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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 maggio 2020

Cassazione n. 29816/2021

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eguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 22790-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, quale società incorporante Finanza & [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 204, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'OSTUNI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso l'ordinanza n.

R.G. 258002018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata 11 19/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 22790 sez.

M3 - ud. 18-05-2021 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che: [OSCURATO:PERSONA], s.p.a., ricorre per la correzione dell'errore materiale indicato come presente nell'ordinanza n. 9198 del 2020 di questa Corte, esponendo che, nella motivazione, a pag. 7, si indica "[OSCURATO:PERSONA]" invece di "[OSCURATO:PERSONA]" quale destinatario della procura e sotteso mandato come riportati, correttamente, nella sintesi del motivo di riferimento; Rilevato che: parte ricorrente deduce che l'errore sarebbe desumibile dalla stessa motivazione dell'ordinanza, in cui, a pag. 5, è riferito dell'unica procura generale oggetto di discussione nel giudizio, ossia quella, rilasciata il 27 settembre 2004, al futuro erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], originario attore per il risarcimento dei danni allegati come subiti a séguito di condotte distrattive di ingenti somme dai conti correnti del "de cuius"; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: il ricorso dev'essere accolto; in effetti, il provvedimento di questa Corte, nel sintetizzare il secondo motivo di ricorso, riferisce della procura generale rilasciata, come detto, al futuro erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], mentre, nello scrutinare la stessa censura (unitamente alla quinta), afferma: «il periodo di riferimento dell'indagine così perimetrata, avrebbe dovuto estendersi al decennio precedente all'interruzione contenuta nella missiva del 27 ottobre 2011 - tempo in cui non era ancora intervenuta la procura e sotteso mandato a RG n 22790 del 2020 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] - posto che l'interruzione della prescrizione non è soggetta a particolari oneri formali...»; la frase deve necessariamente intendersi nel senso che l'indagine di merito, in sede di rinvio, dev'estendersi sino al 27 ottobre 2001, ossia a un tempo precedente a quello del rilascio, datato 27 settembre 2004, della procura a [OSCURATO:PERSONA], futuro erede; la mera svista è univocamente evincibile dal complessivo testo del provvedimento; la parte ha anche interesse alla correzione dell'errore materiale, così da evitare che si possano ingenerare dubbi in sede di rinvio; P.Q.M.

La Corte corregge l'errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 9198 del 2020 di questa Corte nel senso che dove a pag. 7 si legge «il periodo di riferimento dell'indagine così perimetrata, avrebbe dovuto estendersi al decennio precedente all'interruzione contenuta nella missiva del 27 ottobre 2011 - tempo in cui non era ancora intervenuta la procura e sotteso mandato a Bonzano - posto che l'interruzione della prescrizione non è soggetta a particolari oneri formali...» deve correggersi il termine «Bonzano» con quello «Bondesan».

Roma, 18 maggio 2021 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]:IPOR;:rt.TC. 099 , 25 OTT. 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 22790-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, quale società incorporante Finanza & [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 204, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'OSTUNI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso l'ordinanza n. R.G. 258002018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata 11 19/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 22790 sez. M3 - ud. 18-05-2021 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che: [OSCURATO:PERSONA], s.p.a., ricorre per la correzione dell'errore materiale indicato come presente nell'ordinanza n. 9198 del 2020 di questa Corte, esponendo che, nella motivazione, a pag. 7, si indica "[OSCURATO:PERSONA]" invece di "[OSCURATO:PERSONA]" quale destinatario della procura e sotteso mandato come riportati, correttamente, nella sintesi del motivo di riferimento; Rilevato che: parte ricorrente deduce che l'errore sarebbe desumibile dalla stessa motivazione dell'ordinanza, in cui, a pag. 5, è riferito dell'unica procura generale oggetto di discussione nel giudizio, ossia quella, rilasciata il 27 settembre 2004, al futuro erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], originario attore per il risarcimento dei danni allegati come subiti a séguito di condotte distrattive di ingenti somme dai conti correnti del "de cuius"; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: il ricorso dev'essere accolto; in effetti, il provvedimento di questa Corte, nel sintetizzare il secondo motivo di ricorso, riferisce della procura generale rilasciata, come detto, al futuro erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], mentre, nello scrutinare la stessa censura (unitamente alla quinta), afferma: «il periodo di riferimento dell'indagine così perimetrata, avrebbe dovuto estendersi al decennio precedente all'interruzione contenuta nella missiva del 27 ottobre 2011 - tempo in cui non era ancora intervenuta la procura e sotteso mandato a RG n 22790 del 2020 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] - posto che l'interruzione della prescrizione non è soggetta a particolari oneri formali...»; la frase deve necessariamente intendersi nel senso che l'indagine di merito, in sede di rinvio, dev'estendersi sino al 27 ottobre 2001, ossia a un tempo precedente a quello del rilascio, datato 27 settembre 2004, della procura a [OSCURATO:PERSONA], futuro erede; la mera svista è univocamente evincibile dal complessivo testo del provvedimento; la parte ha anche interesse alla correzione dell'errore materiale, così da evitare che si possano ingenerare dubbi in sede di rinvio; P.Q.M. La Corte corregge l'errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 9198 del 2020 di questa Corte nel senso che dove a pag. 7 si legge «il periodo di riferimento dell'indagine così perimetrata, avrebbe dovuto estendersi al decennio precedente all'interruzione contenuta nella missiva del 27 ottobre 2011 - tempo in cui non era ancora intervenuta la procura e sotteso mandato a Bonzano - posto che l'interruzione della prescrizione non è soggetta a particolari oneri formali...» deve correggersi il termine «Bonzano» con quello «Bondesan». Roma, 18 maggio 2021 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]:IPOR;:rt.TC. 099 , 25 OTT. 20
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