CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2024
Cassazione n. 03585/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo è genericamente formulato e comunque contiene riferimento a temi, come quello dell'imputabilità che non risultano pertinenti in relazione alla presente vicenda, fermo restando che è prospettato un vizio di motivazione in assenza di qualsivoglia confronto con la motivazione della sentenza impugnata che dà conto delle ragioni per cui era stata respinta la doglianza formulata in sede di appello; Ritenuto che il secondo motivo non è consentito e comunque manifestamente infondato in relazione al tema della continuazione con reato separatamente giudicato, in quanto la Corte non ha disatteso il profilo legato allo stato della ricorrente, ma lo ha reputato insufficiente, a fronte del lasso di tempo e della disomogeneità tra i reati in ordine ai quali si invocava il vincolo della continuazione; Ritenuto che il terzo motivo è volto ad un diverso giudizio di merito in ordine alle attenuanti generiche, che la Corte ha non arbitrariamente negato sulla base del dato personologico e dei precedenti da cui la ricorrente è gravata; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]