CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 novembre 2023
Cassazione n. 34256/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n.2818/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], n. 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], quale mandataria della [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione della precedente procuratrice [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv ocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via del Plebiscito, n.107. -Controricorrente – Nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 2 SPA. -Intimati – Azione revocatoria Avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4087/2018 depositata il 15/06/2018. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del30 novembre 2023 . Rilevato che: 1. con citazione notificata il 19/01/2005 [OSCURATO:PERSONA] , quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA], a sua volta mandataria di [OSCURATO:PERSONA] n. 2 Spa, convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al fine di sentire revocare e dichiarare inefficace nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] n. 2, ai sensi dell’art. 2901, cod. civ., l’atto pubblico del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con il quale la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] aveva donato al nipote sig. [OSCURATO:PERSONA] un villino sito in Roma, via Caprioli, n. B/4. A fondamento della domanda, l’attrice allegòche: (i) Banca di Roma, i cui crediti erano stati successivamente ceduti a [OSCURATO:PERSONA] n. 2 Spa, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva concesso alla sig .ra [OSCURATO:PERSONA] un mutuo fondiario di lire 150. 000.000 , garantito da ipoteca sull’immobile sito in Ardea, località [OSCURATO:PERSONA], via delle Ostriche , che, in seguito al mancato pagamento di alcune rate del mutuo, era stato oggetto di azione esecutivache, in data 21/01/2005, aveva portato al la vendita all’incanto del bene immobile al prezzo di euro 174.000,00 ; (ii) l’azione revocatoria era stata proposta in quanto la donazione del 25/02/2003 pregiudicava le persistenti ragioni di credito di [OSCURATO:PERSONA] n. 2 [OSCURATO:SOCIETA] in giudizio, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] chiese il rigetto della domanda e fece rilevare che : la creditrice aveva accettato un’offerta di euro 135.000,00, a saldo e stralcio del suo credito, con termine di versamento al 31/08/2004, ma non aveva poi acconsentito ad una breve proroga; quando, in data 14/09/2004 , essadebitrice era venuta in possesso di un assegno circolare di euro 135.000,00, da consegnare a [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima av eva comunicato che l’importo da versare ammontava a euro 239.794,01;aveva dato incarico a un proprio consulente di stimare il debito residuo, che era risultato pari a euro 180.000,00, sicché, dopo la vendita all’incantodell’immobile, che aveva determinato un in troito di euro 174.000,00, il debito residuo ammontava a soli euro 6.000,00; 2. il Tribunale di Roma, con sentenza n. 5933/2011, ravvisata la sussistenza dei requisiti della scientia damni e dell’ eventus damni , accolse la domanda; 3. la Corte d’appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto l’appello della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (poi [OSCURATO:PERSONA]), quale procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA], la quale nel corso del giudizio aveva acquisito pro soluto da [OSCURATO:PERSONA] n. 2 Spa un portafoglio crediti tra i quali era ricompreso quello nei confronti dell’appellante; 4. il giudice d’appello, per quanto ancora rileva, ha ravvisato i requisiti dell’actio pauliana , riconducibili alla sussistenza di una attuale ragione di credito della banca, che trovava conferma nella proposta di transazione, poi non concretizzatasi, e nella scie ntia damni, nella specie integrata dalla consapevolezza, da parte della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], del pregiudizio che essa arrecava alcredito (da intendersi secondo un’accezione lata, che prescinde dalla certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi) della banca mediante la donazione dell’immobile alnipote; 5. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza d’appello; [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]) - alla quale , con memoria di costituzione di nuovo difensore del 02/11/2020, è succeduta [OSCURATO:PERSONA]– in qualità di mandataria di [OSCURATO:SOCIETA], resiste con controricorso; Consideratoche: 1. il primo motivo di ricorso [«Nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 4), per violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c.;violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e in particolare dell’art. 116, 183, IV comma, 101 e 132, primo comma n. 4 c.p.c., 2901, 1456 e 1457 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3»], in primo luogo, denuncia la carenza di motivazione della sentenza impugnata che, per un verso, non spiega perché ha disatteso l’eccezione dell’appellante, sig.ra [OSCURATO:PERSONA] , di insussistenza del credito , conseguente alla transazione intervenuta tra le parti, nonché a ll’offerta di adempimento e alla vendita all’asta dell’immobile ipotecato per un importo superiore a quello indicato nella transazione; per altro verso, in maniera contraddittoria, afferma che in presenza di un’offerta transattiva è integrata la prova dell’esistenza di un credito attuale. In secondo luogo, ascrive alla sentenza di non avere verificato un presupposto essenziale dell’azione revocatoria, ossia se la banca fosse effettivamente creditrice dopo che tra le parti era intervenuta una transazione. La ricorrente riferisce al riguardo che: in data 30/07/2004, tramite il suo difensore, aveva fatto un’offerta a saldo e stralcio di euro 135.000,00, che era stata accettata da [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva fissato il termine di adempimento de l 31/08/2004 ; il 31/08/2004 aveva comunicato alla creditrice che la vendita all’asta dell’immobile era stata differita dal 31/08/2004 a gennaio - febbraio 2005; il 13/09/2004 [OSCURATO:PERSONA] aveva risposto che considerava decaduta la transazione per scadenza del termine essenziale del 31/08/2004; pochi giorni dopo, il 14/09/2004, era stato emesso un assegno circolare di euro 135.000,00 intestato a [OSCURATO:PERSONA]. Aggiunge che dalla vendita forzata dell’immobile era stato ricavato il prezzo di euro 174.000,00, superiore a l corrispettivo della transazione, con un possibile effetto estintivo del debito. Tutto ciò premesso, la ricorrente addebita al giudice d’appello di non avere verificato se il rifiuto della banca di concludere la transazione fosse o meno legittimo in relazione alle disposizioni relative al termine essenziale (art. 1457, cod. civ.) e a lla clausola risolutiva espressa (art. 1456, cod. civ.); 2. il secondo motivo [«Violazione o falsa applicazione ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc dell’art. 2901 cc»]denuncia che la sentenza impugnata non avrebbe valutato la sussistenza dei presupposti dell’azione revocatoria. La ricorrente rimarca che, nel 2003, quando donò al nipote [OSCURATO:PERSONA] l’immobile provenienti dall’eredità materna, non poteva immaginare che non sarebbe andataa buon fine l’ipotesi di soluzione transattiva che aveva avviato con la creditrice ; censura, inoltre, l’erroneo apprezzamento, da parte della Corte di merito, della sussistenza dei requisiti dell’eventus damni e della scientia damni ; infine, individua un ulteriore requisito, ossia la “consapevolezza del terzo”, in relazione al quale,testualmente (cfr. pag. 27 del ricorso per cassazione), soggiunge che «Nulla dice il Tribunale circa questo ulteriore requisito – che deve concorrere con tutti gli altri – vale a dire la prova che il nipote donatario fosse consapevole della posizione debitoria della nonna, non risultando sull’immobile donato alcuna trascrizione o iscrizione pregiudizievole»; 3. i due motivi, suscettibili di esame congiunto per connessione, non sono fondati; 3.1. in primo luogo, con riferimento all ’asserita carenza strutturale della motivazione (prima censura del primo motivo) , è dato rilevare che la motivazione della sentenza soddisfa senz’altro il requisito del “minimo costituzionale”, come delineato dalla giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Sez. U. 18/04/2018, n. 9558; Sez. U. 31/12/2018, n. 33679) per la quale «nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione». Nella specie, la Corte di Roma ha indicato con sufficiente chiarezza le ragion i del proprio convincimento e ha dato conto della sussistenza dei requisiti dell’azione revocatoria di un atto a titolo gratuito (e cioè della donazione di un immobile), riconducibili all’esistenza di un credito, secondo la nozione ampia indicata dalla giurisprudenza , e alla consapevolezza, in capo alla debitrice, del danno che l’atto di disposizione patrimoniale avrebbe arrecato alle ragioni della creditrice; 3.2. in secondo luogo, sono prive di fondamento le restanti doglianze (seconda censura del primo motivo, e secondo motivo), concernenti l’errore di diritto che il giudice d’appello avrebbe commesso nel ritenere sussistenti i requisiti dell’azione revocatoria ordinaria; 3.3. la premessa concettuale (in termini, Cass. 19/02/2020 n. 4212) è che,in tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l’insorgere della qualità di creditore abilitato all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto dispositivo compiuto dal debitore, senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori.Si aggiunga che rilevano esclusivamente l’eventus damni e la scientia damni, mentre, trattandosi della revocatoria di un atto a titolo gratuito (e cioè di una donazione), al contrario di quanto prospetta la ricorrente, come si evince dall’art. 2901, primo comma, n. 2), cod. civ., è irrilevante lo stato soggettivo del donatario. L a giurisprudenza (ex multis, Cass. 14/07/2023, n. 20232) afferma che integra il requisito oggettivo dell’eventus damni un atto dispositivo che comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, oppure che determini una variazione soltanto qualitativa del suo patrimonio, che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito. È stato altresì chiarito (ex multis, Cass.02/04/2021, n. 9192) che, in tema di azione revocatoria ordinaria degli atti a titolo gratuito (come la donazione ), la scientia damni (richiesta dall’art. 2901, primo comma , n. 1), cod. civ.) si risolve nella semplice conoscenza, da parte del debitore, del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell’atto; 3.4. nel caso in esame , la Corte territoriale si è uniformata ai menzionati princìpi di diritto e ha correttamente ritenuto la banca legittimata all’esercizio dell’azione revocatoria in quanto titolare di una attuale ragione di credito nei confronti della debitrice, desumibile dalla proposta di transazione (quale circostanza ammessa dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA]), successivamente non concretizzatasi . La sentenza , inoltre, h a messo a fuoco i requisiti ( ossia l’ eventus damni e la scientia damni ) dell’azione revocatoria ordinaria di un atto a titolo gratuito ( la donazione), e, quindi, co n accertamento di fatto che non presta il fianco al sindacato di legittimità perché illustrato in maniera lineare e scevra di vizi logici, ha riconosciuto,nella vicenda concreta, i caratteri propri tanto dell’eventus damni che dell a scientia damni , declinati secondo l’accezione avallata dalla giurisprudenza di legittimità . In particolare (cfr. pag. 12 della sentenza), la Corte di Roma ha spiegato che, diversamente da quanto adombrato dall a parte , a l fine di escludere lo stato soggettivo della debitrice non era sufficiente la mera allegazione dell’appellante di avere confidato in un valore dell’immobile ipotecato maggiore di quello poi realizzato mediante la vendita all’incantodel bene; 4. in conclusione, il ricorso va rigettato; 5. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; 6. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto; P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00, più euro 200,00, per esborsi, oltre al 15% sul compenso, a titolo di rimborso forfetario delle spese generali, e agli onorari di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificat