CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 maggio 2025
Cassazione n. 28314/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 2112/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 14443/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di Sassari esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] D‘Aquino, che ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza in preambolo, il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha respinto il reclamo presentato, ex art. 35-bis L. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto nella Casa circondariale di Bancali-Sassari al regime speciale di cui all'art. 41-bis Ord. pen., avente a oggetto la previsione di fasce orarie predeterminate in cui, ai detenuti sottoposti al regime penitenziario speciale, era consentito cucinare. A ragione della decisione ha posto il consolidato principio espresso in sede di legittimità che ha escluso che la predisposizione di fasce orarie per la cottura e il riscaldamento dei cibi si risolva nella violazione di un diritto soggettivo del detenuto e che non è ravvisabile disparità di trattamento con i detenuti comuni, per i quali la più ampia possibilità trova la sua ratio nella necessità di evitare problemi di salubrità dell’ambiente, laddove fosse consentito all’interno di celle multiple cuocere contemporaneamente i cibi. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e, affidandosi a un solo motivo, denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 3, 27 Cost., 1, comma 5, Ord. pen. Il Tribunale di sorveglianza avrebbe citato arresti di legittimità inconferenti perché riguardanti la legittimità della disposizione del regolamento d'istituto che, incidendo sulle sole modalità di esercizio del relativo diritto, stabilisca il divieto di cottura dei cibi in determinate fasce orarie, trascurando che il principio espresso è nel senso che tale legittimità è condizionata alla circostanza che essa riguardi tutti i detenuti e non solo quelli sottoposti al regime detentivo di cui all'art. 41-bis ord. pen., risolvendosi, in tal caso, in un'ingiustificata differenziazione del regime penitenziario, tale da assumere, in concreto, un carattere sostanzialmente vessatorio. Lamenta, dunque, che non conformandosi a detta giurisprudenza, il Tribunale avrebbe CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 28314/2025 Roma, lì, 01/08/2025 omesso di esplicitare le ragioni di sicurezza poste alla base del divieto di disporre del fornello e delle suppellettili per tutta la durata della giornata. In tal modo, la limitazione sarebbe stata imposta al detenuto esclusivamente sulla base del suo collocamento nella sezione del 41-bis Ord. pen., disvelandone la natura essenzialmente punitiva e discriminatoria. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA] D‘Aquino, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 27 maggio 2025, ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, che denuncia censure infondate, dev’essere respinto. 2. Il tema dell'ambito di esplicazione del diritto, per i detenuti sottoposti a regime detentivo differenziato ex art. 41-bis Ord. pen., di cottura dei cibi è stato oggetto di approfondimento applicativo e giurisprudenziale a partire dalla sentenza n. 186 del 2018, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2-quater, lett. f), nella parte in cui imponeva all'amministrazione penitenziaria di adottare tutte le misure di sicurezza volte ad assicurare l'assoluta impossibilità, per quella categoria di detenuti, di cuocere cibi. 2.1. In proposito, l'originario indirizzo, secondo cui la questione della individuazione, a opera dell'amministrazione penitenziaria, di fasce orarie in cui è permessa la cottura dei cibi da parte dei detenuti soggetti al regime di cui all'art. 41-bis non incide sul riconoscimento diritto soggettivo del detenuto, che resta comunque garantito, e costituisce, invece, mera regolamentazione dell'esercizio del diritto, non giustiziabile, in quanto tale, davanti alla magistratura di sorveglianza (Sez. 1, n. 8560 del 17/12/2019, dep. 2020, Attanasio, n.m.), è stato successivamente abbandonato in favore di altro orientamento – del quale è espressione Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, dep. 2021, Gallo, Rv. 280532 - 01 – che ammette l'esistenza di uno spazio di sindacabilità in sede giurisdizionale dei provvedimenti con cui l'amministrazione penitenziaria regolamenta l'esercizio del diritto individuando fasce orarie di autorizzazione alla cottura dei cibi. In questa prospettiva, si conferma, da un canto, che la previsione di fasce orarie in cui l'attività è consentita, di per sé, integra mera regolamentazione dell'esercizio di un diritto, ma si aggiunge, dall'altro, che l'amministrazione penitenziaria non può, attraverso tale regolamentazione, ripristinare quella maggiore afflittività del trattamento detentivo differenziato che la Corte costituzionale ha ritenuto illegittima con la citata sentenza n. 186 del 2018. Secondo questa condivisa lettura, il parametro di riferimento per stabilire la legittimità della regolamentazione dell'esercizio del diritto per i detenuti soggetti al regime differenziato è rappresentato dal trattamento riservato ai detenuti comuni ristretti presso il medesimo istituto: la previsione di fasce orarie per la cottura dei cibi si rivela, dunque, legittima laddove non discriminatoria rispetto al trattamento riservato ai detenuti comuni, determinandosi, in caso contrario, un'ingiustificata differenziazione del regime penitenziario tale da assumere, in concreto, carattere sostanzialmente vessatorio. 2.2. L'orientamento giurisprudenziale da ultimo citato, si è, successivamente, evoluto e consolidato: si è precisato che ciò che è censurabile in sede giurisdizionale, perché elusivo della pronuncia n. 186 del 2018 della Corte Costituzionale, non è la previsione in sé di fasce orarie di cottura dei cibi per i detenuti al 41-bis differenziate rispetto a quelle riservate ai detenuti comuni, quanto piuttosto, l'individuazione di fasce orarie di cottura dei cibi differenziate che non sia accompagnata dall'enucleazione di ragioni apprezzabili che giustifichino tale differenziazione, e quindi con l'unica finalità di ottenere, attraverso di esse, una maggiore afflittività della detenzione nel regime speciale rispetto a quella in regime comune (Sez. 1, n. 36940 del 28/06/2022, Crea, n.m.; Sez. 1, n. 38401 del 6/05/2022, Bolognino, n.m.). In particolare, nella menzionata pronuncia n. 36940 del 2022, il giudice di legittimità, nell'annullare il provvedimento del Tribunale di sorveglianza che aveva ritenuto discriminatoria la previsione di fasce orarie differenziate per la cottura dei cibi, ha ritenuto che l'ordinanza non avesse «fornito adeguate ragioni per le quali la definizione delle fasce orarie nel corso delle quali è consentito cucinare ai detenuti assoggettati al regime differenziato, avrebbe costituito una scelta esorbitante dal ragionevole contemperamento tra il riconoscimento della possibilità di riscaldare liquidi e cibi già cotti e di preparare cibi di facile e rapido approntamento nella camere detentiva, ai sensi dell'art. 13, comma 4, d.P.R. n. 230 del 2000 (all'esito della pronuncia della Corte costituzionale n. 186 del 2018), e le ulteriori, evidenti, esigenze di organizzazione interna degli istituti penitenziari». Nell'ambito di detto indirizzo, si rimarca la necessità di chiarire «per esplicito e all'esito di un'analisi specifica, se la previsione di fasce orarie stabilita, nell'istituto stesso, solo per i detenuti assoggettati al regime differenziato fosse in concreto esorbitante dall'esercizio del potere organizzatorio da parte dell'Amministrazione penitenziaria, in quanto del tutto avulso dal perseguimento delle esigenze connotanti il regime differenziato stesso, tale da comportare una diversificazione di disciplina priva di giustificazioni e, in tal caso, avente carattere irragionevole, perché discriminatorio». 3. L'applicazione di tale regula juris - che ha ispirato anche le più recenti pronunzie in argomento (cfr. Sez. 1, n. 43528 del 28/06/2023, Rv. 285204 - 01, nonché, tra quelle non massimate, cfr. Sez. 1, n. 49810 del 15/09/2023; Sez. 1, n. 49527 del 10/102023; Sez. 1, n. 44197 del 4 13/04/2023) e cui il Collegio intende attenersi – conduce a ritenere la legittimità della decisione impugnata. Incontestato il fatto che la previsione di fasce orarie è stata circoscritta, all'interno dell'Istituto penitenziario, ai soli detenuti sottoposti al regime differenziato e non anche ai detenuti appartenenti agli altri circuiti, il Tribunale di Sorveglianza, nell'impugnato provvedimento – con motivazione sintetica, ma adeguata – ha evidenziato le ragioni giustificative del provvedimento limitativo, indicate nell'esigenza di mantenere la salubrità degli ambienti carcerari, evitare la concentrazione di fumi e odori, oltreché in ragioni di sicurezza, considerata l’attenuazione dei controlli di polizia penitenziaria in orario notturno. Le giustificazioni offerte inducono a ritenere, pertanto, che la diversità di trattamento riservata ai soggetti ristretti al regime previsto dal citato art. 41-bis Ord. pen. rispetto ai detenuti comuni trovi plausibile giustificazione nelle indicate esigenze logistiche e organizzative e non si traduca, invece, in un mezzo per ottenere, attraverso la differenza di regolamentazione, una maggiore afflittività della detenzione. In definitiva, la motivazione dell'ordinanza impugnata, condotta nel rispetto dei principi di legge, come interpretati dalla giustizia costituzionale e da quella di legittimità di questa Corte, nonché in conformità a logica argomentativa coerente e lineare, si sottrae alle censure generiche e contro valutative del ricorrente. 4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 17/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]