CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 19 marzo 2025
Cassazione n. 26323/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello di Milano - preso atto che nel giudizio di appello si era proceduto in assenza dell'imputato, trovando pertanto applicazione l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., trattandosi di appello proposto in epoca antecedente la modifica disposta dalla legge 9 agosto 2024, n. 114 - ha dichiarato inammissibile l'atto di appello presentato in data 9 novembre 2023 dal difensore d'ufficio dell'imputato avverso la sentenza pronunciata il 26 giugno 2023 dal Tribunale di Milano. 2. Con un unico motivo di ricorso si solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., sostenendosi, in particolare, che non vi può essere differenza tra l'impugnazione del difensore di fiducia e quella del difensore d'ufficio, ponendosi l'attuale previsione normativa dell'art. 581, comma 1- quater in netto contrasto con l'art. 3 della Costituzione, atteso che l'imputato non ha alcun obbligo di nominare un difensore di fiducia dato che il compito difensivo viene svolto nei medesimi termini del difensore d'ufficio. Introdurre una diversa disciplina del regime di ammissibilità o meno dell'atto d'appello in funzione del ruolo ricoperto dal difensore sarebbe incostituzionale; né sul piano sistematico vi sarebbe alcuna ragione a giustificazione del diverso trattamento delle impugnazioni proposte dal difensore di fiducia rispetto a quelle proposte dal difensore d'ufficio. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Premesso che la questione non è rilevante nel processo de quo perché, all'epoca in cui fu proposta l'impugnazione (9 novembre 2023), la norma dell'art. 581, comma 1- quater cod. proc. pen. contemplava la figura del difensore in generale, senza distinguere tra difesa di fiducia e difesa d'ufficio, la ratio della differenza è da individuare nel differente rapporto che si instaura tra il difensore di fiducia e l'imputato rispetto al difensore d'ufficio. Invero, l'esistenza di un mandato fiduciario fa presumere l'effettività del rapporto professionale tra difensore imputato, nel senso di una effettiva comunicazione/informazione del difensore rispetto all'imputato e, quindi, di un'effettiva consapevolezza di quest'ultimo rispetto alle scelte difensive compiute nel suo interesse dal difensore. Si tratta di una presunzione che trova spazio nel dato normativo (art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen.) e nella giurisprudenza di legittimità che, a proposito della valutazione della legittimità delle dichiarazioni di assenza degli imputati, effettuate dai giudici di merito, tende a distinguere i casi in cui l'imputato è difeso da un difensore di fiducia rispetto ai casi in cui è difeso da un difensore d'ufficio, tendenzialmente attribuendo alla nomina fiduciaria una presunzione di conoscenza del processo da parte dell'imputato (cfr. Sez. 5, n. 44399 del 10/10/2022). Tanto premesso, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581, cod. proc. pen., introdotti dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per contrasto con gli artt. 24, 27 e 111 Cost., in quanto tali disposizioni, laddove richiedono che unitamente all'atto di impugnazione siano depositati, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l'elezione di domicilio e, quando si sia proceduto in assenza dell'imputato, lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, non comportano alcuna limitazione all'esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all'imputato, ma solo regolano le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore, sicché essi non collidono né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, né con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di violazione di legge (Sez. 6, Sentenza n. 3365 del 20/12/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285900). 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore Cassa delle ammende. P.Q. M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 marzo 2025