CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 gennaio 2024
Cassazione n. 01795/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 6922-2013 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo studio TRIFIRO' [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - per la correzione dell'ordinanza n. 2593/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 02/02/2018 R.G.N. 6922/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.6922/2013 Cron. Rep. Ud.09/01/2024 [OSCURATO:PERSONA] la Corte di Cassazione ha accolto, con ordinanza n. 2593 del 2018, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], cassando la sentenza n. 19 del 2012 della Corte di appello di Milano; in particolare, il dispositivo della decisione recita: «la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata; decidendo nel merito, rigetta le domande introduttive del giudizio. Compensa le spese del procedimento di merito e condanna il controricorrente al pagamento delle spese di lite a favore della società ricorrente, liquidate in euro 200,00 per esborsi e euro 4.000,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.» [OSCURATO:PERSONA] l’art. 13, comma 1-quater, vigente ratione temporis, recita: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1- bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso»; pertanto, il contributo unificato atti giudiziari costituisce un obbligo normativo di rimborso che deriva automaticamente dalla soccombenza (in rito o nel merito) della parte ricorrente;nel caso di specie, la società ricorrente è risultata, in sede di legittimità, totalmente vittoriosa, in quanto – come risulta chiaramente dalla motivazione e dal dispositivo della ordinanza - la sua impugnazione è stata integralmente accolta, e non sussistono, dunque, i requisiti normativi per l’applicazione della suddetta disposizione di legge: il richiamo delle disposizioni vigenti in materia di contributo unificato costituisce una statuizione dinatura accessoria ed a contenuto normativamente obbligato,che richiede al giudice una mera operazione tecnico- esecutiva, da svolgersi sulla base di presupposti e parametri oggettivi, con conseguente ammissibilità del procedimento di correzione di errore materiale di cui agli artt. 287 e ss. cod. proc. civ.; il dispositivo della ordinanzan. 2593/2018 va, pertanto, corretto con l’eliminazione di tutto il seguente periodo «Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13». P.Q.M. La Corte dispone che il dispositivo della ordinanzan. 2593/2018 sia corretto con l’eliminazione di tutto il seguente periodo «Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13». Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta ordinanza. Dispone che la presente ordinanza sia comunicata ad entrambe le parti del procedimento R.G