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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 febbraio 2022

Cassazione n. 08717/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo riferito alla non applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è generico avendo la Corte di appello fornito adeguata motivazione su tale punto, considerate le valutazioni espresse sulle ragioni e la durata dell'allontanamento che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che il secondo motivo dedotto dal ricorrente è ugualmente affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito all'accertamento del reato di evasione, non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale; ritenuto che anche il terzo motivo appare generico, atteso che a fronte di una motivazione puntuale, incentrata sulla capacità a delinquere desunta dai numerosi precedenti penali anche specifici e sul carattere reiterativo delle evasioni, il ricorrente, pur censurando le argomentazioni della sentenza impugnata, non evidenzia profili di manifesta illogicità della motivazione, né travisamenti obiettivi degli elementi diversamente apprezzati dal giudice di merito; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 11/02/2022 [OSCURATO:PERSONA],

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo riferito alla non applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è generico avendo la Corte di appello fornito adeguata motivazione su tale punto, considerate le valutazioni espresse sulle ragioni e la durata dell'allontanamento che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che il secondo motivo dedotto dal ricorrente è ugualmente affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito all'accertamento del reato di evasione, non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale; ritenuto che anche il terzo motivo appare generico, atteso che a fronte di una motivazione puntuale, incentrata sulla capacità a delinquere desunta dai numerosi precedenti penali anche specifici e sul carattere reiterativo delle evasioni, il ricorrente, pur censurando le argomentazioni della sentenza impugnata, non evidenzia profili di manifesta illogicità della motivazione, né travisamenti obiettivi degli elementi diversamente apprezzati dal giudice di merito; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11/02/2022 [OSCURATO:PERSONA],
Sentenza Cassazione n. 08717/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris