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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37550/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili perché meramente reiterativi e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 3, in cui si dà atto dell'insussistente violazione del principio del ne bis in idem sostanziale relativamente alle condizioni di emarginazione dell'imputato, valutate ai fini del diniego delle attenuanti generiche e del contenimento della pena a livelli minimi, in conformità all'orientamento di questa Corte secondo il quale lo stesso elemento può essere legittimamente rivalutato a fini diversi - Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, dep. 2014, Rv. 258011- e pag. 4, ove si dà atto della completezza della motivazione posta a fondamento del diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili perché meramente reiterativi e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 3, in cui si dà atto dell'insussistente violazione del principio del ne bis in idem sostanziale relativamente alle condizioni di emarginazione dell'imputato, valutate ai fini del diniego delle attenuanti generiche e del contenimento della pena a livelli minimi, in conformità all'orientamento di questa Corte secondo il quale lo stesso elemento può essere legittimamente rivalutato a fini diversi - Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, dep. 2014, Rv. 258011- e pag. 4, ove si dà atto della completezza della motivazione posta a fondamento del diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 37550/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris