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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 giugno 2022

Cassazione n. 22295/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2221/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA], Nicola L. de [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Firenze, con domicilio eletto, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma via [OSCURATO:PERSONA] n. 107; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del direttore p.t. rappresentatcce difeso.., dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso i propri uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 - con troricorrente - Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 16 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] tributaria della Toscana n. 1067/17/14 depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]

1. La controversia ha ad oggetto il ricorso, attraverso quattro motivi di impugnazione, proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 1067/17/14 emessa dalla CTR della Toscana che, riformando la decisione di primo grado, ha ritenuto legittimi tre avvisi di accertamento emessi a rettifica della categoria catastale proposta dagli stessi contribuenti, attraverso procedura Docfa, riguardanti n. 40 unità immobiliari site nel comune di Pontassieve.

Ad avviso dei contribuenti le unità immobiliari erano costruzioni rurali, utilizzate per lo svolgimento di attività agricole, che facevano parte di un'azienda agricola di circa 315 ettari ed erano state raggruppate in quattro tipologie: abitazioni destinate ad agriturismo; unità immobiliari destinate a deposito, rimesse, fienili e cantine; unità immobiliari destinate ad abitazioni dei dipendenti ed ex dipendenti; unità immobiliari urbane prive di utenze destinate a deposito.

Per tutte le predette unità immobiliari la categoria proposta dai contribuenti era la D10, comprendente fabbricati per funzioni produttive connesse all'attività agricola.

L'Ufficio in sede di verifica, rettificando il classamento, aveva attribuito alle abitazioni la categoria A (alcune A3 e altre A4), mentre agli immobili strumentali la categoria C, in particolare C2 per i depositi e C6 per le rimesse.

3. La CTP di Firenze dichiarava l'illegittimità degli avvisi di rettifica accogliendo la doglianza relativa al difetto di motivazione degli stessi.

4. La CTR, adita dall'Agenzia delle Entrate, ha, viceversa, ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento sulla base delle seguenti ragioni: l'art. 74, comma 1, della

I. 21 novembre 2000, n. 342 ha introdotto a decorrere dal 10 gennaio 2000 l'obbligo della notificazione degli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali;solo dalla loro notifica decorrono i termini per l'impugnazione; ne consegue che il Comune non può chiedere le imposte relative alle annualità precedenti e ciò vale anche per il rimborso; l'appello deve essere accolto parzialmente con riguardo agli anni successivi alla rettifica, mentre deve essere respinto per gli anni pregressi; per questioni tecniche di classificazione, i contribuenti possono procedere con istanza di autotutela.

5. L'Agenzia delle Entrate si costituisce con controricorso e ,IL) Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte chiedendo ir -› (Netto del ricorsol [OSCURATO:PERSONA]

6. Con il primo motivo di ricorso i contribuenti lamentano la violazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., dell'art. 112 c.p.c.

Deducono in proposito che i motivi di impugnazione in appello dell'Agenzia delle Entrate, come anche le replic:he degli stessi contribuenti riguardavano la motivazione degli avvisi di accertamento e l'inquadramento dei fabbricati come costruzioni rurali, ai sensi dell'art. 9 del di. 30 dicembre 1993, n. 577.

8. Con il secondo motivo di ricorso i contribuenti lamentano la violazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., in relazione all'art. 132 c.p.c.

Il motivo di doglianza riguarda l'illogicità e la non pertinenza della sentenza rispetto all'oggetto del contendere.

9. Con il terzo motivo di ricorso i contribuenti lamentano la violazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 7, comma 1,

I. 27 luglio 2000, n. 212 e alt. 3,

I. 7 agosto 1990, n. 241.

Censurano la sentenza impugnata dove ha ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento nonostante il palese loro vizio di motivazione, in violazione del principio generale del nostro ordinamento secondo cui ogni atto impositivo deve essere motivato.

10. Con il quarto motivo di ricorso i contribuenti lamentano la violazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 9, comma 3 bis,

I. 1993, n. 557 e 1, comma 4 e 5, del d.p.r. 1998, n. 139.

Si dolgono che la sentenza non abbia ritenuto corretto il classamento dagli stessi proposto, atteso che gli immobili oggetto degli avvisi di accertamento rientrano nella categoria istituita con il d.p.r. da ultimo richiamato, trattandosi di beni sempre inseriti e utilizzati nell'ambito dell'azienda agricola dei contribuenti.

11. Il primo e il secondo motivo sono fondati e possono essere trattati congiuntamente stante la loro stretta connessione.

Emerge inequivocabilmente, sulla base di quanto esposto in ricorso, una palese discrasia tra la motivazione della sentenza impugnata e le questioni dedotte in giudizio tra le parti.

In sede di merito non è mai stata posta la questione relativa all'obbligo di notifica dell'atto di rettifica delle rendite catastali, né quella della decorrenza della rendita a seguito di rettifica.

È pacifico tra le parti che le uniche questioni poste dai contribuenti in sede di impugnazione sono quelle relative: al difetto di motivazione degli avvisi di accertamento e all'inquadramento dei fabbricati oggetto di rettifica come costruzioni rurali, ai sensi dell'art. 9 del r.d. n. 577 del 1993.

Non si sono poste le questioni affrontate dalla sentenza relative agli anni antecedenti agli avvisi di accertamento.

Nel giudizio, poi, non è mai stato parte il comune e non risulta neanche che i contribuenti si siano avvalsi della rendita automatica.

In proposito anche l'Agenzia delle Entrate, pur sostenendo in controricorso l'infondatezza del ricorso per cassazione, ha tuttavia dovuto necessariamente rilevare, non solo, come la questione riguardante la decorrenza dell'efficacia dei nuovi classamenti dalla notifica della rettifica costituisse nel giudizio un dato pacifico, ma anche la non pertinenza della motivazione e del dispositivo, laddove hanno disposto l'accoglimento parziale dell'appello.

Ritiene, pertanto, il Collegio che effettivamente ci sia stata un'omessa pronuncia, da intendersi come completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto che si traduce in una violazione dell'art. 112 c.p.c. (Sez. 5, n. 6150 del 2021, Rv. 660696-01).12.

L'accoglimento dei primi due motivi determina l'assorbimento degli altri.

13. Segue la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, per l'esame delle effettive ragioni di impugnazione degli avvisi dedotte dai contribuenti nell'atto di appello.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2221/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA], Nicola L. de [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Firenze, con domicilio eletto, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma via [OSCURATO:PERSONA] n. 107; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del direttore p.t. rappresentatcce difeso.., dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso i propri uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 - con troricorrente - Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 16 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] tributaria della Toscana n. 1067/17/14 depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] 1. La controversia ha ad oggetto il ricorso, attraverso quattro motivi di impugnazione, proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 1067/17/14 emessa dalla CTR della Toscana che, riformando la decisione di primo grado, ha ritenuto legittimi tre avvisi di accertamento emessi a rettifica della categoria catastale proposta dagli stessi contribuenti, attraverso procedura Docfa, riguardanti n. 40 unità immobiliari site nel comune di Pontassieve. Ad avviso dei contribuenti le unità immobiliari erano costruzioni rurali, utilizzate per lo svolgimento di attività agricole, che facevano parte di un'azienda agricola di circa 315 ettari ed erano state raggruppate in quattro tipologie: abitazioni destinate ad agriturismo; unità immobiliari destinate a deposito, rimesse, fienili e cantine; unità immobiliari destinate ad abitazioni dei dipendenti ed ex dipendenti; unità immobiliari urbane prive di utenze destinate a deposito. Per tutte le predette unità immobiliari la categoria proposta dai contribuenti era la D10, comprendente fabbricati per funzioni produttive connesse all'attività agricola. L'Ufficio in sede di verifica, rettificando il classamento, aveva attribuito alle abitazioni la categoria A (alcune A3 e altre A4), mentre agli immobili strumentali la categoria C, in particolare C2 per i depositi e C6 per le rimesse. 3. La CTP di Firenze dichiarava l'illegittimità degli avvisi di rettifica accogliendo la doglianza relativa al difetto di motivazione degli stessi. 4. La CTR, adita dall'Agenzia delle Entrate, ha, viceversa, ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento sulla base delle seguenti ragioni: l'art. 74, comma 1, della I. 21 novembre 2000, n. 342 ha introdotto a decorrere dal 10 gennaio 2000 l'obbligo della notificazione degli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali;solo dalla loro notifica decorrono i termini per l'impugnazione; ne consegue che il Comune non può chiedere le imposte relative alle annualità precedenti e ciò vale anche per il rimborso; l'appello deve essere accolto parzialmente con riguardo agli anni successivi alla rettifica, mentre deve essere respinto per gli anni pregressi; per questioni tecniche di classificazione, i contribuenti possono procedere con istanza di autotutela. 5. L'Agenzia delle Entrate si costituisce con controricorso e ,IL) Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte chiedendo ir -› (Netto del ricorsol [OSCURATO:PERSONA] 6. Con il primo motivo di ricorso i contribuenti lamentano la violazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., dell'art. 112 c.p.c. Deducono in proposito che i motivi di impugnazione in appello dell'Agenzia delle Entrate, come anche le replic:he degli stessi contribuenti riguardavano la motivazione degli avvisi di accertamento e l'inquadramento dei fabbricati come costruzioni rurali, ai sensi dell'art. 9 del di. 30 dicembre 1993, n. 577. 8. Con il secondo motivo di ricorso i contribuenti lamentano la violazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., in relazione all'art. 132 c.p.c. Il motivo di doglianza riguarda l'illogicità e la non pertinenza della sentenza rispetto all'oggetto del contendere. 9. Con il terzo motivo di ricorso i contribuenti lamentano la violazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 7, comma 1, I. 27 luglio 2000, n. 212 e alt. 3, I. 7 agosto 1990, n. 241. Censurano la sentenza impugnata dove ha ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento nonostante il palese loro vizio di motivazione, in violazione del principio generale del nostro ordinamento secondo cui ogni atto impositivo deve essere motivato. 10. Con il quarto motivo di ricorso i contribuenti lamentano la violazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 9, comma 3 bis, I. 1993, n. 557 e 1, comma 4 e 5, del d.p.r. 1998, n. 139. Si dolgono che la sentenza non abbia ritenuto corretto il classamento dagli stessi proposto, atteso che gli immobili oggetto degli avvisi di accertamento rientrano nella categoria istituita con il d.p.r. da ultimo richiamato, trattandosi di beni sempre inseriti e utilizzati nell'ambito dell'azienda agricola dei contribuenti. 11. Il primo e il secondo motivo sono fondati e possono essere trattati congiuntamente stante la loro stretta connessione. Emerge inequivocabilmente, sulla base di quanto esposto in ricorso, una palese discrasia tra la motivazione della sentenza impugnata e le questioni dedotte in giudizio tra le parti. In sede di merito non è mai stata posta la questione relativa all'obbligo di notifica dell'atto di rettifica delle rendite catastali, né quella della decorrenza della rendita a seguito di rettifica. È pacifico tra le parti che le uniche questioni poste dai contribuenti in sede di impugnazione sono quelle relative: al difetto di motivazione degli avvisi di accertamento e all'inquadramento dei fabbricati oggetto di rettifica come costruzioni rurali, ai sensi dell'art. 9 del r.d. n. 577 del 1993. Non si sono poste le questioni affrontate dalla sentenza relative agli anni antecedenti agli avvisi di accertamento. Nel giudizio, poi, non è mai stato parte il comune e non risulta neanche che i contribuenti si siano avvalsi della rendita automatica. In proposito anche l'Agenzia delle Entrate, pur sostenendo in controricorso l'infondatezza del ricorso per cassazione, ha tuttavia dovuto necessariamente rilevare, non solo, come la questione riguardante la decorrenza dell'efficacia dei nuovi classamenti dalla notifica della rettifica costituisse nel giudizio un dato pacifico, ma anche la non pertinenza della motivazione e del dispositivo, laddove hanno disposto l'accoglimento parziale dell'appello. Ritiene, pertanto, il Collegio che effettivamente ci sia stata un'omessa pronuncia, da intendersi come completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto che si traduce in una violazione dell'art. 112 c.p.c. (Sez. 5, n. 6150 del 2021, Rv. 660696-01).12. L'accoglimento dei primi due motivi determina l'assorbimento degli altri. 13. Segue la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, per l'esame delle effettive ragioni di impugnazione degli avvisi dedotte dai contribuenti nell'atto di appello. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimit
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