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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 09756/2026

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, limitatamente al diniego della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze di cui ai punti 2), 3) e 4) ed il rigetto, nel resto, del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 25 luglio 2025 la Corte di appello di Bologna ha rigettato l'istanza, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta al riconoscimento del vincolo della continuazione, in executivis, tra i reati per cui egli è stato condannato con quattro separate sentenze.

Il giudice dell'esecuzione ha, in proposito, indicato, in senso ostativo all'accoglimento della richiesta, sia l'amplissimo iato temporale tra le condotte criminose commesse nel 2008 e quelle successive di quattro o cinque anni — consumate, peraltro, in un diverso contesto territoriale — che l'insufficienza, nell'ottica dell'apprezzamento di una unitaria e preventiva ideazione, dell'avere l'istante agito, volta per volta, su input provenienti dal cugino e della costante applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] brio, ricorso per cassazione affidato a tre motivi, che possono essere congiuntamente esposti, con i quali denuncia violazione di legge e vizio di motivazione sul rilievo dell'omessa considerazione del pregresso riconoscimento, da parte di altri giudici, di cognizione ed esecuzione, della continuazione tra alcuni dei reati accertati con le sentenze indicate con i numeri 2), 3) e 4), giustificato da elementi di fatto che, rettamente intesi, avrebbero dovuto condurre all'unificazione, nei termini prospettati, di tutti i reati indicati o, quantomeno, di quelli accertati con le sentenze nn. 2), 3) e 4).

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, limitatamente al diniego della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze di cui ai punti 2), 3) e 4) ed il rigetto, nel resto, del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è solo parzialmente fondato.

2. Preliminarmente, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità, con riferimento al vincolo della continuazione in sede di esecuzione, ha individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria, da parte del singolo agente, di una pluralità di condotte illecite, stabilendo che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato per conseguire yn determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255156).

Tale programma, a sua volta, non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita ispirata all'illecito, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950).

La verifica di tale preordinazione — ritenuta meritevole di più benevolo trattamento sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anziché di spinte criminose indipendenti e reiterate — investendo l'inesplorabile interiorità psichica del soggetto, non può essere compiuta sulla base di indici meramente presuntivi ovvero di congetture processuali, essendo necessario dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione invocato siano stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso unitario (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596).

Ne discende che «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in it , sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

Non è, per converso, necessaria la concomitante ricorrenza di tutti i predetti indicatori, potendo l'unitarietà del disegno criminoso essere apprezzata anche al cospetto di soltanto alcuni di detti elementi, purché significativi (in questo senso cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098).

L'accertamento di tali indici è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti.3.

Tanto premesso sul piano dei principi, ritiene il Collegio che la Corte di appello di Bologna vi si sia scrupolosamente attenuta con riferimento alla relazione tra la condotta estorsiva che [OSCURATO:PERSONA] ha posto in essere a Modena nel 2008 e quelle che, pur omogenee, sono state realizzate ad una distanza di tempo del tutto incompatibile con la dedotta anticipata ed unitaria programmazione e, per di più, in un'area assai distante dall'Emilia-Romagna.

Il provvedimento impugnato resiste senz'altro, sul punto, alle censure del ricorrente, che si esauriscono nella sterile riproposizione di argomenti — vedenti, in sostanza, sul costante impiego di modalità tipicamente mafiose e sulla destinazione dei reati a favorire un determinato sodalizio camorristico — dei quali il giudice dell'esecuzione ha tenuto debitamente conto, giungendo, nondimeno, a stimarne, in termini che, in quanto alieni da fratture razionali o profili di contraddittorietà, sfuggono al sindacato di legittimità, l'inidoneità a comprovare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della disciplina del reato continuato.

4. A conclusioni diverse deve, invece, pervenirsi in relazione al rapporto tra i reati accertati, rispettivamente con le sentenze indicati con i numeri 2), 3) e 4).

Al riguardo, va, invero, segnalato: che già il giudice della cognizione, con sentenza (n. 4) del 22 febbraio 2017, ha riconosciuto la continuazione tra il reato di tentata estorsione iL aggravata contestato in quel procedimento (commesso a Castevolturno tra la fine dell'estate ed il periodo natalizio del 2012) e quello di tentata estorsione aggravata contestato nel procedimento concluso con la sentenza n. 2 (commesso a Castelvolturno, Casal di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] tra marzo e maggio del 2012); che, nella stessa circostanza, il giudice della cognizione ha, invece, escluso la continuazione tra il reato di tentata estorsione aggravata contestato in quel procedimento (commesso a Castevolturno tra la fine dell'estate ed il periodo natalizio del 2012) e quelli di estorsione aggravata ed illecita concorrenza con minaccia o violenza contestati nel procedimento concluso con la sentenza n. 3 (commessi da dicembre 2012 a maggio 2013); che, successivamente, altro giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 6 giugno 2017, ha, tuttavia, riconosciuto la continuazione tra i reati accertati, rispettivamente con sentenze nn. 2)e 3).

Le circostanze di fatto testé segnalate — delle quali il provvedimento qui impugnato, nella parte propriamente motiva (pagg. 7-8) non ha tenuto conto alcuno — avrebbero imposto una specifica ed autonoma verifica, volta a comprendere se ed in quale misura la più recente decisione, id est l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del 6 giugno 2017, possa autorizzare una nuova, ulteriore delibazione in ordine alla riconducibilità dei reati accertati con le sentenze di cui ai numeri 2) e 3) al medesimo disegno criminose.

Ed invero, se, per un verso, il giudice della cognizione, con la sentenza del 22 febbraio 2017, è pervenuto a conclusioni di segno opposto in ordine alla continuazione tra il reato accertato in quella sede (la tentata estorsione aggravata commessa a Castevolturno tra la fine dell'estate ed il periodo natalizio del 2012) e, rispettivamente, quelli accertati con le sentenze nn. 2) e 3) — riconoscendo, in un caso, ed escludendo, nell'altro, la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen. — la successiva decisione del giudice dell'esecuzione, secondo cui i reati accertati nei procedimenti suggellati dalle sentenze nn. 2) e 3) sono stati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, ha finito, per altro verso, con il contraddire, quanto al complessivo rapporto tra i reati accertati con le sentenze nn. 2), 3) e 4), l'originaria statuizione del giudice della cognizione.

D'altro canto, se è vero che, ai sensi dell'art. 671, comma 1, cod. proc. pen., l'applicazione della disciplina del reato continuato in esecuzione è consentita «sempre che la stessa non sia stata esclusa del giudice della cognizione», non è men vero, al contempo, che la concreta — e senz'altro singolare — successione dei provvedimenti che vengono qui in rilievo ha determinato il sostanziale superamento della menzionata preclusione e la conseguente necessità, per il giudice chiamato, ancora ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., a rivalutare le relazioni tra i reati di cui alle sentenze nn. 2), 3) e 4), di compiere un'indagine che tenga conto di tutte le precedenti decisioni.

Tanto, in ossequio al consolidato e condiviso canone ermeneutico secondo cui «In tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, il giudice non può trascurare una precedente valutazione positiva operata, in fase di esecuzione, relativamente ad alcuni dei reati per i quali sia chiesta l'unificazione, potendo prescinderne solo previa dimostrazione dell'esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggetto della richiesta non possono essere ricondotti al delineato disegno» (Sez. 1, n. 6224 del 13/10/2023, dep. 2024, Ugolini, Rv. 285790 - 01; nello stesso senso, cfr. anche Sez. 1, n. 4716 del 08/1/2013, dep. 2014, Marinkovic, Rv. 258227 - 01).

In proposito, è utile, peraltro, ricordare che la preclusione derivante dal rigetto, in relazione a determinati reati, della richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato non opera qualora vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione (così, tra le altre, Sez. 1, n. 4761 del 25/10/2024, dep. 2025, D., Rv. 287553 - 01), in coerenza, del resto, con il carattere tendenzialmente «debole» del giudicato esecutivo (sul punto, cfr. anche Sez. 1, n. 44564 del 18/10/2019, Valentino, Rv. 277149 - 01).

5. Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, limitatamente al diniego della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze di cui ai punti 2), 3) e 4), con rinvio alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione (Corte cost., sent. n. 183 del 2013), per un nuovo giudizio che, libero nell'esito, sia emendato dal vizio riscontrato.

P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al diniego della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze di cui ai punti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, limitatamente al diniego della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze di cui ai punti 2), 3) e 4) ed il rigetto, nel resto, del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 25 luglio 2025 la Corte di appello di Bologna ha rigettato l'istanza, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta al riconoscimento del vincolo della continuazione, in executivis, tra i reati per cui egli è stato condannato con quattro separate sentenze. Il giudice dell'esecuzione ha, in proposito, indicato, in senso ostativo all'accoglimento della richiesta, sia l'amplissimo iato temporale tra le condotte criminose commesse nel 2008 e quelle successive di quattro o cinque anni — consumate, peraltro, in un diverso contesto territoriale — che l'insufficienza, nell'ottica dell'apprezzamento di una unitaria e preventiva ideazione, dell'avere l'istante agito, volta per volta, su input provenienti dal cugino e della costante applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] brio, ricorso per cassazione affidato a tre motivi, che possono essere congiuntamente esposti, con i quali denuncia violazione di legge e vizio di motivazione sul rilievo dell'omessa considerazione del pregresso riconoscimento, da parte di altri giudici, di cognizione ed esecuzione, della continuazione tra alcuni dei reati accertati con le sentenze indicate con i numeri 2), 3) e 4), giustificato da elementi di fatto che, rettamente intesi, avrebbero dovuto condurre all'unificazione, nei termini prospettati, di tutti i reati indicati o, quantomeno, di quelli accertati con le sentenze nn. 2), 3) e 4). 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, limitatamente al diniego della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze di cui ai punti 2), 3) e 4) ed il rigetto, nel resto, del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è solo parzialmente fondato. 2. Preliminarmente, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità, con riferimento al vincolo della continuazione in sede di esecuzione, ha individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria, da parte del singolo agente, di una pluralità di condotte illecite, stabilendo che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato per conseguire yn determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255156). Tale programma, a sua volta, non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita ispirata all'illecito, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950). La verifica di tale preordinazione — ritenuta meritevole di più benevolo trattamento sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anziché di spinte criminose indipendenti e reiterate — investendo l'inesplorabile interiorità psichica del soggetto, non può essere compiuta sulla base di indici meramente presuntivi ovvero di congetture processuali, essendo necessario dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione invocato siano stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso unitario (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596). Ne discende che «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in it , sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Non è, per converso, necessaria la concomitante ricorrenza di tutti i predetti indicatori, potendo l'unitarietà del disegno criminoso essere apprezzata anche al cospetto di soltanto alcuni di detti elementi, purché significativi (in questo senso cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098). L'accertamento di tali indici è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti.3. Tanto premesso sul piano dei principi, ritiene il Collegio che la Corte di appello di Bologna vi si sia scrupolosamente attenuta con riferimento alla relazione tra la condotta estorsiva che [OSCURATO:PERSONA] ha posto in essere a Modena nel 2008 e quelle che, pur omogenee, sono state realizzate ad una distanza di tempo del tutto incompatibile con la dedotta anticipata ed unitaria programmazione e, per di più, in un'area assai distante dall'Emilia-Romagna. Il provvedimento impugnato resiste senz'altro, sul punto, alle censure del ricorrente, che si esauriscono nella sterile riproposizione di argomenti — vedenti, in sostanza, sul costante impiego di modalità tipicamente mafiose e sulla destinazione dei reati a favorire un determinato sodalizio camorristico — dei quali il giudice dell'esecuzione ha tenuto debitamente conto, giungendo, nondimeno, a stimarne, in termini che, in quanto alieni da fratture razionali o profili di contraddittorietà, sfuggono al sindacato di legittimità, l'inidoneità a comprovare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della disciplina del reato continuato. 4. A conclusioni diverse deve, invece, pervenirsi in relazione al rapporto tra i reati accertati, rispettivamente con le sentenze indicati con i numeri 2), 3) e 4). Al riguardo, va, invero, segnalato: che già il giudice della cognizione, con sentenza (n. 4) del 22 febbraio 2017, ha riconosciuto la continuazione tra il reato di tentata estorsione iL aggravata contestato in quel procedimento (commesso a Castevolturno tra la fine dell'estate ed il periodo natalizio del 2012) e quello di tentata estorsione aggravata contestato nel procedimento concluso con la sentenza n. 2 (commesso a Castelvolturno, Casal di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] tra marzo e maggio del 2012); che, nella stessa circostanza, il giudice della cognizione ha, invece, escluso la continuazione tra il reato di tentata estorsione aggravata contestato in quel procedimento (commesso a Castevolturno tra la fine dell'estate ed il periodo natalizio del 2012) e quelli di estorsione aggravata ed illecita concorrenza con minaccia o violenza contestati nel procedimento concluso con la sentenza n. 3 (commessi da dicembre 2012 a maggio 2013); che, successivamente, altro giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 6 giugno 2017, ha, tuttavia, riconosciuto la continuazione tra i reati accertati, rispettivamente con sentenze nn. 2)e 3). Le circostanze di fatto testé segnalate — delle quali il provvedimento qui impugnato, nella parte propriamente motiva (pagg. 7-8) non ha tenuto conto alcuno — avrebbero imposto una specifica ed autonoma verifica, volta a comprendere se ed in quale misura la più recente decisione, id est l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del 6 giugno 2017, possa autorizzare una nuova, ulteriore delibazione in ordine alla riconducibilità dei reati accertati con le sentenze di cui ai numeri 2) e 3) al medesimo disegno criminose. Ed invero, se, per un verso, il giudice della cognizione, con la sentenza del 22 febbraio 2017, è pervenuto a conclusioni di segno opposto in ordine alla continuazione tra il reato accertato in quella sede (la tentata estorsione aggravata commessa a Castevolturno tra la fine dell'estate ed il periodo natalizio del 2012) e, rispettivamente, quelli accertati con le sentenze nn. 2) e 3) — riconoscendo, in un caso, ed escludendo, nell'altro, la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen. — la successiva decisione del giudice dell'esecuzione, secondo cui i reati accertati nei procedimenti suggellati dalle sentenze nn. 2) e 3) sono stati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, ha finito, per altro verso, con il contraddire, quanto al complessivo rapporto tra i reati accertati con le sentenze nn. 2), 3) e 4), l'originaria statuizione del giudice della cognizione. D'altro canto, se è vero che, ai sensi dell'art. 671, comma 1, cod. proc. pen., l'applicazione della disciplina del reato continuato in esecuzione è consentita «sempre che la stessa non sia stata esclusa del giudice della cognizione», non è men vero, al contempo, che la concreta — e senz'altro singolare — successione dei provvedimenti che vengono qui in rilievo ha determinato il sostanziale superamento della menzionata preclusione e la conseguente necessità, per il giudice chiamato, ancora ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., a rivalutare le relazioni tra i reati di cui alle sentenze nn. 2), 3) e 4), di compiere un'indagine che tenga conto di tutte le precedenti decisioni. Tanto, in ossequio al consolidato e condiviso canone ermeneutico secondo cui «In tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, il giudice non può trascurare una precedente valutazione positiva operata, in fase di esecuzione, relativamente ad alcuni dei reati per i quali sia chiesta l'unificazione, potendo prescinderne solo previa dimostrazione dell'esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggetto della richiesta non possono essere ricondotti al delineato disegno» (Sez. 1, n. 6224 del 13/10/2023, dep. 2024, Ugolini, Rv. 285790 - 01; nello stesso senso, cfr. anche Sez. 1, n. 4716 del 08/1/2013, dep. 2014, Marinkovic, Rv. 258227 - 01). In proposito, è utile, peraltro, ricordare che la preclusione derivante dal rigetto, in relazione a determinati reati, della richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato non opera qualora vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione (così, tra le altre, Sez. 1, n. 4761 del 25/10/2024, dep. 2025, D., Rv. 287553 - 01), in coerenza, del resto, con il carattere tendenzialmente «debole» del giudicato esecutivo (sul punto, cfr. anche Sez. 1, n. 44564 del 18/10/2019, Valentino, Rv. 277149 - 01). 5. Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, limitatamente al diniego della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze di cui ai punti 2), 3) e 4), con rinvio alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione (Corte cost., sent. n. 183 del 2013), per un nuovo giudizio che, libero nell'esito, sia emendato dal vizio riscontrato. P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al diniego della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze di cui ai punti
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