CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 giugno 2026
Cassazione n. 29100/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CORTE D'APPELLO DI MILANOVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto l’inammissibilità del ricorso;ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza dirichiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagliarticoli 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti del codice di procedura penale.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d'appello di Milano ha parzialmenteriformato la sentenza con la quale il Tribunale di Monza aveva condannato l'imputatoCristian [OSCURATO:PERSONA] alla pena di quattro anni di reclusione, oltre alla pena pecuniaria,per il reato di rapina di 20 batterie esauste. Nel procedere ad un nuovo e piùfavorevole bilanciamento delle circostanze, con prevalenza dell'attenuante del danno diparticolare tenuità sulla contestata recidiva, la Corte di merito ha ridotto la pena a dueanni ed 8 mesi di reclusione, oltre alla pena pecuniaria.2. La difesa dell’imputato, deducendo, con unico motivo, la violazione di legge(con riferimento all’art. 606, lett. e, cod. proc. pen.) contesta la mancata applicazionedella attenuante creata dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, della particolaretenuità del fatto, in relazione alla rapina contestata.3. Con memoria inviata per mail la [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] LuisaMiranda ha chiesto sia dichiarata l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Al di là della imprecisione della rubrica (che lamenta la violazione di legge conriferimento all’art. 606, lett. e, cod. proc. pen., disposizione che elenca, piuttosto, i trevizi di motivazione) il motivo merita accoglimento.2. La Corte di merito ha negato l’invocata circostanza attenuante di fontegiurisprudenziale (su tale aspetto non occorre soffermarsi, avendo la motivazionededicato al tema due terzi di pagina 5, riprendendo pedissequamente il corrispondentepassaggio della sentenza di primo grado) aderendo alle ragioni illustrate nellasentenza di primo grado ed aggiungendovi un’ulteriore considerazione.A causare la preclusione vi è, nell'opinione della Corte d'appello, anche “il dato deiprecedenti numerosissimi è (pressoché tutti specifici) dell'imputato, tali datratteggiarne il ritratto come di un soggetto regolarmente dedito a tale specie diimpresa illecita, in allora assurta a stile di vita” (sottolineato e corsivo nell’originale,n.d.r.).Così impostata la decisione sul punto controverso, la Corte ha commesso unerrore di diritto, giacché l’analisi giurisprudenziale della fattispecie ha portato adevidenziare la natura oggettiva della attenuante “i cui tratti qualificanti vannoindividuati nell’estemporaneità della condotta, nella modestia dell’offesa personale allavittima, nell’esiguità del profitto e nell’assenza di profili organizzativi” (Sez. 2, n.47610 del 22/10/2024, L, Rv. 287350 – 01). Sono quindi le connotazioni dell’azione,più che le caratteristiche dell’agente, a giocare un ruolo centrale nella determinazionedei parametri rilevanti ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante invocata.In particolare, per quanto ora interessa, tralasciando altri aspetti, su uno dei quali sitornerà da qui a breve, è l'indicatore della estemporaneità della azione ad avere unparticolare rilievo, indicandosi, con tale aspetto, una azione compiuta ex tempore, cioèimprovvisata, compiuta senza preparazione. [OSCURATO:PERSONA] come “soggettoregolarmente dedito a tale specie di impresa illecita, in allora assurta a stile di vita”,cioè enfatizzando l’aspetto soggettivo, la Corte ha dimostrato di non aver colto ladimensione oggettiva della circostanza, tralasciando di esaminare l’aspetto dellaestemporaneità dell’azione e della assenza di organizzazione della condotta.Va ancora aggiunto, per completezza, che anche nella motivazione della sentenzadi primo grado, recepita in quella d’appello, è insito un vizio, questa voltamotivazionale. Dopo aver ampiamente spiegato genesi e caratteristichedell’attenuante, il giudice, esaminando il fatto concreto, basa il diniego dell’attenuantesulla ritenuta gravità della stessa perché “la condotta è stata perpetrata allorquandoera già calato il buio … e si è concretata nella sottrazione di un ragguardevole numerodi beni”.Ebbene, una motivazione di tal fatta appare manifestamente illogica.Il riferimento all’ora ‘crepuscolare’, poiché la condotta è avvenuta in luogo apertoal pubblico (“la piattaforma di [OSCURATO:PERSONA]”), verosimilmente dotato diilluminazione pubblica, in ora tarda (17.30) ma non notturna.Anche il riferimento al “tempo non irrisorio, tenuto conto del tempo necessarioalla asportazione dei beni dal magazzino ed al loro caricamento in auto” risultamanifestamente illogico, per una operazione (l’asportazione di una ventina di batterie)quantificabile in un paio di minuti, di cui non si comprende la ragionedell’aggravamento, essendosi la violenza (lo spintone) esaurita nella fase iniziale.Le motivazioni richiamate dalla decisione della Corte di appello non sono, quindi, aloro volta, idonee a dar fondamento al diniego della circostanza attenuante invocata.3. Per le ragioni predette, la sentenza di appello va annullata, con rinvio pernuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d’appello di Milano, che si atterrà, nelladecisione del caso, ai principi sopra esposti. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione dellaCorte di appello di Milano.Così deciso il 24 giugno 2026Il Consigliere estensore Il Presidente