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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 aprile 2023

Cassazione n. 22522/2023

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Consigliere - Rel.

ORDINANZA sul ricorso 20155/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con elezione di domiciliodigitale, Pec: -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di Lavoro, [OSCURATO:PERSONA] del Cassinate, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 2018 Srl; -intimati - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, (quale mandataria della [OSCURATO:SOCIETA].), rappresentata e difesa dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D’AGUANNO, in via [OSCURATO:PERSONA] 36 Pec: -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in via Benaco, 15 Pec: -controricorrente - avverso la sentenza n. 3670/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che.

La società [OSCURATO:PERSONA] srl, allegando di essere creditrice della società [OSCURATO:PERSONA] co. snc per la fornitura di merce e per la complessiva somma di € 37.162,72, convenne in giudizio davanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nonché il fratello [OSCURATO:PERSONA] e la cognata [OSCURATO:PERSONA], per sentir dichiarare la simulazione di un atto di vendita con cui la prima aveva trasferito al fratello e alla cognata, per la quotadi un mezzo ciascuno, la proprietà di una serie di unità immobiliari; in via subordinata chiese di dichiarare l’inefficacia della predetta vendita ex art. 2901 c.c. nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]; i convenuti si costituirono in giudizio contestando il fondamento delle domande;si costituì, con intervento volontario , la Banca di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] allegando un proprio credito e chiedendo la declaratoria di inefficacia dell’atto anche nei propri confronti; a seguito di fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] il medesimo fallimento si costituì in giudizio facendo proprie le conclusioni della società attrice;il giudizio fu riunito ad altro promosso nei confronti degli stessi convenuti da un altro creditor e, [OSCURATO:PERSONA] del Cassinate; il Tribunale di Cassino accolse le domande dichiarando la nullità della scrittura privata del 14/1/2004 con la quale [OSCURATO:PERSONA], essendo debitrice sia nei confronti del fratello sia nei confronti della cognata, si era impegnata ad estinguere i debiti mediante emissione di n. 30 effetti cambiari con la previsione, qualora non fosse riuscita ad estinguere il debito secondo le scadenze stabilite, di trasferire i beni immobili di sua proprietà al fratello e alla cognata su semplice richiesta ai sensi dell’art. 1197 c.c.; a seguito di declaratoria di nullitàdella scrittura il Tribunale accolse la domanda di revoca dell’atto di cessione nei confronti del fallimento e delle banche, ritenendo che la cessione dei beni dalla [OSCURATO:PERSONA] al fratello e alla cognata integrassegli estremi del divieto di patto commissorio; a seguito di appello principale dei soccombenti e d incidentale del [OSCURATO:SOCIETA] e delle banche creditrici, la Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 18/5/2021, ha rigettato il gravame principale dichiarando assorbiti quelli incidentalied h a condannato gli appellanti in solido alla rifusione delle spese sostenute dalle parti appellate; per quanto ancora qui di interesse la Corte del gravame ha rigettato la tesi degli appellanti secondo la quale l’atto di vendita costituiva adempimento di un debito scaduto , in quanto non era stata fornita la prova della certa e necessaria strumentalità dell’atto dispositivo rispetto all’ adempimen to del debito scaduto ;affermò anche che l’esenzione di cui all’art. 2901, 3° co. c.c. non poteva valere per la datio in solutum, soggetta a revocatoria in presenza degli elementi oggettivo e soggettivo, quest’ultimosia in capo al debitore sia in capo ai terzi acquirenti;secondo la Corte i l fatto che la vendita avesse riguardato l’intero patrimonio del debitore era sufficiente ad integrare in re ipsa il presupposto della scientia damni del debitore e della partecipatio fraudis dei terzi acquirenti; avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi; hanno resistito con distinti controricorsi la [OSCURATO:SOCIETA] e per essa quale mandataria, la [OSCURATO:PERSONA] SpA e la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], acquirenti pro-solutodei crediti; ilricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale sussistendo i presupposti dei cui all’art. 380bis, 1° co. c.p.c., in vista della quale la ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] hanno depositato memoriaex art. 378 c.p.c.

Considerato che: con il primo motivo -violazione e falsa applicazione dell’art.1362 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 e 4 c.p.c. - la ricorrente censura la sentenza nella parte in cui la stessa ha fatto malgoverno dell’art. 1362, 1° co. c.c. nel non rilevare che l’intenzione comune delle parti, trasfusa nella scrittura privata del 14/1/2004 e desumibile anche dal loro comportamento successivo alla stipula, fosse quella di estinguere il rapporto obbligato rio esistente tra la [OSCURATO:PERSONA], il fratello e la cognata e non anche di recare pregiudizio alle ragioni creditorie; con il secondo motivo di ricorso -omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. -i ricorrenti lamentano l’omesso esame dell’integrale contenuto della scrittura privata del 14/1/2004 che , ove valorizzato, avrebbe indotto il giudice d’appello a riconoscere il carattere unicamente solutorio dell’atto di cessione compiuto nel settembre del 2006; con ilterzo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione dell’art. 2901, 3° co. c.c. in relazione all’art. 360, co. 1 nn. 3 e 4 c.p.c. – i ricorrenti lamentano che la impugnata sentenza ha omesso di applicare l’esenzione di cui all’art. 2901, co. 3 c.c.; i tre motivi fanno tutti riferimento alla medesima prospettazione difensiva, sempre sostenuta dalla ricorrente, secondo cui l’atto di vendita costituiva adempimento di un debito scaduto in quanto tale non soggetto a revocatoria; sono inammissibili per plurimi e distinti profili; innanzitutto in quanto nessuno dei motivi attinge la ratio decidendi della impugnata sentenza, secondo cui era mancata la prova che l’atto dispositivo fosse il solo strumento per realizzare l’adempimento del debito scaduto di cui alla scrittura privata del 14/1/2004 e che le modalità concrete non potessero essere se non quelle dell’atto sottoposto a revocatoria; in secondo luogo le censure hanno tutte natura fattuale e sono volte ad evocare da parte di questa Corte un riesame nel merito delle questioni decise con una cd.

“doppia conforme”che preclude, ai sensi dell’art. 348 ter, IV co. c.p.c. il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. ; con il quarto motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione dell’art. 2901, 1° co. n. 2 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.- la ricorrente censura il capo di sentenza (p. 26) che ha ritenuto, ai fini dell’aspetto soggettivo dell’accipiens, la sola conoscenza generica del pregiudizio che l’atto può arrecare ai creditori e che, nel caso di vendita contestuale di una pluralità di beni del debitore, l’esistenza e la consapevolezza del debitore e del terzo acquirente possono ritenersi in re ipsa, incombendo sul debitore l’onere di dimostrare che il proprio patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore; il motivo è infondato,in quanto la sentenza è conforme al consolidato indirizzo di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità,secondo cui la vicinanza determinata dalla convivenza e dal rapporto familiare tra il disponente e l’acquirente è elemento sufficiente ex se a fondare la prova presuntiva della partecipatio fraudis del terzo, laddove tale vincolo renda estr e mamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente(Cass. 3, n. 161 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass., 6-3, n. 10928 del 9/6/2020; Cass., 3, n. 1286 del 18/1/2019); e, come riferito, nel caso di vendita contestuale di tutti i beni del debitore l’esistenza e la consapevolezza del debitore e del terzo acquirente possono ritenersi in re ipsa (Cass., 2, n. 7507 del 2/3/2007; Cass. 3, n. 18034 del 25/7/2013); conclusivamente il ricorso va rigettato; i ricorrenti vanno condannati a pagare, in favore di ciascuna parte controricorrente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare in favore di ciascuna parte controricorrente le spese del giudizio di cassazione liquidate in € 5.600 (oltre € 200 per esborsi), più accessori e spese generali al 15%; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Consigliere - Rel. ORDINANZA sul ricorso 20155/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con elezione di domiciliodigitale, Pec: -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di Lavoro, [OSCURATO:PERSONA] del Cassinate, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 2018 Srl; -intimati - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, (quale mandataria della [OSCURATO:SOCIETA].), rappresentata e difesa dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D’AGUANNO, in via [OSCURATO:PERSONA] 36 Pec: -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in via Benaco, 15 Pec: -controricorrente - avverso la sentenza n. 3670/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che. La società [OSCURATO:PERSONA] srl, allegando di essere creditrice della società [OSCURATO:PERSONA] co. snc per la fornitura di merce e per la complessiva somma di € 37.162,72, convenne in giudizio davanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nonché il fratello [OSCURATO:PERSONA] e la cognata [OSCURATO:PERSONA], per sentir dichiarare la simulazione di un atto di vendita con cui la prima aveva trasferito al fratello e alla cognata, per la quotadi un mezzo ciascuno, la proprietà di una serie di unità immobiliari; in via subordinata chiese di dichiarare l’inefficacia della predetta vendita ex art. 2901 c.c. nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]; i convenuti si costituirono in giudizio contestando il fondamento delle domande;si costituì, con intervento volontario , la Banca di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] allegando un proprio credito e chiedendo la declaratoria di inefficacia dell’atto anche nei propri confronti; a seguito di fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] il medesimo fallimento si costituì in giudizio facendo proprie le conclusioni della società attrice;il giudizio fu riunito ad altro promosso nei confronti degli stessi convenuti da un altro creditor e, [OSCURATO:PERSONA] del Cassinate; il Tribunale di Cassino accolse le domande dichiarando la nullità della scrittura privata del 14/1/2004 con la quale [OSCURATO:PERSONA], essendo debitrice sia nei confronti del fratello sia nei confronti della cognata, si era impegnata ad estinguere i debiti mediante emissione di n. 30 effetti cambiari con la previsione, qualora non fosse riuscita ad estinguere il debito secondo le scadenze stabilite, di trasferire i beni immobili di sua proprietà al fratello e alla cognata su semplice richiesta ai sensi dell’art. 1197 c.c.; a seguito di declaratoria di nullitàdella scrittura il Tribunale accolse la domanda di revoca dell’atto di cessione nei confronti del fallimento e delle banche, ritenendo che la cessione dei beni dalla [OSCURATO:PERSONA] al fratello e alla cognata integrassegli estremi del divieto di patto commissorio; a seguito di appello principale dei soccombenti e d incidentale del [OSCURATO:SOCIETA] e delle banche creditrici, la Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 18/5/2021, ha rigettato il gravame principale dichiarando assorbiti quelli incidentalied h a condannato gli appellanti in solido alla rifusione delle spese sostenute dalle parti appellate; per quanto ancora qui di interesse la Corte del gravame ha rigettato la tesi degli appellanti secondo la quale l’atto di vendita costituiva adempimento di un debito scaduto , in quanto non era stata fornita la prova della certa e necessaria strumentalità dell’atto dispositivo rispetto all’ adempimen to del debito scaduto ;affermò anche che l’esenzione di cui all’art. 2901, 3° co. c.c. non poteva valere per la datio in solutum, soggetta a revocatoria in presenza degli elementi oggettivo e soggettivo, quest’ultimosia in capo al debitore sia in capo ai terzi acquirenti;secondo la Corte i l fatto che la vendita avesse riguardato l’intero patrimonio del debitore era sufficiente ad integrare in re ipsa il presupposto della scientia damni del debitore e della partecipatio fraudis dei terzi acquirenti; avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi; hanno resistito con distinti controricorsi la [OSCURATO:SOCIETA] e per essa quale mandataria, la [OSCURATO:PERSONA] SpA e la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], acquirenti pro-solutodei crediti; ilricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale sussistendo i presupposti dei cui all’art. 380bis, 1° co. c.p.c., in vista della quale la ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] hanno depositato memoriaex art. 378 c.p.c. Considerato che: con il primo motivo -violazione e falsa applicazione dell’art.1362 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 e 4 c.p.c. - la ricorrente censura la sentenza nella parte in cui la stessa ha fatto malgoverno dell’art. 1362, 1° co. c.c. nel non rilevare che l’intenzione comune delle parti, trasfusa nella scrittura privata del 14/1/2004 e desumibile anche dal loro comportamento successivo alla stipula, fosse quella di estinguere il rapporto obbligato rio esistente tra la [OSCURATO:PERSONA], il fratello e la cognata e non anche di recare pregiudizio alle ragioni creditorie; con il secondo motivo di ricorso -omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. -i ricorrenti lamentano l’omesso esame dell’integrale contenuto della scrittura privata del 14/1/2004 che , ove valorizzato, avrebbe indotto il giudice d’appello a riconoscere il carattere unicamente solutorio dell’atto di cessione compiuto nel settembre del 2006; con ilterzo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione dell’art. 2901, 3° co. c.c. in relazione all’art. 360, co. 1 nn. 3 e 4 c.p.c. – i ricorrenti lamentano che la impugnata sentenza ha omesso di applicare l’esenzione di cui all’art. 2901, co. 3 c.c.; i tre motivi fanno tutti riferimento alla medesima prospettazione difensiva, sempre sostenuta dalla ricorrente, secondo cui l’atto di vendita costituiva adempimento di un debito scaduto in quanto tale non soggetto a revocatoria; sono inammissibili per plurimi e distinti profili; innanzitutto in quanto nessuno dei motivi attinge la ratio decidendi della impugnata sentenza, secondo cui era mancata la prova che l’atto dispositivo fosse il solo strumento per realizzare l’adempimento del debito scaduto di cui alla scrittura privata del 14/1/2004 e che le modalità concrete non potessero essere se non quelle dell’atto sottoposto a revocatoria; in secondo luogo le censure hanno tutte natura fattuale e sono volte ad evocare da parte di questa Corte un riesame nel merito delle questioni decise con una cd. “doppia conforme”che preclude, ai sensi dell’art. 348 ter, IV co. c.p.c. il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. ; con il quarto motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione dell’art. 2901, 1° co. n. 2 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.- la ricorrente censura il capo di sentenza (p. 26) che ha ritenuto, ai fini dell’aspetto soggettivo dell’accipiens, la sola conoscenza generica del pregiudizio che l’atto può arrecare ai creditori e che, nel caso di vendita contestuale di una pluralità di beni del debitore, l’esistenza e la consapevolezza del debitore e del terzo acquirente possono ritenersi in re ipsa, incombendo sul debitore l’onere di dimostrare che il proprio patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore; il motivo è infondato,in quanto la sentenza è conforme al consolidato indirizzo di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità,secondo cui la vicinanza determinata dalla convivenza e dal rapporto familiare tra il disponente e l’acquirente è elemento sufficiente ex se a fondare la prova presuntiva della partecipatio fraudis del terzo, laddove tale vincolo renda estr e mamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente(Cass. 3, n. 161 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass., 6-3, n. 10928 del 9/6/2020; Cass., 3, n. 1286 del 18/1/2019); e, come riferito, nel caso di vendita contestuale di tutti i beni del debitore l’esistenza e la consapevolezza del debitore e del terzo acquirente possono ritenersi in re ipsa (Cass., 2, n. 7507 del 2/3/2007; Cass. 3, n. 18034 del 25/7/2013); conclusivamente il ricorso va rigettato; i ricorrenti vanno condannati a pagare, in favore di ciascuna parte controricorrente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare in favore di ciascuna parte controricorrente le spese del giudizio di cassazione liquidate in € 5.600 (oltre € 200 per esborsi), più accessori e spese generali al 15%; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a
Sentenza Cassazione n. 22522/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris