CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30293/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 29 giugno 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Bologna, in data 28 ottobre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione a due episodi di rapina aggravata in continuazione. Rilevato che i motivi di ricorso, che contestano la sussistenza della prova di penale responsabilità dell'imputato, censurando, in particolare, il mancato espletamento della perizia antropometrica invocata in appello, sono finalizzati a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente affrontati con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dal giudice di merito, che ha ricostruito i due episodi, evidenziando, in particolare alle pagine 8 e 9 della sentenza impugnata, come i filmati acquisiti trovassero ampio riscontro nei racconti delle vittime, nonché negli altri elementi emersi dall'istruttoria, e non lasciassero spazio a dubbi circa l' individuazione dell'imputato quale autore di entrambe le rapine, così escludendo la necessità di procedere all'accertamento antropometrico richiesto dalla difesa; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7