CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 aprile 2023
Cassazione n. 28463/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto parzialmente la richiesta, proposta, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con quattro sentenze irrevocabili, rigettando l'istanza in relazione ai fatti giudicati con sentenze di cui ai n. 1 e 2 del provvedimento impugnato, emesse dalla Corte di appello di Napoli, irrevocabile il 19 marzo 2013 e dalla Corte di appello di Bologna irrevocabile in data 28 giugno 2019. Considerato che i vizi dedotti dal condannato, a mezzo del difensore, avv. P. Conte (violazione di legge in relazione all'art. 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione), non sono consentiti in sede di legittimità perché costituiti da doglianze in punto di fatto e comunque manifestamente infondati perché prospettano vizio di motivazione che non si ricava dalla lettura del provvedimento censurato. Reputato che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio—temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Ritenuto, altresì, che grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato, l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580). Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa dal giudice dell'esecuzione con adeguata analisi (cfr. pag. 3), estrinsecata attraverso una motivazione non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati, nonché sottolineando, correttamente, che in relazione ai reati giudicati con due delle quattro sentenze, oggetto della richiesta, sussiste un ampio lasso temporale tra le condotte e si rimarca l'eterogeneo modus operandi, con particolare riferimento ai reati giudicati con la sentenza sub 1), i quali risultano commessi tra il mese di aprile e il mese di giugno 2008, a fronte peraltro della omogeneità soltanto di alcune delle violazioni. Rilevato che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]