CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35072/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del dife sore. Ritenuto che il motivo prospettato nel ricorso, in cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base del diniego della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena è manifestam nte infondato (motivi primo e secondo di ricorso). Vista la memoria depositata nell'interesse del ricorrente, in Fui la difesa, riportandosi ai motivi di doglianza, insiste per la rimessione del ricorso alla sezione ordinaria, sostenendo la non condivisibilità delle ragioni d'i ammissibilità esplicitate in sede di esame preliminare. Considerato che la sentenza impugnata è sorretta da confer nte apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difese; ritenuto, quanto al primo motivo di ricorso, che la conossione delle attenuanti generiche non è incompatibile con il diniego della sospensione condizionale della pena (cfr. Sez. 4, n. 27107 del 15/09/2020, tedesco, Rv. 280047 - 02:"Non sussiste incompatibilità tra il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la concessione della sospensione condizionale della pena, o viceversa, avendo i due istituti diversi presupposti e finalità, in quanto il riconoscimento delle prime risponde alla logica di un'adeguata co nmisurazione della pena, mentre la concessione della seconda si fonda su un giudizio prognostico strutturalmente diverso da quello posto a fondamento delle attenuanti generiche."). Ritenuto, quanto al secondo motivo di ricorso, che le lagnanz difensive si appalesano del tutto generiche, inidonee ad incrinare la nnotivazion offerta dalla Corte di merito, del tutto congrua e priva di aporie logiche nella pihrte dedicata all'analisi degli elementi posti a sostegno della prognosi negativa i ordine alla futura astensione dalla commissione di ulteriori reati. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pag mento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della