CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 luglio 2022
Cassazione n. 24009/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25266/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] /0154, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO GENOVA n. 348/2017 depositata il 21/03/2017. Oggetto: contratto d’opera R.G.N. 25266/2017 Ud. 14/07/2022 CC R.G. 25266/2017 - Pagina nr. 2 di 10 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di titolare dell’omonima impresa individuale,convenne innanzi al Tribunale di Genova [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la condanna del medesimo alla corresponsione della somma di € 9.193,00, oltre accessori , a titolo di saldo del corrispettivo per lavori di ristrutturazione effettuati nell’appartamento del convenuto. Costituitosi [OSCURATO:PERSONA] per contestare la domanda - eccependo in particolare il mancato rispetto del termine essenziale per la consegna delle opere- il Tribunale di Genova, con sentenza del 18 giugno 2003, accolse la domanda. 2. L’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] venne dichiarato inammissibile dalla Corte d’Appello di Genova con sentenza in data 22 maggio 2007 ma questa Corte, con sentenza n. 12960 del 9 giugno 2014, accolse il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], cassando la decisione della Corte genovese con rinvio alla medesima in diversa composizione. 3. Riassunto il giudizio da parte di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 348/2017 del 21 marzo 2017 respinse nel merito l’appello di [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alla rifusione integrale delle spese dei gradi di giudizio di appello e di legittimità. Osservò la Corte che: − pur risultando pacifico che il contratto tra le parti non avesse avuto completa esecuzione, non era stata fornita adeguata prova del fatto che il termine pattuito tra le parti fosse essenziale, risultando, per contro, da una lettera di R.G. 25266/2017 - Pagina nr. 3 di 10 [OSCURATO:PERSONA] in data 8 aprile 1998 che egli, almeno sino a tale data, aveva accettato che i lavori fossero ancora in corso; − ulteriormente, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva successivamente accettato senza riserve ed eccezioni la riconsegna dell’alloggio, senza mai chiedere il risarcimento dei danni da ritardata consegna; − il corrispettivo spettante a [OSCURATO:PERSONA] poteva essere quantificato sulla scorta degli accertamenti svolti in sede di accertamento tecnico preventivo e da una successiva C.T.U., risultando da ciò l’esistenza di un credito residuo dell’appellato. 4. Avverso tale decisione ricorre [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso si articola in tre motivi , la cui formulazione, peraltro , non opera un richiamo formale alle specifiche ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c. e presenta una non piena sovrapponibilità tra le enunciazioni contenute nello sviluppo del ricorso e la formulazione dei tre quesiti conclusivi. 1.1. Con il primo motivo si deduce, la “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione”, ovvero la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la Corte territoriale condannato il ricorrente alla rifusione della integralità delle spese dei gradi di giudizio R.G. 25266/2017 - Pagina nr. 4 di 10 di appello e di cassazione (peraltro omettendo di indicare -per lapsus calami- la cifra dovuta per gli onorari del giudizio di cassazione). Lamenta il ricorso che la Corte genovese abbia omesso di considerare che il ricorrente aveva visto accogliere il proprio precedente ricorso innanzi a questa Corte, circostanza da cui, secondo il ricorso, scaturiva l’impossibilità di affermare l’integrale soccombenza del ricorrente. 1.2. Con il secondo motivo si deduce, la “omessa ovvero contraddittoria interpretazione circa l’essenzialità del termine e le conseguenze che ne derivano” nonché la violazione o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. “relativamente alla valutazione delle prove acquisite al giudizio con particolare riferimento all’obbligo di motivareex art. 360 c.p.c.”. Lamenta il ricorso che la corte territoriale abbia escluso la sussistenza di un termine essenziale, omettendo di valutare una missiva con cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA] si era impegnato con il ricorrente a terminare i lavori “entro e non oltre il 25.2.1998”.Il ricorso critica la decisione impugnata anche nella parte in cui essa ha affermato che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva poi accettato senza riserve la consegna dell’immobile, evidenziando che nella missiva, invece, il ricorrente manifestava l’intenzione di interrompere il rapporto con il controricorrente. 1.3. Con i l terzo motivo si deduce sia il “mancato adempimento dell’onere probatorio da parte altrui omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa il risultato della relazione peritale elevata al ragno di prova decisiva” siala violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. con riferimento agli artt. 99 e 100 c.p.c., per avere la Corte utilizzato gli esiti di una C.T.U. che era stata disposta in R.G. 25266/2017 - Pagina nr. 5 di 10 assenza dei presupposti di legge,di fatto supplendo agli oneri probatori che gravavano su [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il primo motivo di ricorso appare in primo luogo inammissibile nella parte in cui deduce la “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione”.Infatti, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza-di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", mentre al di fuori di tali ipotesi il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggettodi discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022 - Rv. 664120 –01; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018 - Rv. 650880 –01; Cass. Sez. 3 - Sentenza n . 23940 del 12/10/2017 - Rv. 645828 -01). Quanto, invece, alla lagnanza relativa alla violazione di legge, il motivo è infondato alla luce del principio -di cui la decisione impugnata risulta aver fatto buon governo-per cui in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della R.G. 25266/2017 - Pagina nr. 6 di 10 soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed alloro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente- al rimborso delle stesse in favore della controparte ( Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20289 del 09/10/2015 -Rv. 637441 – 01 ; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 15506 del 13/06/2018 (Rv. 649258 -01). 3. Il secondo motivo di ricorso risulta anch’esso in parte inammissibile ed in parte infondato. Inammissibile in quanto lo stesso viene ad invocare il tenore letterale di documenti riproducendone meri scampoli e senza alcuna indicazione in ordine ai tempi ed alla modalità della loro produzione - in tal modo violando il disposto di cui all’art. 366, n. 6), c.p.c. Premesso, infatti,che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366 n. 6, c.p.c., quale corollario del requisito di specificità dei motivi, anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28/10/2021, non dev’essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere d’integrale trascrizione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso(Cass. Sez. U - Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022 -Rv. 664409 - 01 ), si deve rilevare che nel caso di specie il ricorso ha comunque omesso di indicare, per la parte ritenuta rilevante, il contenuto dei documenti richiamati, e di segnalare specificamente la presenza dei documenti medesimi negli atti del giudizio di merito. R.G. 25266/2017 - Pagina nr. 7 di 10 Inammissibile in quanto le deduzioni del ricorrente si pongono al di fuori del perimetro dell’art. 116 c.p.c. come individuato da questa Corte, la quale (Cass. Sez. U - Sentenza n. 20867 del 30/09/2020 - Rv. 659037 -02) ha chiarito che la doglianza circa la violazione dell'art.116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione. Inammissibile, infine, in quanto, nel dedurre una non corretta applicazione dei canoni di interpretazione della fonte contrattuale della servitù, viene a cozzare col principio per cui l'interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, in relazione alla quale può essere dedotta la violazione di specifiche regole ermeneutiche, ma a condizione che tale deduzione avvenga in modo specificoe precisando in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti. R.G. 25266/2017 - Pagina nr. 8 di 10 Il ricorso, per contro, si limita ad una generica doglianza in ordine all’interpretazione adottata dalla Corte territoriale, sicché la censura si risolve nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente aquella accolta nella sentenza impugnata (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021 - Rv. 661265 – 01; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017 - Rv. 646063 - 01) e si duole semplicemente del fatto che, delle varie plausibili interpretazionidella dichiarazione, il giudice di merito non abbia privilegiato quella argomentata dal ricorrente medesimo (Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 28319 del 28/11/2017 -Rv. 646649 - 01). Infondato perché - fermo il principio per cui l 'accertamento dell'essenzialità del termine per l'adempimento, ex art. 1457 c.c., costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito,la cui valutazione è insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da una motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici(Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10353 del 01/06/2020 - Rv. 657818 - 01) - opera comunque il principio per cui l 'essenzialità del termine per l'adempimento, ex art. 1457 c.c., non può essere desunta solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre", riferita al tempo di esecuzione della prestazione, ma implica un accertamento da cui emerga inequivocabilmente, alla stregua dell'oggetto del negozio o di specifiche indicazioni delle parti, che queste abbiano inteso considerare perduta, decorso quel lasso di tempo, l'utilità prefissatasi, e fermo restando che, in ogni caso, la previsione di un termine essenziale per l'adempimento del contratto, essendo posta nell'interesse di uno o di entrambi i contraenti, non preclude alla parte interessata di rinunciare, seppur tacitamente, ad avvalersene, anche dopo la scadenza del termine, in particolare accettando un adempimento tardivo (Cass. Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 32238 del 10/12/2019 -Rv. 656215 - 01) . R.G. 25266/2017 - Pagina nr. 9 di 10 4. Anche il terzo motivo di ricorso presenta, commisti, profili di inammissibilità e di infondatezza. Inammissibilità, ancora una volta, in relazione al le doglianze relative alla contraddittorietà ed insufficienza della motivazione, per le ragioni già evidenziate in precedenza. Inammissibilità, ulteriormente, in quanto , come eccepito dal controricorrente- non consta - né emerge dalla decisione impugnata - che le lagnanze del ricorrente in ordine alla C.T.U. siano state fatte oggetto di uno specifico motivo di appello (Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 1532 del 22/01/2018 - Rv. 647783 – 01; Cass. Sez. L, Sentenza n . 4717 del 27/02/2014 -Rv. 630091 - 01). Infondatezza, in quanto la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 326 del 13/01/2020 - Rv. 656801 - 01; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 7472 del 23/03/2017 -Rv. 644826 - 02) e fermo il principio per cui la consulenza tecnica può concernere anche l’accertamento dei fatti (consulen za percipiente), essendo in tal caso necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (Cass. Sez. 3 -Ordinanza n. 3717 del 08/02/2019 - Rv. 652736 - 01) . 5. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna del ricorrent e alla rifusione in favore d el controricorrent e delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. 6. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di R.G. 25266/2017- Pagina nr. 10 di 10 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05). P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere al controricorrent e le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 3.100,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma17, dà atto della sussistenza dei presupposti processua