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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2022

Cassazione n. 35574/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]rUCCA VINCENZO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le doglianze prospettate dal ricorso sono manifestamente infondate o comunque generiche e aspecifiche e, in particolare, quanto alla asserita violazione del contradditorio rispetto alla diversa qualificazione del fatto (ai sensi dell'art.337 cod. pen.) privilegiata dalla sentenza impugnata in luogo di quella contestata e ritenuta dal primo giudice ( ai sensi dell'ari 336 cod.pen.), la stessa è immediatamente superata dalla possibilità di contestarne nel merito il portato tramite l'odierna impugnazione ( aspetto nel caso integralmente trascurato dal ricorso), mentre l'asserita violazione del disposto di cui all'art. 522 è priva della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che la giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato destinati a disvelare nella specie la sussistenza del vizio lamentato, in ogni caso smentita dalla correttezza della valutazione resa in sentenza; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 settembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]rUCCA VINCENZO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le doglianze prospettate dal ricorso sono manifestamente infondate o comunque generiche e aspecifiche e, in particolare, quanto alla asserita violazione del contradditorio rispetto alla diversa qualificazione del fatto (ai sensi dell'art.337 cod. pen.) privilegiata dalla sentenza impugnata in luogo di quella contestata e ritenuta dal primo giudice ( ai sensi dell'ari 336 cod.pen.), la stessa è immediatamente superata dalla possibilità di contestarne nel merito il portato tramite l'odierna impugnazione ( aspetto nel caso integralmente trascurato dal ricorso), mentre l'asserita violazione del disposto di cui all'art. 522 è priva della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che la giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato destinati a disvelare nella specie la sussistenza del vizio lamentato, in ogni caso smentita dalla correttezza della valutazione resa in sentenza; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022.
Sentenza Cassazione n. 35574/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris