Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 07778/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 28707/2020 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], do-miciliati presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 25 29-intimato-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 258/2020depositata il 27/01/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2026 dalRelatore [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 28707/2020Numero sezionale 698/2026Numero di raccolta generale 7778/2026Data pubblicazione 31/03/2026Con sentenza del 2018, il Tribunale di Milano accoglieva parzial-mente l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo con il quale era stato loro ingiunto ilpagamento della somma di € 10.085 in favore del [OSCURATO:PERSONA] di VialeLazio 25/29 in Rozzano.La Corte d’appello di Milano, con la sentenza in epigrafe, respingeval’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Coppola e, in accoglimentodell’appello incidentale del [OSCURATO:PERSONA], dichiarava l’infondatezzadell’opposizione, condannava gli appellanti principali al pagamentodella somma ingiunta.Ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] plurimi motivi. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.I ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso in data 11marzo 2026.[OSCURATO:PERSONA] seguito del deposito dell’atto di rinuncia al ricorso per cassazioneda parte dei ricorrenti, il giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensidegli artt. 390 e 391 c.p.c.Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità,non avendo il [OSCURATO:PERSONA] svolto attività difensiva in questa sede.Non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato aisensi dell’art. 13 co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n.25485 del 2018).

P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.Numero registro generale 28707/2020Numero sezionale 698/2026Numero di raccolta generale 7778/2026Data pubblicazione 31/03/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezionecivile, il 19 marzo 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 28707/2020 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], do-miciliati presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 25 29-intimato-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 258/2020depositata il 27/01/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2026 dalRelatore [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 28707/2020Numero sezionale 698/2026Numero di raccolta generale 7778/2026Data pubblicazione 31/03/2026Con sentenza del 2018, il Tribunale di Milano accoglieva parzial-mente l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo con il quale era stato loro ingiunto ilpagamento della somma di € 10.085 in favore del [OSCURATO:PERSONA] di VialeLazio 25/29 in Rozzano.La Corte d’appello di Milano, con la sentenza in epigrafe, respingeval’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Coppola e, in accoglimentodell’appello incidentale del [OSCURATO:PERSONA], dichiarava l’infondatezzadell’opposizione, condannava gli appellanti principali al pagamentodella somma ingiunta.Ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] plurimi motivi. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.I ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso in data 11marzo 2026.[OSCURATO:PERSONA] seguito del deposito dell’atto di rinuncia al ricorso per cassazioneda parte dei ricorrenti, il giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensidegli artt. 390 e 391 c.p.c.Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità,non avendo il [OSCURATO:PERSONA] svolto attività difensiva in questa sede.Non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato aisensi dell’art. 13 co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n.25485 del 2018). P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.Numero registro generale 28707/2020Numero sezionale 698/2026Numero di raccolta generale 7778/2026Data pubblicazione 31/03/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezionecivile, il 19 marzo 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa
Decreto Cassazione n. 07778/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris