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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 maggio 2026

Cassazione n. 34750/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

GIP del Tribunale di Ternivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Cons. [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe, il Giudice delle indagini preliminari delTribunale di Terni convalidava il DASPO emesso dal Questore di Terni in data05/05/2026 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].2.

Avverso tale provvedimento, tramite il difensore di fiducia, il Guadagniproponeva ricorso per cassazione.2.1.

Con il primo motivo, lamenta carenza di motivazione in relazione alcoinvolgimento del prevenuto nei fatti contestati.

L’ordinanza si limita a formulestereotipate, che riproducono il testo del provvedimento questorile senzaprocedere ad autonoma valutazione.2.2.

Con il secondo motivo lamenta mancanza di motivazione e violazionedell’articolo 6, comma 2, l. 401/1989, per mancanza del requisito di attualità econcretezza della pericolosità sociale, nonché violazione del principio diproporzionalità.3.

Il ricorso è inammissibile per tardività.Ed infatti, ai sensi dell’articolo 585, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., iltermine per impugnare i provvedimenti emessi in camera di consiglio è di 15giorni, decorrente (art. 585, comma 2, lettera a, cod. proc. pen.) dallanotificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento.Nel caso di specie, l’ordinanza di convalida è stata notificata in data 8maggio 2026, con conseguente scadenza del termine per impugnare con il giorno25 maggio 2026 (il 24 maggio era domenica), laddove il ricorso è statodepositato in cancelleria il 7 luglio 2026.4.

Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile.Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod.proc. pen., l’onere delle spese del procedimento, nonché, tenuto conto dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nellafattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ilricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità», l’onere del versamento della somma, in favore della Cassa delleammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 22/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
GIP del Tribunale di Ternivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Cons. [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Giudice delle indagini preliminari delTribunale di Terni convalidava il DASPO emesso dal Questore di Terni in data05/05/2026 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso tale provvedimento, tramite il difensore di fiducia, il Guadagniproponeva ricorso per cassazione.2.1. Con il primo motivo, lamenta carenza di motivazione in relazione alcoinvolgimento del prevenuto nei fatti contestati. L’ordinanza si limita a formulestereotipate, che riproducono il testo del provvedimento questorile senzaprocedere ad autonoma valutazione.2.2. Con il secondo motivo lamenta mancanza di motivazione e violazionedell’articolo 6, comma 2, l. 401/1989, per mancanza del requisito di attualità econcretezza della pericolosità sociale, nonché violazione del principio diproporzionalità.3. Il ricorso è inammissibile per tardività.Ed infatti, ai sensi dell’articolo 585, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., iltermine per impugnare i provvedimenti emessi in camera di consiglio è di 15giorni, decorrente (art. 585, comma 2, lettera a, cod. proc. pen.) dallanotificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento.Nel caso di specie, l’ordinanza di convalida è stata notificata in data 8maggio 2026, con conseguente scadenza del termine per impugnare con il giorno25 maggio 2026 (il 24 maggio era domenica), laddove il ricorso è statodepositato in cancelleria il 7 luglio 2026.4. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile.Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod.proc. pen., l’onere delle spese del procedimento, nonché, tenuto conto dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nellafattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ilricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità», l’onere del versamento della somma, in favore della Cassa delleammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 22/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA]
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