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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 gennaio 2023

Cassazione n. 05881/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2023 del Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].

OSSERVA

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma disponeva la consegna di [OSCURATO:PERSONA] all'autorità giudiziaria Belga in relazione al mandato di arresto europeo emesso il 13 gennaio 2021 a seguito della sentenza irrevocabile di condanna del 4 settembre 2020 pronunciata dal Tribunale di Bruxelles, per i reati di sfruttamento della prostituzione e associazione a delinquere, commessi in Belgio in data 1 gennaio 2016, per i quali è stata condannata alla pena di mesi quaranta di reclusione.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'interessata, denunciando, a mezzo di difensore, nullità della sentenza per violazione dei diritti di difesa e per violazione del principio del ne bis idem.

3. Il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza della Corte di appello di Roma emessa in data 17 gennaio 2023 è inammissibile per tardività essendo stato proposto oltre il termine di legge in data 27 gennaio 2023, dopo il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

La sentenza è stata depositata in data 17 gennaio 2023, con conseguente scadenza del termine utile per impugnare (5 giorni) il giorno 27 dicembre 2022 ex art. 22 della legge 22 aprile 2005, n.69 come modificato dal d.lgs. 10/2021, trattandosi di sentenza che ha deciso sulla consegna in esecuzione di mandato di arresto europeo emesso il 13 gennaio 2021, con arresto avvenuto in data 5 marzo 2022 dopo la entrata in vigore (20 febbraio 2021) del predetto decreto legislativo in base a quanto stabilito dalla norma transitoria (vedi art. 28 del cit. decreto).

L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).

Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. (;- Li 6`1: kt c- . (.) Così deciso il giorno 9 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA] re e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2023 del Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. OSSERVA 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma disponeva la consegna di [OSCURATO:PERSONA] all'autorità giudiziaria Belga in relazione al mandato di arresto europeo emesso il 13 gennaio 2021 a seguito della sentenza irrevocabile di condanna del 4 settembre 2020 pronunciata dal Tribunale di Bruxelles, per i reati di sfruttamento della prostituzione e associazione a delinquere, commessi in Belgio in data 1 gennaio 2016, per i quali è stata condannata alla pena di mesi quaranta di reclusione. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'interessata, denunciando, a mezzo di difensore, nullità della sentenza per violazione dei diritti di difesa e per violazione del principio del ne bis idem. 3. Il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza della Corte di appello di Roma emessa in data 17 gennaio 2023 è inammissibile per tardività essendo stato proposto oltre il termine di legge in data 27 gennaio 2023, dopo il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. La sentenza è stata depositata in data 17 gennaio 2023, con conseguente scadenza del termine utile per impugnare (5 giorni) il giorno 27 dicembre 2022 ex art. 22 della legge 22 aprile 2005, n.69 come modificato dal d.lgs. 10/2021, trattandosi di sentenza che ha deciso sulla consegna in esecuzione di mandato di arresto europeo emesso il 13 gennaio 2021, con arresto avvenuto in data 5 marzo 2022 dopo la entrata in vigore (20 febbraio 2021) del predetto decreto legislativo in base a quanto stabilito dalla norma transitoria (vedi art. 28 del cit. decreto). L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. (;- Li 6`1: kt c- . (.) Così deciso il giorno 9 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA] re e
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