CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 dicembre 2021
Cassazione n. 42069/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 10266/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], res.in Velletri (RM), rappresentata e difesa in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Roma, come da procura in atti, presso il quale è ivi el.dom.ta in [OSCURATO:PERSONA] 4; - parte ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] spa, con sede legale in Velletri, in persona del legale rapp.nte; - parte intimata – e contro [OSCURATO:PERSONA] spa, con sede legale in Roma, in persona del legale rapp.nte; - parte intimata - F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 10266/2014 Numero sezionale 899/2021 Numero di raccolta generale 42069/2021 Data pubblicazione 30/12/2021 Ricorso avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] n. 403/6/13 del 12/12/13; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15.12.21 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale dott. G. Locatelli che ha concluso per il rigetto. Fatti rilevanti e ragioni della decisione. § 1. [OSCURATO:PERSONA] CESARE propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributa- ria regionale, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittima la cartella di pagamento notificatale il 16 giugno 2011, dall’agente per la riscossione, per ICI dal 2002-06, oltre sanzioni ed accessori. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - diversamente da quanto affermato dal primo giudice, la tardiva costi- tuzione in primo grado di [OSCURATO:PERSONA] e di Equitalia sud (non effet- tuata entro 20 giorni prima dell'udienza ex articolo 32 d.lgs 546/92) non implicava la decadenza dalla produzione in appello della docu- mentazione attestante la regolare notificazione alla contribuente dell'avviso di accertamento prodromico alla cartella impugnata; - da tale documentazione emergeva in effetti che la notificazione in questione era regolarmente avvenuta il 15 gennaio 2009; - in conseguenza della regolare notificazione dell'atto prodromico, inammissibile doveva ritenersi il ricorso proposto dalla Cesare avver- so la cartella di pagamento per vizi propri non di quest'ultima ma dell'avviso di accertamento, mai precedentemente impugnato; - regolare, infine, era la notifica della cartella di pagamento effettuata direttamente dal concessionario per la riscossione mediante racco- mandata con avviso di ricevimento, secondo quanto stabilito dall'ar- ticolo 26 d.P.R. 602/73. 2 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 10266/2014 Numero sezionale 899/2021 Numero di raccolta generale 42069/2021 Data pubblicazione 30/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] spa ed [OSCURATO:PERSONA] spa non hanno svolto attività difensiva in questa sede. Con ordinanza interlocutoria del 20 marzo 2019 questa Corte rinviava la causa a nuovo ruolo, disponendo l'acquisizione del fascicolo d'ufficio al fine di verificare se la contribuente avesse “sollevato anche nei giudizi di merito la questione relativa all'invalidità della notifica dell'avviso di accertamento per essere stato notificato ad un indirizzo diverso da quel- lo risultante dal certificato storico”. Effettuata l’acquisizione, la causa veniva nuovamente rimessa alla decisione che segue. Fissato all’udienza pubblica odierna, il ricorso è stato trattato in came- ra di consiglio, in base alla disciplina dettata dal sopravvenuto art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l’intervento in presenza fisica del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. § 2.1 Con il primo motivo di ricorso si lamenta – ex art.360, co.1^, n.4) cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione dell’art.32 d.lgs 546/92, dal momento che la mancata tempestiva costituzione della controparte in primo grado comportava decadenza dalla produzione dei documenti; nè questa decadenza poteva venire sanata mediante la pro- duzione in appello, essendo la facoltà di produrre nuovi documenti in sede di gravame limitata alla materia del contendere come già definitasi in primo grado. Illegittimamente, pertanto, la commissione tributaria regionale aveva ritenuto regolarmente notificato l'avviso di accertamen- to sulla base di documentazione inammissibilmente introdotta in giudi- zio. § 2.2 Il motivo è destituito di fondamento, atteso che – nella specialità del rito tributario - la tardiva produzione documentale in primo grado 3 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 10266/2014 Numero sezionale 899/2021 Numero di raccolta generale 42069/2021 Data pubblicazione 30/12/2021 non preclude alla parte la produzione stessa in grado di appello, nell’osservanza delle forme e dei tempi previsti per quest’ultimo grado. E’ costante l’indirizzo di legittimità secondo cui (Cass.n. 24398/16) “in tema di contenzioso tributario, il documento irritualmente prodotto in primo grado può essere nuovamente prodotto in appello, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992, ed in for- ma analoga nell'art. 87 disp. att. c.p.c.; tuttavia, ove lo stesso sia inse- rito nel fascicolo di parte di primo grado e quest'ultimo sia depositato all'atto della costituzione unitamente a quello di appello, si deve ritenere raggiunta - ancorché le modalità della produzione non corrispondano a quelle previste dalla legge - la finalità di mettere quel documento a di- sposizione della controparte, così da consentirle l'esercizio del diritto di difesa, onde l'inosservanza del citato art. 32 deve ritenersi sanata”; e, inoltre, (Cass.n. 27774/17) che: “in materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di spe- cialità espresso dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 - in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima - non trova applica- zione la preclusione di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c. (nel testo intro- dotto dalla l. n. 69 del 2009), essendo la materia regolata dall'art. 58, comma 2, del citato d.lgs., che consente alle parti di produrre libera- mente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado”; si evince poi da Cass.n. 30537/17 che: “in tema di contenzioso tributario, l'irrituale produzione di un do- cumento nel giudizio di primo grado non assume rilievo nella definizione della controversia, salvo eventualmente per quanto riguarda la regola- mentazione delle spese processuali, in quanto, comunque, il documento può essere legittimamente valutato dal giudice di appello, in applicazio- ne dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992”. 4 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 10266/2014 Numero sezionale 899/2021 Numero di raccolta generale 42069/2021 Data pubblicazione 30/12/2021 Neppure ha fondamento la tesi della ricorrente secondo cui la produ- zione in appello avrebbe avuto riguardo, ampliando il contraddittorio, a domande od eccezioni nuove, dal momento che si trattava di documen- tazione comprovante la notificazione dell'atto prodromico alla cartella opposta e, quindi, attinente proprio all'eccezione opposta dalla contri- buente nel ricorso introduttivo. § 3.1 Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione di legge, dal momento che l'avviso di accertamento: - era stato notificato direttamente dall’agente per la riscossione, sen- za ricorso ad ufficiale giudiziario o messo, il che doveva ritenersi consentito solo per l'ente impositore; - non era stato comprovatamente notificato a mani della Cesare, dal momento che la notifica era avvenuta per compiuta giacenza, in da- ta 15 gennaio 2009, ad un indirizzo (via [OSCURATO:PERSONA] 22, Roma) di- verso dalla residenza della medesima, così come risultante dal certi- ficato storico di residenza in atti (alleg. n.3 al ricorso per cassazio- ne). § 3.2 E’ fondato, con assorbimento della prima doglianza, il secondo profilo di censura così dedotto, risultando che la notifica venne tentata a nome della Cesare in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.22; vale a dire, ad un indirizzo che – dalle risultanze di causa – appare privo di qualsivoglia collegamento con la destinataria. Dal certificato storico di residenza in atti, in particolare, non risulta che la Cesare abbia mai risieduto a tale indirizzo; né [OSCURATO:PERSONA] o Equitalia risultano aver mai fornito prova dell’esistenza in loco di qualche riferimen- to certo alla persona della Cesare, in quanto lì domiciliata o dimorante di fatto. Dalle risultanze del fascicolo d'ufficio, appositamente acquisito, emerge unicamente il frontespizio di una busta spedita da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del servizio postale al suddetto indirizzo, e recante timbro 15 gennaio 5 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 10266/2014 Numero sezionale 899/2021 Numero di raccolta generale 42069/2021 Data pubblicazione 30/12/2021 2009 di ‘compiuta giacenza al mittente’; difetta tuttavia sia, come detto, qualsiasi elemento di collegamento (anche di ordine fattuale) idoneo a superare l’elemento probatorio negativo costituito dal certificato anagrafi- co storico di residenza, sia la prova dell'effettivo perfezionamento della compiuta giacenza con l’attestazione delle operazioni effettuate dall’agente postale e la relata di avvenuto deposito del plico (così come di mancato ritiro). Va dunque rilevato l'errore nel quale è incorsa la [OSCURATO:PERSONA]- ria Regionale nell'affermare apoditticamente la regolare notificazione dell'avviso di accertamento alla suddetta data del 15 gennaio 2009; va d’altra parte osservato che la Cesare aveva eccepito la mancata notifica- zione di questo avviso e la divergenza di recapito fin dal ricorso originario, per poi riproporre la stessa questione anche in appello. In assenza di notificazione dell'atto prodromico, erroneamente il giudice regionale ha dunque ritenuto legittima la cartella di pagamento successi- vamente notificata. Il ricorso va accolto sotto il profilo indicato, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito ex articolo 384 cod.proc.civ. - non essendo necessaria accertamenti in fatto - mediante accoglimento del ricorso originario della Cesare. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo per ciascun grado, vengo- no poste a carico solidale delle intimate [OSCURATO:PERSONA] spa ed [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] - accoglie il ricorso; - cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente; - condanna le parti intimate [OSCURATO:PERSONA] spa ed [OSCURATO:PERSONA] spa, tra loro in solido, alla rifusione delle spese di lite che liquida, per 6 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 10266/2014 Numero sezionale 899/2021 Numero di raccolta generale 42069/2021 Data pubblicazione 30/12/2021 compensi, in euro 5600,00 quanto al giudizio di cassazione, euro 3500,00 quanto al primo grado ed euro 4000,00 quanto al secondo grado; il tutto oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario ed accessori di legge; Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile, tenu- tasi in data 15 dicembre 2021. Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] Chindemi 7 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2