CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 febbraio 2020
Cassazione n. 27206/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29884/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]ed [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliate in Napoli , via [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che le rappresentato dife nde congiuntamente e disgiuntamente a gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elett.te domiciliat i in Ischia, via Morgioni n. 19 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che li rappresenta e difende per procura in calce al controricorso, -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 544/2020 depositata il6/2/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione del 4.7.2006 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella rispettiva qualità di nuda proprietaria e di usufruttuario dell’appartamento al primo piano del fabbricato di Ischia, via [OSCURATO:PERSONA] n. 109, e del sovrastante lastrico solare raggiungibile da una scala interna, convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, [OSCURATO:PERSONA], indicato come proprietario del locale terraneo di via [OSCURATO:PERSONA] n. 111, per sentir dichiarare che lo stesso si era illecitamente appropriato dell’area di sedime di proprietà comune del fabbricato per realizzarvi un locale interrato di 36 mq di uso esclusivo, accessibile tramite una scala dalla sua proprietà, compromettendo anche la statica dell’intero fabbricato e chiedendo la condanna del Mazzella all’eliminazione del locale interrato. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA], che sosteneva di avere eseguito solo lavori di manutenzione del preesistente locale interrato, asservito al retrostante fondo agricolo, e di esserne proprietario per usucapione per il possesso esclusivo uti dominus su di esso esercitato insieme ai suoi danti causa per oltre 30 anni, ed in via riconvenzionale lamentava che gli attori avevano realizzato una scala in muratura di collegamento del loro appartamento al lastrico solare, prima accessibile solo con una piccola scala in legno attraverso un angusto lucernario, praticando un’apertura della larghezza di circa m 1,20, coperta da una struttura in plastica scorrevole su binari metallici, in tal modo modificando la primaria funzione di copertura del fabbricato del lastrico solare, al quale avevano anche apposto sul perimetro un’antiestetica ringhiera metallica, che impediva l’accesso dall’esterno, e lamentava altresì che i Sirabella, nel ristrutturare il loro appartamento, avevano ridimensionato la sezione in origine di 30 cm x 35 cm dell’antico condotto di una canna fumaria del Mazzella che lo attraversava, chiedendo di accertare la sua comproprietà sul lastrico solare e di condannare i Sirabella a ripristinare l’originario stato del lastrico solare di copertura e l’originario condotto della canna fumaria. Il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, con la sentenza n. 113/2013 accoglieva le domande di [OSCURATO:PERSONA] e Lorenzo (rispettivamente nudo proprietaria ed usufruttuaria dell’appartamento al primo piano del fabbricato di Ischia con accesso da via [OSCURATO:PERSONA] n. 109) condannando [OSCURATO:PERSONA], indicato come proprietario del locale terraneo dello stesso fabbricato con accesso da via [OSCURATO:PERSONA] n. 111, al risarcimento dei danni conseguenti all’illecita appropriazione da parte sua dell’area di sedime del fabbricato che si presumeva comune ex art. 1117 cod. civ., quantificandoli in € 1.500,00, ed all’eliminazione del locale interrato e rigettava l’eccezione di usucapione del locale interrato e le domande riconvenzionali di [OSCURATO:PERSONA] attinenti al lastrico solare dello stesso fabbricato, condannando quest’ultimo al pagamento delle spese processuali di primo grado, da distrarsi in favore del legale antistatario dei Sirabella. Nel giudizio di appello introdotto da [OSCURATO:PERSONA], e riassunto dopo la sua morte dalla erede [OSCURATO:PERSONA] anche nei confronti degli altri eredi del defunto collettivamente ed impersonalmente, veniva prodotta dalle parti la sentenza n.10232/2017 del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, che a seguito dell’opposizione di terzoex art. 404 c.p.c. proposta dalla moglie in regime di comunione legale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nei confronti dei Sirabella e di [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato la nullità della sentenza n. 113/2013 del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, emessa in violazione dei diritti del contraddittore necessario [OSCURATO:PERSONA] per il capo relativo alla condanna del solo [OSCURATO:PERSONA] al ripristino dello status quo ante per il locale interrato, ed in accoglimento della riconvenzionale avanzata dai Sirabella, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] all’immediato ripristino dello stato dei luoghi mediante demolizione delle opere realizzate sia al di sotto dell’area di sedime del fabbricato, sia al di sotto della rampa di scale di esclusiva proprietà di [OSCURATO:PERSONA] ed al conseguente reinterro dei locali ricavati dall’indebita escavazione nel sottosuolo e nel sottoscala. Con la sentenza n. 544/2020 del 29.1/6.2.2020 la Corte d’Appello di Napoli dichiarava improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il primo motivo di appello relativo alla nullità della sentenza di primo grado per difetto d’integrità del contraddittorio per essere stata ormai accertata, con efficacia di giudicato per mancata impugnazione sul punto, la nullità della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia n.113/2013, nel capo relativo alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] al ripristino dello status quo ante del locale interrato, respingeva il secondo motivo inerente al rigetto della domanda riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA] di accertamento della sua proprietà per usucapione del locale interrato aggiungendo alla documentazione ed alla CTU, considerati in prime cure, la valutazione sfavorevole delle testimonianze rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con la stessa sentenza veniva anche rigettato il terzo motivo di appello, relativo all’accertamento della proprietà comune del lastrico solare, ritenendosi superata la presunzione di comproprietà dello stesso ex art. 1117 cod. civ. sulla base dell’atto di acquisto dei Sirabella con scrittura privata autenticata dal notaio Boccieri del 18.12.2003 e dell’atto di provenienza (denuncia di successione di [OSCURATO:PERSONA]) nei quali il lastrico solare figurava come pertinenza dell’appartamento al primo piano, della scheda catastale del 1940 che confermava tale situazione, della prodotta CTU dell’arch. [OSCURATO:PERSONA], espletata in altro giudizio, dalla quale emergeva che il lastrico solare era accessibile solo dall’appartamento dei Sirabella mediante una scala, dapprima di legno, poi in muratura rivestita di marmo, e della CTU dell’ing. Onofaro espletata in primo grado, e compensava le spese processuali di secondo grado. Avverso tale sentenza, non notificata, hanno proposto ricorsoalla [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], notificato il 9.11.2020 a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed a [OSCURATO:PERSONA], Agostino e Susanna quali ulteriori eredi di [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi, e resistono con controricorso notificato il 21.12.2020 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA], Agostino e Susanna quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. La causa, è stata trattenuta a decisione nell’adunanza camerale del 15.9.2023, previa relazione del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Col primo motivo le ricorrenti lamentano in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c. l’erronea e falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c. e dell’art. 354 c.p.c., ed in relazione all’art. 360 comma primo n. 4) c.p.c. la nullità delle sentenze di primo e di secondo grado per essersi pronunciate nel merito a contraddittorio non integro. Deducono le ricorrenti che la Corte d’Appello di Napoli dopoavere correttamente rilevato la fondatezza del primo motivo di appello relativo alla carenza del contraddittorio in relazione al processo di primo grado, ha erroneamente ritenuto che sulla sentenza n.10232/2017 del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, che aveva accolto l’opposizione di terzo di [OSCURATO:PERSONA] dichiarando la nullità della sentenza n. 113/2013 del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, si fosse formato il giudicato. In realtà, secondo le ricorrenti, era ancora in corso il giudizio d’impugnazione avverso la sentenza n. 10232/2017, ma l’impugnata sentenza ha fatto derivare dall’asserito giudicato sulla nullità la mancanza di interesse sopravvenuta al primo motivo di appello e l’improcedibilità dello stesso, non prevista da alcuna norma di legge, in tal modo impedendo il recupero delle spese di primo grado poste a carico di [OSCURATO:PERSONA] e già versate dalla sua erede, anziché dichiarare nulla la sentenza n. 113/2013 del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, con rinvio al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c., benché le cause in essa decise fossero inscindibili e la Corte d’Appello non potesse trattenere a decisione una parte soltanto della materia del contendere, che il Mazzella aveva fatto oggetto di appello solo in via gradata per l’ipotesi in cui non fosse accolto il primo motivo di appello. Aggiungono le ricorrenti che i capi sui quali la sentenza n.544/2020 del 29.1/6.2.2020 della Corte d’Appello di Napoli si è pronunciata nel merito presupponevano l’accertamento della comproprietà del cespite in capo ad [OSCURATO:PERSONA], avendo [OSCURATO:PERSONA] chiesto l’accertamento solo della sua proprietà del locale interrato, ed in subordine l’usucapione dello stesso, per cui non poteva la Corte d’Appello, per superare il problema dell’integrità del contraddittorio, richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte in tema di usucapione che riteneva litisconsorti necessari solo i soggetti passivi contitolari del bene da usucapire (Cass. n. 14522 del 14.8.2012), ed applicarla poi anche alla riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA] di accertamento della proprietà comune ex art. 1117 cod. civ. del lastrico solare e di condanna dei Sirabella alla riduzione in pristino della canna fumaria. Deducono infine le ricorrenti che la Corte d’Appello non avrebbe neppure potuto dichiarare cessata la materia del contendere, che era comunque pronuncia di merito, che presupponeva l’integrità del contraddittorio nel giudizio di primo grado. Il primo articolato motivo è infondato, in quanto la sentenza impugnata in questa sede ha giustamente ritenuto che la sentenza n.10232/2017 del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, pronunciatasi sull’opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. di [OSCURATO:PERSONA], che era stata pretermessa nel giudizio civile sfociato nella sentenza di primo grado, la n. 113/2013 dello stesso Tribunale, abbia dichiarato la nullità di tale ultima sentenza limitatamente alle domande in esso avanzate da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla demolizione del locale interrato oggetto di comproprietà tra lo stesso ed [OSCURATO:PERSONA] e di condanna conseguente di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento danni ed alle spese processuali, atteso che la demolizione di tale locale e le domande da essa dipendenti non potevano che essere pronunciate in contraddittorio anche con la convenuta pretermessa [OSCURATO:PERSONA]. Nessuna lesione del principio del contraddittorio e nessuna conseguente nullità è stata ravvisata invece per le altre domande sulle quali la sentenza n.113/2013 del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, si è pronunciata, posto che sia le domande di accertamento della comproprietà ex art. 1117 cod. civ. di [OSCURATO:PERSONA] sul lastrico solare di proprietà esclusiva di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e di condanna conseguente dei predetti al ripristino, sia le domande di accertamento della comproprietà della canna fumaria che sarebbe stata ridotta dai lavori di ristrutturazione dei Sirabella e di eventuale ripristino della sua originaria misura, sia la domanda riconvenzionale di accertamento della proprietà esclusiva ed in subordine anche per usucapione del locale interrato avanzate in via riconvenzionale da [OSCURATO:PERSONA] erano state avanzate a tutela dei diritti di quest’ultimo, anche autonomamente tutelabili, ed erano indipendenti e scindibili dalle domande dei Sirabella viziate da nullità, risultando per esse regolarmente coinvolti nel giudizio tutti i legittimati passivi e trattandosi di accertamenti che potevano essere compiuti anche senza il contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA]. In proposito può essere richiamata la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte che stabilisce che, ove più condomini agiscano nello stesso processo verso altro condomino o verso un terzo a difesa dei rispettivi diritti di proprietà esclusiva, le azioni a difesa della cosa comune finalizzate al ripristino dello status quo ante della cosa comune illegittimamente alterata possono essere esercitate da ciascuno dei condomini senza necessità di litisconsorzio con gli altri comunisti non sussistendo un rapporto unico ed indivisibile, e potendo il giudice conoscere utilmente della posizione di uno separatamente dalla posizione degli altri, sussistendo un litisconsorzio facoltativo in cause scindibili con autonomia delle singole cause (vedi Cass.27.10.2022 n. 31827; Cass. 24.12.2021 n. 1490; Cass. 1.10.1985 n. 4758). L’opposizione di terzo, del resto, mira ad evitare che il provvedimento rechi danno al terzo che non abbia partecipato al giudizio del quale era litisconsorte necessario, ma non elimina il giudicato formatosi tra le parti su altre domande per le quali il terzo non fosse litisconsorte necessario (vedi in tal senso Cass. 17.7.2012 n. 12266). La sentenza impugnata ha poi correttamente rilevato che la sentenza n. 10232/2017 del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, non era stata appellata per il capo relativo alla dichiarata nullità della sentenza n. 113/2013 dello stesso Tribunale limitatamente alle domande in esso avanzate da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla demolizione del locale interrato oggetto di comproprietà tra lo stesso ed [OSCURATO:PERSONA] e di condanna conseguente di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento danni ed alle spese processuali per la pretermissione in primo grado di [OSCURATO:PERSONA], riconosciuta da tutte le parti costituite del giudizio di opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., e da ciò ha fatto discendere l’improcedibilità per difetto di interesse del primo motivo di appello volto a far valere il medesimo vizio con rinvio al giudice di primo grado. Tale statuizione va solo corretta nel senso dell’inammissibilità, e non dell’improcedibilità del primo motivo di appello, richiamando la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte secondo la quale l’interesse ad impugnare va apprezzato in relazione all’utilità concreta che deriva alla parte dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione stessa, non potendo esaurirsi in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica priva di riflessi pratici sulla decisione adottata e discendendo dal difetto di un interesse concreto l’inammissibilità del motivo di appello (vedi in tal senso Cass. 25.6.2010 n. 15353; Cass.19.5.2006 n. 11844; Cass. 27.1.2006 n.1755; Cass. 8.9.2003 n. 13091) e non la sua improcedibilità. Va in proposito considerato, anche in relazione al principio della ragionevole durata del processo, che nell’ambito del giudizio di opposizione di terzo promosso da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto in via riconvenzionale e notificato anche al contumace [OSCURATO:PERSONA] domanda di accertamento dell’illecita realizzazione del locale interrato da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in violazione dei loro diritti di comproprietà ex art. 1117 cod. civ. sull’area di sedime del fabbricato comprendente gli appartamenti al piano terra ed al piano primo di proprietà esclusiva delle parti, e di conseguente condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al reinterro del locale medesimo, e che su tali domande è già intervenuta nel pieno contraddittorio dei legittimati passivi la sentenza di accoglimento n.10232/2017 del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, poi confermata dalla sentenza della Corte d’Appello di Napoli n.550/2020, ed in data odierna ulteriormente confermata dalla Suprema Corte, per cui una regressione al giudizio di primo grado ex art. 354 c.p.c. sarebbe del tutto inutile e contraria al principio del giudicato. Col secondo motivo le ricorrenti lamentano in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) e 5) c.p.c. l’erronea interpretazione dell’appello, il mancato esame di un punto essenziale della decisione e l’inversione dell’onere probatorio e la violazione degli articoli 1117 cod. civ. e 2697 cod. civ.. Deducono le ricorrenti che la Corte d’Appello abbia erroneamente interpretato il loro motivo di appello limitandolo alla doglianza della mancata valutazione delle prove testimoniali ai fini della pronuncia sulla domanda di [OSCURATO:PERSONA] di usucapione del locale interrato, mentre in realtà erano stati contestati anche l’idoneità probatoria degli accertamenti eseguiti dal Comune di Ischia e dell’ordinanza dello stesso di demolizione del locale interrato e la CTU dell’ing. Onofaro espletata, che aveva acquisito prove in violazione delle preclusioni istruttorie, atte a dimostrare che il locale interrato era stato realizzato nel 2002. Deducono ulteriormente le ricorrenti che nell’appello si era lamentato anche il difetto di prova della proprietà esclusiva del lastrico solare da parte dei Sirabella, non ricavabile in contrasto con la presunzione di comproprietà dell’art. 1117 cod. civ. dal titolo di acquisto dei Sirabella e del loro dante causa, in assenza di prova dell’esclusione del lastrico solare dal condominio e del fatto che l’originario unico proprietario si fosse riservato l’esclusiva titolarità del lastrico solare (in tal senso è stata richiamata Cass. 17.2.2020 n. 3852). Il secondo motivo è inammissibile relativamente al richiamo alla violazione dell’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., in quanto non è stato indicato il fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti che non sarebbe stato considerato e che evidentemente non può essere rappresentato da un punto essenziale della decisione, o dalla mancata pronuncia su un motivo di appello, la quale ultima semmai si sarebbe dovuta censurare ai sensi degli articoli 360 comma primo n. 4) c.p.c. e 112 c.p.c. (vedi sull’inammissibilità della deduzione dell’omessa pronuncia come violazione dell’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. nuova formulazione Cass. 16.3.2017 n.6835; Cass.27.10.2014 n. 22759; Cass. 21.1.2011 n. 1499; Cass. sez. un.27.10.2006 n. 23071; Cass. 27.1.2006 n. 1755). Quanto alla doglianza relativa alla violazione di legge degli articoli 1117 e 2697 cod. civ., l’impugnata sentenza ha escluso che fosse invocabile la presunzione di comunione del lastrico solare dell’art. 1117 n. 1) cod. civ. a favore di [OSCURATO:PERSONA] sulla base del titolo di acquisto dei Sirabella comprendente oltre all’appartamento al primo piano anche il lastrico solare rappresentato dall’atto autenticato dal notaio Boccieri del 18.12.2003, come confermato dall’atto di provenienza (denuncia di successione di [OSCURATO:PERSONA]), sulla base della CTU espletata in altro giudizio dall’arch. [OSCURATO:PERSONA] che ha accertato che il lastrico solare era pertinenza dell’appartamento dei Sirabella al quale era in via esclusiva collegato attraverso una scala prima in legno e poi inmuratura, oltre che della CTU Onofaro, e sulla base della scheda catastale che già dal 1940 attestava la natura pertinenziale del lastrico solare. Le ricorrenti si sono limitate a richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 17.2.2020 n. 3852) che in materia di vero e proprio condominio richiede per superare la presunzione di comproprietà dell’art. 1117 cod. civ. la prova dell’atto costitutivo del condominio che escluda il bene da quelli comuni, o l’alienazione compiuta dall’unico proprietario iniziale che si sia riservato la titolarità esclusiva del bene altrimenti comune, ma non hanno esaminato e riportato nel ricorso il contenuto specifico del titolo di acquisto dei Sirabella e del loro dante causa, né hanno contestato la risalente natura pertinenziale del lastrico solare rispetto all’appartamento del primo piano che da lungo tempo ne ha esclusa la fruizione comune, per cui il ricorso pecca sul punto per difetto di autosufficienza. Col terzo motivo le ricorrenti lamentano in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c. la violazione delle preclusioni dell’art. 183 c.p.c. e dell’art. 194 c.p.c. e la nullità della CTU dell’ing. [OSCURATO:PERSONA] depositata il 27.10.2010 per avere utilizzato documenti della [OSCURATO:PERSONA] acquisiti in violazione del disposto dell’art.183 c.p.c. ed ai quali avrebbe attribuito efficacia probatoria determinante, per essersi recato l’ausiliario in un locale attiguo a quello di causa al fine di constatare l’inesistenza sotto di esso di un locale interrato, e per avere espresso valutazioni riservate al Giudice, omettendo di effettuare gli accertamenti richiesti da [OSCURATO:PERSONA] una volta accertata la pertinenzialità del lastrico solare rispetto all’appartamento al primo piano dei Sirabella. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto non sono stati individuati puntualmente i documenti, peraltro della [OSCURATO:PERSONA], e non di parte, che sarebbero stati acquisiti dal CTU Onofaro dopo la maturazione delle preclusioni istruttorie, ed in quanto non tiene conto che sia i rapporti dell’Ufficio tecnico del Comune di Ischia del 2002, sia l’ordinanza di demolizione emessa dall’ente pubblico a carico di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al locale interrato erano stati già prodotti dai Sirabella con la memoria ex art. 183 comma 6° n. 2) c.p.c., e non sono state neppure indicate le ragioni per le quali la valutazione di tali documenti sarebbe stata decisiva ai fini delle conclusioni del CTU e della Corte d’Appello, che ha fondato le proprie determinazioni, come sopra esposto, su un coacervo di elementi probatori e non soltanto sulla CTU (vedi sulla necessità di precisare il contenuto dei documenti tardivamente acquisiti e di motivare sulla decisività degli stessi nella valutazione del CTU Cass. 15.5.2018 n. 11752). Alla reiezione del ricorso segue la condanna in solido delle ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti liquidate come in dispositivo, da distrarre in favore del legale antistatario delle stesse, avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico delle ricorrenti, se dovuto. P.Q.M. La Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, respinge il ricorso e condanna in solido le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], liquidate in €200,00 per spese ed € 4.000,0