi da ingrasso entro il termine stabilito dall' art. 11, n. 2, e qualora la differenza fra il numero di animali dichiarato e il numero di animali effettivamente ammissibili sia superiore al 5%, tale differenza non essendo imputabile alle ragioni di cui ai nn. 1 e 3 dell' art. 9.

2. La nozione di "controllo" ai sensi dell' art. 9, n. 1, del regolamento n. 714/89, allorché si riferisce al controllo amministrativo che può essere svolto dalle autorità nazionali in forza dell' art. 8 dello stesso regolamento, ricomprende l' esame dei documenti forniti alle autorità competenti da chi richiede il premio speciale a favore dei produttori di carni bovine per provare di aver ottemperato alle condizioni richieste.

3. La perdita dell' intero premio speciale a favore dei produttori di carni bovine in casi diversi da quelli menzionati ai nn. 2, 3 e 4, dell' art. 9, del regolamento n. 714/89, che implicano soltanto una riduzione del premio, pur costituendo una sanzione severa, risulta appropriata e necessaria per raggiungere l' obiettivo della regolamentazione in esame, consistente nel prevenire le irregolarità e le frodi.

Perciò l' art. 9, n. 1, del predetto regolamento, nella misura in cui prescrive che nessun premio possa essere versato in caso di inosservanza, anche parziale, del termine stabilito all' art. 11, n. 2, dello stesso regolamento, non è contrario al principio di proporzionalità. [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-365/92, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (Repubblica federale di Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra

[OSCURATO:PERSONA]

e

[OSCURATO:PERSONA],

domanda vertente sull' interpretazione e la validità di alcune disposizioni del regolamento (CEE) della Commissione, 20 marzo 1989, n. 714, recante modalità di applicazione del regime di premio speciale a favore dei produttori di carni bovine (GU L 78, pag. 38), LA CORTE (Quarta Sezione), composta dai signori M. Diez de Velasco, presidente di sezione, C.N.

Kakouris e P.J.G.

Kapteyn, giudici, avvocato generale: M. Darmon cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore viste le osservazioni scritte presentate: ° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor U. Woelker, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 29 settembre 1993, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 29 novembre 1991, pervenuta in cancelleria 18 settembre 1992, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del trattato CEE, quattro questioni pregiudiziali sull' interpretazione e la validità di alcune disposizioni del regolamento (CEE) della Commissione, 20 marzo 1989, n. 714, recante modalità di applicazione del regime di premio speciale a favore dei produttori di carni bovine (GU L 78, pag. 38). 2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia fra il signor [OSCURATO:PERSONA], proprietario di una azienda agricola, e la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la BZR ), in ragione del rifiuto di quest' ultima di concedere al signor [OSCURATO:PERSONA] un premio speciale a favore dei produttori di carni bovine. 3 Il regolamento (CEE) del Consiglio, 27 giugno 1968, n. 805, recante organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 148, pag. 24), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio, 10 febbraio 1987, n. 467 (GU L 48, pag. 1), ha posto in essere un sistema di premi speciali a favore dei produttori di carni bovine, tra gli altri, per animali il cui ingrasso sia quasi ultimato.

In conformità con l' art. 11, n. 2, secondo comma, del regolamento n 714/89 il produttore che richiede uno di tali premi deve dichiarare, nella sua domanda, che gli animali interessati abbiano almeno dodici mesi di età alla data di presentazione della domanda, che siano detenuti nella sua azienda da almeno un mese, e che saranno macellati o esportati verso un paese terzo anteriormente al 3 settembre 1989. 4 L' art. 8, n. 1, del regolamento n. 714/89 precisa che le autorità competenti designate da ciascuno Stato membro procedono al controllo amministrativo e alle ispezioni sul posto, al fine di verificare l' osservanza delle disposizioni che disciplinano il regime di premio speciale . 5 In caso di inosservanza delle condizioni di concessione del premio, un regime di sanzioni è previsto dall' art. 9 del medesimo regolamento.

Ai sensi dei nn. 1-4 di questo articolo: "1) Qualora il numero di animali effettivamente ammissibili constatato in sede di controllo risulti inferiore a quello per il quale è stata presentata la domanda di premio, non è versato alcun premio, fatto salvo il disposto dei paragrafi 2, 3 e

4. 2) Qualora la diminuzione del numero di animali sia imputabile a circostanze naturali della vita della mandria, il premio è versato per il numero di animali effettivamente ammissibili (...). 3) Il diritto al premio è mantenuto per il numero di capi effettivamente ammissibili se il produttore non ha potuto rispettare l' impegno di cui all' art. 2 per cause di forza maggiore (...). 4) In casi diversi da quelli di cui ai paragrafi 2 e 3, se la diminuzione del numero di animali ammissibili è inferiore al 5% rispetto al numero dichiarato o al massimo di un animale se il numero degli animali è uguale o inferiore a venti capi, il premio è versato per il numero di animali ammissibili, ridotto del 20%, sempreché l' autorità competente sia convinta che non si tratti di falsa dichiarazione presentata con intenti chiaramente fraudolenti o dovuta a negligenza grave". 6 Con lettera 25 aprile 1989, il signor [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto alla BZR la concessione del premio speciale per complessivi trentadue bovini maschi da ingrasso, aventi almeno dodici mesi di età, che dovevano essere macellati anteriormente al 3 settembre 1989. 7 Dagli atti di causa risulta che ventisette capi sono stati macellati tra il 20 giugno e il 17 agosto 1989, ed altri cinque il 25 settembre 1989, ossia, per questi ultimi, ventidue giorni oltre la data limite stabilita dall' art. 11, n. 2, del regolamento n. 714/89.

Il BZR ha respinto in toto la domanda in applicazione dell' art. 9, n. 1, del citato regolamento. 8 Il signor [OSCURATO:PERSONA] ha quindi presentato ricorso contro questa decisione innanzi al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] facendo notare che egli aveva diritto al premio speciale almeno per i ventisette capi macellati anteriormente alla data limite. 9 Nell' esame della causa, il giudice di rinvio ha constatato che la differenza tra il numero di animali ammissibili (ventisette) e il numero di animali per i quali la domanda di premio era stata presentata (trentadue), non è imputabile né a circostanze naturali né ad una causa di forza maggiore e che, quindi, i nn. 2 e 3 dell' art. 9 del regolamento in questione sono inapplicabili.

Egli ha ritenuto che non si applichi nemmeno l' art. 9, n. 4, del regolamento, in quanto tale differenza è superiore al 5%.

Trattandosi di cinque capi su trentadue, questa sarebbe invero dell' ordine del 15%. 10 A parere del giudice a quo, l' accoglimento della domanda di premio speciale per i ventisette bovini maschi contrasta unicamente con le disposizioni di cui all' art. 9, n. 1, del regolamento.

Egli manifesta tuttavia dei dubbi quanto alla compatibilità della disposizione in questione con il principio di proporzionalità. 11 Alla luce di questi dubbi, il giudice a quo ha deciso di sospendere il procedimento per sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: "1) Se l' art. 9, n. 1, del regolamento (CEE) 20 marzo 1989, n. 714 (GU L 78, pag. 38), vada applicato alle domande di premio speciale di cui all' art. 11, n. 2, dello stesso regolamento. 2) Se la nozione di 'controllo' di cui all' art. 9, n. 1, del regolamento (CEE) n. 714/89 ricomprenda anche l' esame dei documenti che il richiedente, per provare di aver ottemperato alle condizioni per avere diritto al premio, ha presentato all' autorità competente. 3) Se l' art. 9, n. 1, del regolamento (CEE) n. 714/89 escluda completamente la concessione di un premio speciale a favore dei produttori di carni bovine anche quando il produttore non abbia macellato o non abbia fatto macellare entro il termine stabilito dall' art. 11, n. 2, del regolamento (CEE) n. 714/89 alcuni bovini maschi da ingrasso, e se l' art. 9, n. 4, del regolamento (CEE) n. 714/89 non si applichi perché la differenza fra il numero degli animali effettivamente ammissibili al premio e quello indicato sia superiore ad un animale, vale a dire a più del 5%. 4) In caso di soluzione affermativa della questione sub 3), se l' art. 9, n. 1, del regolamento (CEE) n. 714/89 trasgredisca a questo proposito il principio di proporzionalità". 12 Per una più ampia illustrazione dei fatti della causa, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate innanzi alla Corte, si fa rinvio alla relazione del giudice relatore.

Questi elementi del fascicolo sono richiamati in seguito solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

Sulla prima questione 13 Si deve ricordare che il regolamento n. 714/89 stabilisce le condizioni per la concessione del premio speciale a favore dei produttori di carni bovine.

Tali condizioni sono diverse a seconda che si tratti del regime generale del premio (artt. 2, secondo trattino e 8, n. 2) o del regime transitorio applicabile agli Stati membri che erogano un premio per la prima volta o ad animali il cui ingrasso sia quasi ultimato (art. 11). 14 Quale che sia, tuttavia, la disciplina del premio domandato, l' inosservanza delle condizioni di concessione del premio, e più particolarmente l' inosservanza delle condizioni di ammissibilità degli animali, ricade sotto lo stesso sistema di sanzioni di cui all' art. 9 del regolamento.

Questa disposizione va quindi applicata ugualmente nel caso in cui l' inammissibilità di un animale risulti dalla inosservanza della data limite di macellazione stabilita dall' art. 11, n. 2, terzo trattino, del regolamento n. 714/89. 15 La prima questione va perciò risolta dichiarando che l' art. 9, n. 1, del regolamento (CEE) n. 714/89 si applica alle domande di premio speciale formulate ai sensi dell' art. 11, n. 2, dello stesso regolamento.

Sulla seconda questione 16 Si deve constatare che secondo l' art. 8, n. 1, del regolamento (CEE) n. 714/89, le autorità nazionali incaricate di verificare il rispetto delle disposizioni del regime di premio speciale possono procedere sia ad una ispezione sul posto sia ad un controllo amministrativo. 17 Trattandosi di controllo amministrativo, occorre osservare che questo ricomprende l' esame dei documenti forniti dal richiedente del premio al fine di provare l' osservanza delle condizioni richieste. 18 Ne consegue che il controllo così effettuato al fine di verificare le prove della macellazione dei capi prodotte dal richiedente costituisce un controllo ai sensi dell' art. 8 e, quindi, un controllo ai sensi dell' art. 9, n. 1, del regolamento (CEE) n. 714/89. 19 Si deve quindi risolvere la seconda questione nel senso che la nozione di controllo , di cui all' art. 9, n. 1, del regolamento (CEE) n. 714/89, ricomprende l' esame dei documenti forniti dal richiedente alle autorità competenti per provare di avere ottemperato alle condizioni richieste.

Sulla terza questione 20 Si deve ricordare innanzi tutto che l' art. 9, n. 4, del regolamento (CEE) n. 714/89, va applicato quando la differenza tra il numero di animali dichiarato e il numero di animali effettivamente ammissibili è inferiore al 5% o è al massimo di un animale, se il numero di animali dichiarati è uguale o inferiore a venti capi, la differenza essendo imputabile a ragioni diverse da quelle previste ai nn. 2 e 3 di questo articolo. 21 Si deve inoltre constatare, così come risulta dall' ordinanza di rinvio, che la differenza rilevata nel caso di specie non è imputabile né a circostanze naturali né ad una causa di forza maggiore e che, quindi, i nn. 2 e 3 dell' art. 9, del regolamento (CEE) n. 714/89 non sono applicabili. 22 Occorre infine rilevare che nella presente causa il numero di animali effettivamente ammissibili è soltanto di ventisette sui trentadue dichiarati e che, di conseguenza, la differenza tra il numero di animali ammissibili ed il numero dichiarato nella domanda è superiore al 5%.

Ne consegue che l' art. 9, n. 4, è ugualmente inapplicabile. 23 In queste condizioni, non vi è alcun dubbio che l' art. 9, n. 1, vada applicato nel caso di specie.

La sanzione di cui al n. 1 dell' art. 9 del regolamento si applica infatti proprio qualora risultino inapplicabili i nn. 2, 3 e 4 dello stesso articolo. 24 La terza questione va quindi risolta nel senso che l' art. 9, n. 1, del regolamento (CEE) n. 714/89 esclude la concessione di un premio speciale ai produttori di carni bovine qualora l' interessato non macelli o non faccia macellare il numero previsto di bovini maschi da ingrasso entro il termine stabilito dall' art. 11, n. 2, del regolamento, e qualora la differenza fra il numero di animali dichiarato e il numero di animali effettivamente ammissibili sia superiore al 5%, la differenza non essendo imputabile alle ragioni di cui ai nn. 2 e 3 dell' art. 9.

Sulla quarta questione 25 Con la quarta questione il giudice a quo mira, in sostanza, a sapere se l' art. 9, n. 1, del regolamento (CEE) n. 714/89, nella misura in cui stabilisce che nessun premio possa essere versato in caso di inosservanza, anche parziale, del termine di cui all' art. 11, n. 2, dello stesso regolamento, sia compatibile con il principio di proporzionalità. 26 Per valutare la conformità della disposizione in questione con il principio di proporzionalità, si deve verificare se le misure poste in essere da questa disposizione oltrepassino il limite di ciò che è appropriato e necessario per raggiungere il fine della regolamentazione in causa.

Più particolarmente, occorre verificare se le misure che la disposizione in questione pone in essere per realizzare l' obiettivo perseguito corrispondono all' importanza di quest' ultimo e se sono necessarie per il suo raggiungimento (v. sentenza 21 gennaio 1992, C-319/90, Pressler, Rec. pag.

I-203, punto 12 della motivazione). 27 A questo proposito, occorre innanzi tutto rilevare che il regolamento (CEE) n. 714/89 sottolinea, al suo quarto 'considerando' , la necessità di rafforzare le disposizioni miranti a prevenire e sanzionare le irregolarità e le frodi. 28 Dall' art. 9 di questo regolamento risulta che il rifiuto della concessione della totalità del premio non deriva semplicemente dall' inosservanza della data limite di macellazione, essendo inoltre necessario che l' inosservanza di tale termine dia luogo ad una diminuzione sensibile del numero di animali effettivamente ammissibili, diminuzione la cui causa sia estranea tanto ad una circostanza naturale della vita della mandria (art. 9, n. 2) quanto ad una causa di forza maggiore (art. 9, n. 3). 29 Per infrazioni di minore importanza, segnatamente quando la differenza tra il numero di animali dichiarato e il numero di animali effettivamente ammissibili è inferiore al 5% o è al massimo di un animale, se il numero degli animali dichiarati è uguale o inferiore a venti capi, e a condizione che tale differenza non risulti da una falsa dichiarazione fatta deliberatamente o per negligenza grave, il premio è quindi solamente ridotto. 30 Alla luce delle considerazioni che precedono, si constata che la perdita dell' intero premio speciale, in casi diversi da quelli menzionati ai nn. 2, 3 e 4 dell' art. 9, pur costituendo una sanzione severa, è appropriata e necessaria per raggiungere l' obiettivo della regolamentazione in esame consistente nel prevenire le irregolarità e le frodi. 31 La quarta questione va perciò risolta dichiarando che l' art. 9, n. 1, del regolamento (CEE) n. 714/89, nella misura in cui prescrive che nessun premio possa essere versato in caso di inosservanza, anche parziale, del termine stabilito all' art. 11, n. 2, dello stesso regolamento, non è contrario al principio di proporzionalità.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 32 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Quarta Sezione), pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza 29 novembre 1991, dichiara: 1) L' art. 9, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 20 marzo 1989, n. 714, recante modalità di applicazione del regime di premio speciale a favore dei produttori di carni bovine, si applica alle domande di premio speciale formulate ai sensi dell' art. 11, n. 2, dello stesso regolamento. 2) La nozione di "controllo", ai sensi dell' art. 9, n. 1, del regolamento (CEE) n. 714/89, ricomprende l' esame dei documenti forniti dal richiedente alle autorità competenti per provare di avere ottemperato alle condizioni richieste. 3) L' art. 9, n. 1, del regolamento (CEE) n. 714/89, esclude la concessione di un premio speciale ai produttori di carni bovine, qualora l' interessato non macelli o non faccia macellare il numero previsto di bovini maschi da ingrasso entro il termine stabilito dall' art. 11, n. 2, dello stesso regolamento e qualora la differenza tra il numero di animali dichiarato e il numero di animali effettivamente ammissibili sia superiore al 5%, tale differenza non essendo imputabile alle ragioni di cui ai nn. 2 e 3 dell' art. 9. 4) L' art. 9, n. 1, del regolamento (CEE) n. 714/89, nella misura in cui prevede che nessun premio possa essere versato in caso di inosservanza, anche parziale, del termine di cui all' art. 11, n. 2, dello stesso regolamento, non è contrario al principio di proporzionalità.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61992J0365 - IT Avis juridique important | 61992J0365 SENTENZA DELLA CORTE (QUARTA SEZIONE) DEL 23 NOVEMBRE 1993. - [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] - GERMANIA. - [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-365/92. raccolta della giurisprudenza 1993 pagina I-06071 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ 1. Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° [OSCURATO:PERSONA] bovine ° [OSCURATO:PERSONA] speciale a favore dei produttori ° Regime transitorio per gli animali il cui ingrasso è quasi ultimato ° Condizioni per la concessione del premio ° Inosservanza ° Applicazione del sistema generale di sanzioni ° Inosservanza di una condizione di ammissibilità degli animali ° Esclusione della concessione del premio (Regolamento della Commissione n. 714/89, artt. 9 e 11, n. 2) 2. Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° [OSCURATO:PERSONA] bovine ° [OSCURATO:PERSONA] speciale a favore dei produttori ° Condizioni per la concessione del premio ° Controllo da parte delle autorità competenti ° Nozione ° Esame dei documenti forniti dal richiedente ° Inclusione (Regolamento della Commissione n. 714/89, artt. 8 e 9, n. 1) 3. Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° [OSCURATO:PERSONA] bovine ° [OSCURATO:PERSONA] speciale a favore dei produttori ° Regime transitorio per gli animali il cui ingrasso è quasi ultimato ° Condizioni per la concessione del premio ° Inosservanza di una condizione relativa al termine per la macellazione ° Perdita dell' intero premio ° Principio di proporzionalità ° Violazione ° Insussistenza (Regolamento della Commissione n. 714/89, art. 9) [OSCURATO:PERSONA] 1. L' art. 9 del regolamento n. 714/89, recante modalità di applicazione del regime di premio speciale a favore dei produttori di carni bovine, istituisce un sistema di sanzioni per tutti i casi di inosservanza delle condizioni di concessione del premio, ed in particolare per il caso in cui non siano rispettate le condizioni di ammissibilità degli animali qualunque sia la disciplina del premio richiesto. Ne risulta che il n. 1 del predetto articolo si applica alle domande di premio speciale formulate ai sensi dell' art. 11, n. 2, dello stesso regolamento, che instaura un regime transitorio per gli animali il cui ingrasso sia quasi ultimato. L' art. 9, n. 1, del predetto regolamento esclude perciò la concessione di un premio speciale in forza di tale regime transitorio qualora l' interessato non macelli o non faccia macellare il numero previsto di bovini maschi da ingrasso entro il termine stabilito dall' art. 11, n. 2, e qualora la differenza fra il numero di animali dichiarato e il numero di animali effettivamente ammissibili sia superiore al 5%, tale differenza non essendo imputabile alle ragioni di cui ai nn. 1 e 3 dell' art. 9. 2. La nozione di "controllo" ai sensi dell' art. 9, n. 1, del regolamento n. 714/89, allorché si riferisce al controllo amministrativo che può essere svolto dalle autorità nazionali in forza dell' art. 8 dello stesso regolamento, ricomprende l' esame dei documenti forniti alle autorità competenti da chi richiede il premio speciale a favore dei produttori di carni bovine per provare di aver ottemperato alle condizioni richieste. 3. La perdita dell' intero premio speciale a favore dei produttori di carni bovine in casi diversi da quelli menzionati ai nn. 2, 3 e 4, dell' art. 9, del regolamento n. 714/89, che implicano soltanto una riduzione del premio, pur costituendo una sanzione severa, risulta appropriata e necessaria per raggiungere l' obiettivo della regolamentazione in esame, consistente nel prevenire le irregolarità e le frodi. Perciò l' art. 9, n. 1, del predetto regolamento, nella misura in cui prescrive che nessun premio possa essere versato in caso di inosservanza, anche parziale, del termine stabilito all' art. 11, n. 2, dello stesso regolamento, non è contrario al principio di proporzionalità. [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-365/92, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (Repubblica federale di Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domanda vertente sull' interpretazione e la validità di alcune disposizioni del regolamento (CEE) della Commissione, 20 marzo 1989, n. 714, recante modalità di applicazione del regime di premio speciale a favore dei produttori di carni bovine (GU L 78, pag. 38), LA CORTE (Quarta Sezione), composta dai signori M. Diez de Velasco, presidente di sezione, C.N. Kakouris e P.J.G. Kapteyn, giudici, avvocato generale: M. Darmon cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore viste le osservazioni scritte presentate: ° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor U. Woelker, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 29 settembre 1993, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 29 novembre 1991, pervenuta in cancelleria 18 settembre 1992, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del trattato CEE, quattro questioni pregiudiziali sull' interpretazione e la validità di alcune disposizioni del regolamento (CEE) della Commissione, 20 marzo 1989, n. 714, recante modalità di applicazione del regime di premio speciale a favore dei produttori di carni bovine (GU L 78, pag. 38). 2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia fra il signor [OSCURATO:PERSONA], proprietario di una azienda agricola, e la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la BZR ), in ragione del rifiuto di quest' ultima di concedere al signor [OSCURATO:PERSONA] un premio speciale a favore dei produttori di carni bovine. 3 Il regolamento (CEE) del Consiglio, 27 giugno 1968, n. 805, recante organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 148, pag. 24), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio, 10 febbraio 1987, n. 467 (GU L 48, pag. 1), ha posto in essere un sistema di premi speciali a favore dei produttori di carni bovine, tra gli altri, per animali il cui ingrasso sia quasi ultimato. In conformità con l' art. 11, n. 2, secondo comma, del regolamento n 714/89 il produttore che richiede uno di tali premi deve dichiarare, nella sua domanda, che gli animali interessati abbiano almeno dodici mesi di età alla data di presentazione della domanda, che siano detenuti nella sua azienda da almeno un mese, e che saranno macellati o esportati verso un paese terzo anteriormente al 3 settembre 1989. 4 L' art. 8, n. 1, del regolamento n. 714/89 precisa che le autorità competenti designate da ciascuno Stato membro procedono al controllo amministrativo e alle ispezioni sul posto, al fine di verificare l' osservanza delle disposizioni che disciplinano il regime di premio speciale . 5 In caso di inosservanza delle condizioni di concessione del premio, un regime di sanzioni è previsto dall' art. 9 del medesimo regolamento. Ai sensi dei nn. 1-4 di questo articolo: "1) Qualora il numero di animali effettivamente ammissibili constatato in sede di controllo risulti inferiore a quello per il quale è stata presentata la domanda di premio, non è versato alcun premio, fatto salvo il disposto dei paragrafi 2, 3 e 4. 2) Qualora la diminuzione del numero di animali sia imputabile a circostanze naturali della vita della mandria, il premio è versato per il numero di animali effettivamente ammissibili (...). 3) Il diritto al premio è mantenuto per il numero di capi effettivamente ammissibili se il produttore non ha potuto rispettare l' impegno di cui all' art. 2 per cause di forza maggiore (...). 4) In casi diversi da quelli di cui ai paragrafi 2 e 3, se la diminuzione del numero di animali ammissibili è inferiore al 5% rispetto al numero dichiarato o al massimo di un animale se il numero degli animali è uguale o inferiore a venti capi, il premio è versato per il numero di animali ammissibili, ridotto del 20%, sempreché l' autorità competente sia convinta che non si tratti di falsa dichiarazione presentata con intenti chiaramente fraudolenti o dovuta a negligenza grave". 6 Con lettera 25 aprile 1989, il signor [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto alla BZR la concessione del premio speciale per complessivi trentadue bovini maschi da ingrasso, aventi almeno dodici mesi di età, che dovevano essere macellati anteriormente al 3 settembre 1989. 7 Dagli atti di causa risulta che ventisette capi sono stati macellati tra il 20 giugno e il 17 agosto 1989, ed altri cinque il 25 settembre 1989, ossia, per questi ultimi, ventidue giorni oltre la data limite stabilita dall' art. 11, n. 2, del regolamento n. 714/89. Il BZR ha respinto in toto la domanda in applicazione dell' art. 9, n. 1, del citato regolamento. 8 Il signor [OSCURATO:PERSONA] ha quindi presentato ricorso contro questa decisione innanzi al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] facendo notare che egli aveva diritto al premio speciale almeno per i ventisette capi macellati anteriormente alla data limite. 9 Nell' esame della causa, il giudice di rinvio ha constatato che la differenza tra il numero di animali ammissibili (ventisette) e il numero di animali per i quali la domanda di premio era stata presentata (trentadue), non è imputabile né a circostanze naturali né ad una causa di forza maggiore e che, quindi, i nn. 2 e 3 dell' art. 9 del regolamento in questione sono inapplicabili. Egli ha ritenuto che non si applichi nemmeno l' art. 9, n. 4, del regolamento, in quanto tale differenza è superiore al 5%. Trattandosi di cinque capi su trentadue, questa sarebbe invero dell' ordine del 15%. 10 A parere del giudice a quo, l' accoglimento della domanda di premio speciale per i ventisette bovini maschi contrasta unicamente con le disposizioni di cui all' art. 9, n. 1, del regolamento. Egli manifesta tuttavia dei dubbi quanto alla compatibilità della disposizione in questione con il principio di proporzionalità. 11 Alla luce di questi dubbi, il giudice a quo ha deciso di sospendere il procedimento per sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: "1) Se l' art. 9, n. 1, del regolamento (CEE) 20 marzo 1989, n. 714 (GU L 78, pag. 38), vada applicato alle domande di premio speciale di cui all' art. 11, n. 2, dello stesso regolamento. 2) Se la nozione di 'controllo' di cui all' art. 9, n. 1, del regolamento (CEE) n. 714/89 ricomprenda anche l' esame dei documenti che il richiedente, per provare di aver ottemperato alle condizioni per avere diritto al premio, ha presentato all' autorità competente. 3) Se l' art. 9, n. 1, del regolamento (CEE) n. 714/89 escluda completamente la concessione di un premio speciale a favore dei produttori di carni bovine anche quando il produttore non abbia macellato o non abbia fatto macellare entro il termine stabilito dall' art. 11, n. 2, del regolamento (CEE) n. 714/89 alcuni bovini maschi da ingrasso, e se l' art. 9, n. 4, del regolamento (CEE) n. 714/89 non si applichi perché la differenza fra il numero degli animali effettivamente ammissibili al premio e quello indicato sia superiore ad un animale, vale a dire a più del 5%. 4) In caso di soluzione affermativa della questione sub 3), se l' art. 9, n. 1, del regolamento (CEE) n. 714/89 trasgredisca a questo proposito il principio di proporzionalità". 12 Per una più ampia illustrazione dei fatti della causa, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate innanzi alla Corte, si fa rinvio alla relazione del giudice relatore. Questi elementi del fascicolo sono richiamati in seguito solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte. Sulla prima questione 13 Si deve ricordare che il regolamento n. 714/89 stabilisce le condizioni per la concessione del premio speciale a favore dei produttori di carni bovine. Tali condizioni sono diverse a seconda che si tratti del regime generale del premio (artt. 2, secondo trattino e 8, n. 2) o del regime transitorio applicabile agli Stati membri che erogano un premio per la prima volta o ad animali il cui ingrasso sia quasi ultimato (art. 11). 14 Quale che sia, tuttavia, la disciplina del premio domandato, l' inosservanza delle condizioni di concessione del premio, e più particolarmente l' inosservanza delle condizioni di ammissibilità degli animali, ricade sotto lo stesso sistema di sanzioni di cui all' art. 9 del regolamento. Questa disposizione va quindi applicata ugualmente nel caso in cui l' inammissibilità di un animale risulti dalla inosservanza della data limite di macellazione stabilita dall' art. 11, n. 2, terzo trattino, del regolamento n. 714/89. 15 La prima questione va perciò risolta dichiarando che l' art. 9, n. 1, del regolamento (CEE) n. 714/89 si applica alle domande di premio speciale formulate ai sensi dell' art. 11, n. 2, dello stesso regolamento. Sulla seconda questione 16 Si deve constatare che secondo l' art. 8, n. 1, del regolamento (CEE) n. 714/89, le autorità nazionali incaricate di verificare il rispetto delle disposizioni del regime di premio speciale possono procedere sia ad una ispezione sul posto sia ad un controllo amministrativo. 17 Trattandosi di controllo amministrativo, occorre osservare che questo ricomprende l' esame dei documenti forniti dal richiedente del premio al fine di provare l' osservanza delle condizioni richieste. 18 Ne consegue che il controllo così effettuato al fine di verificare le prove della macellazione dei capi prodotte dal richiedente costituisce un controllo ai sensi dell' art. 8 e, quindi, un controllo ai sensi dell' art. 9, n. 1, del regolamento (CEE) n. 714/89. 19 Si deve quindi risolvere la seconda questione nel senso che la nozione di controllo , di cui all' art. 9, n. 1, del regolamento (CEE) n. 714/89, ricomprende l' esame dei documenti forniti dal richiedente alle autorità competenti per provare di avere ottemperato alle condizioni richieste. Sulla terza questione 20 Si deve ricordare innanzi tutto che l' art. 9, n. 4, del regolamento (CEE) n. 714/89, va applicato quando la differenza tra il numero di animali dichiarato e il numero di animali effettivamente ammissibili è inferiore al 5% o è al massimo di un animale, se il numero di animali dichiarati è uguale o inferiore a venti capi, la differenza essendo imputabile a ragioni diverse da quelle previste ai nn. 2 e 3 di questo articolo. 21 Si deve inoltre constatare, così come risulta dall' ordinanza di rinvio, che la differenza rilevata nel caso di specie non è imputabile né a circostanze naturali né ad una causa di forza maggiore e che, quindi, i nn. 2 e 3 dell' art. 9, del regolamento (CEE) n. 714/89 non sono applicabili. 22 Occorre infine rilevare che nella presente causa il numero di animali effettivamente ammissibili è soltanto di ventisette sui trentadue dichiarati e che, di conseguenza, la differenza tra il numero di animali ammissibili ed il numero dichiarato nella domanda è superiore al 5%. Ne consegue che l' art. 9, n. 4, è ugualmente inapplicabile. 23 In queste condizioni, non vi è alcun dubbio che l' art. 9, n. 1, vada applicato nel caso di specie. La sanzione di cui al n. 1 dell' art. 9 del regolamento si applica infatti proprio qualora risultino inapplicabili i nn. 2, 3 e 4 dello stesso articolo. 24 La terza questione va quindi risolta nel senso che l' art. 9, n. 1, del regolamento (CEE) n. 714/89 esclude la concessione di un premio speciale ai produttori di carni bovine qualora l' interessato non macelli o non faccia macellare il numero previsto di bovini maschi da ingrasso entro il termine stabilito dall' art. 11, n. 2, del regolamento, e qualora la differenza fra il numero di animali dichiarato e il numero di animali effettivamente ammissibili sia superiore al 5%, la differenza non essendo imputabile alle ragioni di cui ai nn. 2 e 3 dell' art. 9. Sulla quarta questione 25 Con la quarta questione il giudice a quo mira, in sostanza, a sapere se l' art. 9, n. 1, del regolamento (CEE) n. 714/89, nella misura in cui stabilisce che nessun premio possa essere versato in caso di inosservanza, anche parziale, del termine di cui all' art. 11, n. 2, dello stesso regolamento, sia compatibile con il principio di proporzionalità. 26 Per valutare la conformità della disposizione in questione con il principio di proporzionalità, si deve verificare se le misure poste in essere da questa disposizione oltrepassino il limite di ciò che è appropriato e necessario per raggiungere il fine della regolamentazione in causa. Più particolarmente, occorre verificare se le misure che la disposizione in questione pone in essere per realizzare l' obiettivo perseguito corrispondono all' importanza di quest' ultimo e se sono necessarie per il suo raggiungimento (v. sentenza 21 gennaio 1992, C-319/90, Pressler, Rec. pag. I-203, punto 12 della motivazione). 27 A questo proposito, occorre innanzi tutto rilevare che il regolamento (CEE) n. 714/89 sottolinea, al suo quarto 'considerando' , la necessità di rafforzare le disposizioni miranti a prevenire e sanzionare le irregolarità e le frodi. 28 Dall' art. 9 di questo regolamento risulta che il rifiuto della concessione della totalità del premio non deriva semplicemente dall' inosservanza della data limite di macellazione, essendo inoltre necessario che l' inosservanza di tale termine dia luogo ad una diminuzione sensibile del numero di animali effettivamente ammissibili, diminuzione la cui causa sia estranea tanto ad una circostanza naturale della vita della mandria (art. 9, n. 2) quanto ad una causa di forza maggiore (art. 9, n. 3). 29 Per infrazioni di minore importanza, segnatamente quando la differenza tra il numero di animali dichiarato e il numero di animali effettivamente ammissibili è inferiore al 5% o è al massimo di un animale, se il numero degli animali dichiarati è uguale o inferiore a venti capi, e a condizione che tale differenza non risulti da una falsa dichiarazione fatta deliberatamente o per negligenza grave, il premio è quindi solamente ridotto. 30 Alla luce delle considerazioni che precedono, si constata che la perdita dell' intero premio speciale, in casi diversi da quelli menzionati ai nn. 2, 3 e 4 dell' art. 9, pur costituendo una sanzione severa, è appropriata e necessaria per raggiungere l' obiettivo della regolamentazione in esame consistente nel prevenire le irregolarità e le frodi. 31 La quarta questione va perciò risolta dichiarando che l' art. 9, n. 1, del regolamento (CEE) n. 714/89, nella misura in cui prescrive che nessun premio possa essere versato in caso di inosservanza, anche parziale, del termine stabilito all' art. 11, n. 2, dello stesso regolamento, non è contrario al principio di proporzionalità. Decisione relativa alle spese Sulle spese 32 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Quarta Sezione), pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza 29 novembre 1991, dichiara: 1) L' art. 9, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 20 marzo 1989, n. 714, recante modalità di applicazione del regime di premio speciale a favore dei produttori di carni bovine, si applica alle domande di premio speciale formulate ai sensi dell' art. 11, n. 2, dello stesso regolamento. 2) La nozione di "controllo", ai sensi dell' art. 9, n. 1, del regolamento (CEE) n. 714/89, ricomprende l' esame dei documenti forniti dal richiedente alle autorità competenti per provare di avere ottemperato alle condizioni richieste. 3) L' art. 9, n. 1, del regolamento (CEE) n. 714/89, esclude la concessione di un premio speciale ai produttori di carni bovine, qualora l' interessato non macelli o non faccia macellare il numero previsto di bovini maschi da ingrasso entro il termine stabilito dall' art. 11, n. 2, dello stesso regolamento e qualora la differenza tra il numero di animali dichiarato e il numero di animali effettivamente ammissibili sia superiore al 5%, tale differenza non essendo imputabile alle ragioni di cui ai nn. 2 e 3 dell' art. 9. 4) L' art. 9, n. 1, del regolamento (CEE) n. 714/89, nella misura in cui prevede che nessun premio possa essere versato in caso di inosservanza, anche parziale, del termine di cui all' art. 11, n. 2, dello stesso regolamento, non è contrario al principio di proporzionalità.
Sentenza Corte di giustizia UE/1993 — Fons Iuris — Fons Iuris