CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 25092/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 12 dicembre 2023, il GIP del Tribunale di Verona, all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto in flagranza di reato di [OSCURATO:PERSONA], ha convalidato l'arresto ed il sequestro della somma di euro 4410, disponendone contestualmente il sequestro preventivo, ed ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare personale della custodia cautelare in carcere. 2. [OSCURATO:PERSONA] era stato indagato per il delitto di cui all'art. 73 comma 1 e 80 comma 2 d.P.R. del 9 ottobre 1990 n. 309, perché, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 ed al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 75, deteneva per cederle a terzi verso corrispettivo, 107 panetti di sostanza stupefacente tipo hashish del peso complessivo di kg 10,635 e gr. 101 di cocaina. Con l'aggravante dell'ingente quantità. [OSCURATO:PERSONA], il 9 dicembre 2023, 3. Il Tribunale di Venezia, Sezione distrettuale del riesame, adito dall'indagato, ha dichiarato inammissibile il ricorso perché presentato in modo irrituale in quanto trasmesso a mezzo pec alla cancelleria del Tribunale del riesame di Venezia, in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di deposito telematico dell'impugnazione cautelare, ed in particolare dell'art. 87 bis, comma 7, lett. c) d.lgs. n. 150/2022, il quale abilita alla ricezione delle impugnazioni cautelari le sole caselle di posta elettronica certificata indicate nel provvedimento, emesso il 9 novembre 2020, dal Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia. L'invio della impugnazione a casella diversa comporta l'inammissibilità del gravame (Sez. 3, n. 260009 del 29 aprile 2021). 4. Avverso tale ordinanza, ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore, Elmatouk4i Hicham, prospettando un unico motivo di ricorso con il quale denuncia la mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), della motivazione. In particolare, il ricorrente ha precisato in fatto che il difensore aveva depositato una prima istanza di riesame con riserva di motivi, il 18 dicembre 2023 all'indirizzo PEC della cancelleria del Tribunale del riesame di Venezia, che, con il medesimo indirizzo pec comunicava in data 20.12.2023 il decreto di fissazione dell'udienza. Il 27 dicembre 2023 il difensore si era recato personalmente presso il Tribunale del Riesame di Venezia per discutere, con enunciazione dei motivi, in udienza. Dunque, il Tribunale del riesame era perfettamente a conoscenza dell'istanza di riesame presentata perché l'istanza di cui all'art. 309 cod. proc.pen. era stata depositata presso l'indirizzo corretto (riesame,[OSCURATO:EMAIL] .) ed appena nove giorni dopo e, comunque prima dell'udienza del riesame, si provvedeva a depositare all'indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL]. una memoria fpersErnal3 redatta personalmente dall'indagato. 5. Il RG. ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo è infondato. 2. L'estensione alle modalità di cui all'art. 583 cod.proc.pen., per la presentazione della richiesta di riesame della misura cautelare personale, è stata disposta normativamente con l'art. 16, L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 332 che ha interpolato l'art. 309, comma 4, cod.proc.pen. A partire, poi, dall'entrata in vigore del d.igs. 10.10.2022, n. 150, e dunque a far data dal 30.12.2022, non è più ammessa la proposizione dell'impugnazione a mezzo raccomandata o telegramma. Il testo novellato dell'art. 582 cod.proc.pen. prevede che, salvo la legge disponga diversamente, la presentazione delle impugnazioni debba giungere alla cancelleria competente per via telematica. 3. Le modalità di presentazione delle impugnazioni risultano coordinate con la disciplina generale del deposito telematico degli atti, regolato dall'art. 111 bis cod.proc.pen. e, per il caso di eventuale malfunzionamento del sistema informatico, anche dal nuovo art. 175 bis cod.proc.pen. 4. Quanto alle conseguenze dell'inosservanza delle modalità previste dalle citate disposizioni, la giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, 23/11/2023, dep. 2024, n. 4791) ha avuto modo di affermare che l'art. 87-bis D.Igs. n. 150/2022 prevede uno specifico caso di inammissibilità, che non può essere oggetto di interpretazioni dirette a valorizzare la capacità del deposito illegittimo di raggiungere "sostanzialmente" lo scopo a cui l'atto di ricorso è diretto. Ne discende, pertanto, che il deposito a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, deve essere dichiarato inammissibile. 5. Questa Sezione (Sez. 4, 07/12/2023, n. 48804, Rv. 285399-01) ha e, confermat l'indirizza, ribadendo che, in tema di impugnazioni, è inammissibile il gravame depositato telematicamente presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato nel decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui all'art. 87-bis, comma 1, d.igs. 10 ottobre 2022, n. 150. 6. Inconferente, rispetto alla questione dedotta, risulta, in ogni caso, la tesi richiamata dai ricorrente in proprio favore, che allude alla considerazione dell'avvenuta sanatoria dell'atto di impugnazione, avendo lo stesso raggiunto il proprio scopo. v 2 Va, in particolare sottolineato ( in tal senso, Sez. 5 n. 26465/2022) che l'impugnazione, trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica non censito nell'elenco allegato al provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, contenente l'individuazione degli indirizzi pec degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui al D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 24, comma 4, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, per non essere dichiarata inammissibile, avendo raggiunto lo scopo, richiede che lo stesso atto, nel termine previsto, sia comunque ricevuto dall'ufficio a quo e trasmesso al giudice dell'impugnazione. L'invocato principio del raggiungimento dello scopo, dunque, esige che, nei termini, l'atto di impugnazione sia comunque pervenuto al giudice cui era destinato. Non è così, invece, nel caso che ci occupa, nel quale non vi è alcuna prova che l'atto inviato il 18 dicembre 2023 sia venuto a conoscenza del giudice dell'impugnazione nei termini. La circostanza che l'impugnazione sia stata inviata, il 24 dicembre 2023, all'indirizzo pec « [OSCURATO:EMAIL] », al contrario, lascia invece intendere che al giudice dell'impugnazione sia pervenuto, ormai fuori termine, esclusivamente l'atto inviato al corretto indirizzo indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati. 5. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrent