CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 maggio 2023
Cassazione n. 15444/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8113/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' ROMILDA, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' MARCO -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 1622/2018 depositata il01/08/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Come si evince dalla sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio il dott. [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condanna al risarcimento dei danni cagionati al suo appartamento dalle infiltrazioni di acqua provenienti dall’immobile di proprietà del convenuto. Chiedeva, quindi, di essere ristorata dei danni da umidità riguardanti la parte inferiore dei muri del suo appartamento, di quelli da dissesto del solaio di copertura, nonché di quelli da mancato godimento del bene a seguito dei lavori di ristrutturazione compiuti dal convenuto. Inoltre, chiedeva di condannare quest’ultimo ad eseguire le opere necessarie per ripristinare lo stato dei luoghi, eliminando le cause dei danni, a rimuovere una finestra dallo stesso realizzata nella sua proprietà in violazione delle distanze in materie di vedute. Infine, chiedeva di dichiarare acquisito per usucapione il diritto a mantenere una tettoia che aveva costruito a distanza inferiore a quella minima legale dalla proprietà del convenuto. Il dott. D’Amato, sostenendo che i danni non erano a lui ascrivibili chiedeva la condanna dell’attrice al rimborso della somma di € 2.740,00 per i lavori eseguiti sul muro di recinzione comune e sul tetto del suo immobile pure comune fungendo da copertura anche dell’appartamento dell’attrice. Il Tribunale di Agrigento, all’esito dell’istruttoria, nel corso della quale aveva disposto una consulenza tecnica d’ufficio, con sentenza n. 744 depositata, ai sensi dell’art. 281sexies c.p.c., in data 11 maggio 2015: a) condannava il [OSCURATO:PERSONA]Amato a ripristinare a proprie spese l’intonaco interno e la tinteggiatura della parete sud dell’appartamento della [OSCURATO:PERSONA]; b) respingeva le domande risarcitorie avanzate da quest’ultima, come anche quella di rimozione della finestra per violazionedelle distanze; c) dichiarava, in favore dell’attrice, l’acquisto a titolo originario per usucapione della tettoia; d) rigettava la domanda riconvenzionale del convenuto; e) infine, compensava le spese di lite, ponendo quelle della c.t.u. a carico di entrambe le parti, in ugual misura. 2. La Corte d’appello di Palermo con sentenza n. 1622/2018, depositata il 1° agosto 2018, parzialmente riformando la decisione del Tribunale, accoglieva la domanda risarcitoria della Agrò relativa al solaio e condannava il dott. D’Amato al pagamento di € 13.070,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino al soddisfo. Secondo la Corte, la censura dell’appellante meritava di essere accolta avendo il c.t.u. accertato che il degrado del solaioera stato cagionato dalle infiltrazioni di acqua provenienti dell’immobile del dott. D’Amato. La Corte aveva ritenuto la responsabilità dell’appellato sussistendo un rapporto di custodia rilevante ai sensi dell’art. 2051 c.c. tra costui e la cosa dannosa (la scala esterna, l’appartamento del primo piano, il suo muro perimetrale). Le risultanze peritali, ad avviso della stessa Corte, non erano confutabili dalle dichiarazioni dei testi indicati dal dott. D’Amato, i quali, prescindendo dalla loro attendibilità, avevano riferito “circostanze non collocabili con certezza al tempo dell’insorgenza dei fenomeni in argomento”, per cui non erano incompatibili con le ipotesi del c.t.u. Inoltre, il Giudice del gravame aveva confermato il rigetto della domanda risarcitoria per protratto mancato godimento dell’immobile da parte della [OSCURATO:PERSONA], non essendo stata fornita la prova dell’esistenza di un apprezzabile pregiudizio da risarcire. 3. Avverso tale sentenza il dott. D’Amato propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA]. 3.1.Tutte le parti hanno depositato memoria. Considerato che: 4.1.Con il primo motivo, il ricorrente lamenta “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. La Corte territoriale avrebbe omesso di valutare che l’appellante ha acquistato l’immobile confinante con quello della [OSCURATO:PERSONA] in epoca successiva all’allagamento dell’inverno 2006, per cui non sarebbe stato responsabile dei danni da infiltrazioni, per omessa custodia, stante la carenza dello stesso status di custode. 4.2. Con il secondo motivo, si censura “Violazione e falsa applicazione dell’art. 360 comma terzo in combinato disposto con l’art. 2043, 2051 c.c.”. La Corte palermitana, facendo errata applicazione dei principi in materia di onere probatorio, avrebbe ritenuto fondata la domanda risarcitoria relativa ai danni al solaio, malgrado l’incertezza dell’epoca di consumazione dell’asserito allagamento e malgrado il danneggiato non avesse dimostrato la sussistenza di tutti gli elementi costituivi dell’illecito civile dedotto. Inoltre, l’istruttoria svolta in primo grado – in particolare le deposizio ni dei testi che avevano riferito dell’assenza, nel 2008, di perdite di acqua nell’immobile del D’Amato – avrebbe evidenziato che “i danneggiamenti al solaio non erano con rigore logico riconducibili al lamentato allagamento di tale immobile. 4.3. Con il t erzo motivo, si lamenta “Violazione e/o falsa applicazione di Legge: omessa motivazione”. La Corte avrebbe omesso di valutare e motivare la sussistenza di una condotta colposa della resistente ex art. 1227 c.c. nell’aggravamento della causa del fenomeno dell’allagamento per sua inerzia. 5. In disparte l’inammissibilità complessiva del ricorso per violazione dell’art. 366 n. 3 c.p.c.,in quanto l’esposizione del fatto in esso contenuta è del tutto inidonea allo scopo, anche i singoli motivi risultano inammissibili. 5.1.Il primo motivo è, infatti , inammissibile per violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c. perché pone una questione nuova, senza indicare quando e come sia stata dedotta in precedenza. Il ricorrente, invero, si duole del fatto che la Corte d’appello avrebbe omesso di valutare che, al momento dell’allagamento, non era proprietario dell’immobile, con esclusione di responsabilità ex art. 2051 c.c. Tuttavia, il ricorrente, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., non ha riportato i passaggi da cui poter desumere che effettivamente la suddetta difesa sia stata spiegata in primo grado e riproposta in sede di gravame. In tal modo, non è consentito alla Corte di cassazione che non ha accesso diretto agli atti del giudizio di merito, di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di verificare la decisività della censura (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 01/03/2023, n. 6151). 5.1. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, non configurandosi le violazioni di legge denunciate. Le censure sollevate mirano esclusivamente ad accreditare una ricostruzione della vicenda e, soprattutto, un apprezzamento delle prove raccolte del tutto divergente da quello compiuto dai giudici di merito. Infatti, la censura verte piuttosto sulla valutazione che il giudice ha svolto delle prove proposte dalle parti (cfr. Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395; Cass. 31 agosto 2020, n. 18092). La Corte d’appello di Palermo, all’esito dell’attività istruttoria svolta in primo grado, in particolare della c.t.u., ha ritenuto raggiunta la prova dell’esistenza dei danni al solaio dell’appellante e del nesso eziologico tra detti danni e le infiltrazioni provenienti dalla proprietà dell’appellato. Così come ha valutato non provata l’esistenza di un fattore estraneo alla sfera soggettiva del dott. D’Amato, idoneo ad interrompere il nesso causale e quindi a comprovarne la sua imprevedibilità edeccezionalità. Su tali basi, neppure ricorre una violazione dell’art. 2697 c.c., non avendo il giudice del merito attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata, ma rispettato le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni. Altrettanto adeguata e motivata è la decisione del giudice del gravame laddove ha valutato che le risultanze della c.t.u. non sono state confutate dalle deposizioni dei testi indicati dal dott. D’Amato. Secondo la Corte territoriale, infatti, al di là della valutazione sulla loro attendibilità, i fatti da costoro riferiti non essendo collocabili con certezza al tempo dell’insorgere delle infiltrazioni, non sono incompatibili con le ipotesi di causalità del danno ricostruite dal consulente tecnico. Anche in questo caso, si tratta di apprezzamenti insindacabili da questa Corte, “non potendo il controllo di legittimità riguardare il convincimento del giudice di merito sulla rilevanza probatoria degli elementi considerati, ma solo la sua congruenza dal punto di vista dei principi di diritto che regolano la prova (Cass. 4 luglio 2017, n. 16467). 5.2.Anche il terzo motivo di ricorso non può essere accolto per la sua genericità. Difetta, anche, il presupposto del ‘fatto storico’ dimostrato in giudizio che il giudice di seconde cure avrebbe omesso di considerare, risolvendosi, ancora una volta, l’esposizione della censura in una inammissibile richiesta di rivalutazione nel merito delle risultanze istruttorie, preclusa dai limiti dell’oggetto del giudizio di legittimità circoscritto al solo controllo di legalità del provvedimento impugnato (cfr. ex plurimis Cass., SS.UU., 22/09/2014, n. 19881; da ultimo, Cass. civ., Sez. VI-Lavoro, Ord., 23/02/2023, n. 5616). Infine, “non costituiscono fatti, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. Sez. 2, 14/06/2017, n. 14802: Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152); gli elementi istruttori” (cfr. Cass. civ., n. 5616/2023 cit.; ex plurimis, v. Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord., 12/01/2023, n. 665; Cass. civ., SS. UU., Ord., 30/09/2022, n. 28547; Cass. civ., Sez. VI-1, Ord., 15/12/2021, n. 40165). 6.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 4.200, oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a