CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 settembre 2025
Cassazione n. 26439/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del tribunale di Novara del 02/12/2025; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; Udito il difensore dell'indagato avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza di cui in epigrafe, il tribunale di Novara condannava [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 16 comma 1 del Dlgs. 133/09 per avere, quale Presidente del Consiglio di amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA]., immesso sul mercato giotatipli in plastica non conformi alle condizioni previste in rapporto a talune sostanze (ftalati) indicate nel capo di imputazione.2. Avverso la sentenza suindicata, propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, che solleva quattro motivi di impugnazione. 3. Deduce, con il primo, vizi di violazione di legge e di motivazione, per aver il tribunale rinvenuto la colpa dell'imputato senza indicare la regola cautelare violata né dimostrare l'efficacia innpeditiva della condotta alternativa lecita. 4. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione per la rilevata responsabilità, nonostante si dia atto in motivazione della esistenza e attuazione di un sistema di controlli sulla conformità dei prodotti importati. Con conseguente vizio di contraddittorietà. 5. Con il terzo motivo deduce il travisamento della prova documentale per avere il tribunale sostenuto la mancata produzione di analisi del lotto A22624 in contestazione, come di altri lotti, al contrario prodotte alla udienza del 23.9.2025. 6. Con il quarto motivo rappresenta vizi di motivazione laddove si è richiamato un precedente di legittimità che se correttamente applicato avrebbe dovuto condurre ad un esito assolutorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo ed il secondo, siccome afferiscono alla ricostruzione della condotta dell'imputato, sono omogenei e devono esaminarsi congiuntamente. Essi appaiono inammissibili. In sentenza il tribunale ha spiegato come in relazione al lotto di Giocattoli "i Gommolosi cani" n. A22624, nel novembre del 2023 siano emersi dati dimostrativi della presenza di ftalati a seguito di relativo campionamento e analisi, svolti dalla ASL di Novara. La revisione di analisi presso l'[OSCURATO:PERSONA] della Sanità di Roma aveva confermato l'esito. Si dà poi atto del meccanismo di controllo dimostrato dalla società del ricorrente per i prodotti importati dalla società estera Star e poi immessi sul mercato da [OSCURATO:SOCIETA]., come I Gommolosi in questione; meccanismo consistente nella effettuazione prima della consegna, di analisi da parte della società produttrice Star81, controllata dalla Globo, mediante il laboratorio Intertek. Tanto precisato, il tribunale, dato atto dell'incontestata presenza di ftalati in ordine al lotto di giocattoli I Gommolosi cani, di cui al capo di imputazione, 2ha rilevato la sussistenza della contravvenzione anche per la ritenuta esistenza dell'elemento soggettivo della colpa, nonostante un tendenziale sistema di previ test effettuati anteriormente alla importazione di giocattoli da Globo, e realizzati dalla società esportatrice Star81. In particolare, la colpa è stata rinvenuta a fronte della circostanza per cui, rispetto al lotto in questione già citato, sono emersi controlli di Intertek solo del 2020 e del 2022 (rispetto a fatti e giocattoli della fine del 2023), senza altri controlli rispetto a tale ultimo periodo sul medesimo lotto, eventualmente anche realizzati dal ricorrente in Italia ( cfr. pag. 5) e di esito idoneo ad escludere la presenza di ftalati; così da rilevarsi, coerentemente e ragionevolmente, come l'imputato, in posizione apicale e con ruolo di garanzia all'interno della Globo, non abbia tenuto una condotta diligente e prudente nonostante la dimostrazione della esistenza di analisi pur effettuate sul lotto di giocattoli in parola, ma risalenti a periodi di tempo diversi da quello di interesse ( 2020 e 2022) . Ciò in quanto, a fronte di ben 4 Gommolosi su 5 contenenti ftalati, e dunque, a fronte di una percentuale elevata di giocattoli recanti sostanze ritenute pregiudizievoli per la salute, i giudici hanno ricavato, in maniera del tutto estranea ad alcun vizio di "manifesta" illogicità ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., l'insufficienza delle modalità programmate dalla Globo per evitare che i prodotti dalla stessa commercializzati presentassero una composizione chimica non conforme ai parametri vigenti in Italia. Tanto più a fronte di una espressa vendita dei prodotti con dizione dal carattere del tutto assoluto ed escludente tali sostanze, come tale estremamente responsabilizzante assieme alla stessa portata della normativa sul punto, quale quella "senza ftalati". Accanto, dunque, alla corretta individuazione sul p"o colposo delle caratteristiche del soggetto di riferimento, quale l'essere in posizioni di vertice, con relativi indiscutibili poteri organizzativi, il giudice ha anche proceduto alla chiara individuazione della condotta cautelare di prudenza e diligenza dovuta, rilevata in termini di controlli preventivi su tutti i prodotti commercializzati (del resto intrinsecamente confermata dalla esistenza di controlli interni al sistema delle società citate, ancorchè rivelatisi inadeguati); ha altresì anche specificato le modalità di espletamento - smentendo del tutto la censura qui proposta sul tema dalla difesa - rappresentando, con indubbia portata sull'efficacia impeditiva dell'evento, la necessità di controlli "capillari e frequenti sia circa la scelta dei materiali utilizzati in fase di produzione dei giocattoli sia circa l'esecuzione delle analisi chimiche sui prodotti finiti". Si tratta di argomentazioni in linea con indirizzi di legittimità per cui: 3- la titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell'evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto - come nel caso di specie - sia della sussistenza della violazione - da parte del garante - di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento dannoso (Sez. 4, n. 21554 del 05/05/2021„ Rv. 281334 - 01); - ai fini della configurabilità della responsabilità per colpa per la mancata attuazione di una misura atta a eliminare una situazione di rischio, non occorre che l'agente abbia conoscenza della situazione di pericolo e della regola cautelare da adottare, essendo sufficiente la loro conoscibilità, e rilevando l'ignoranza incolpevole soltanto della prima, in quanto l'errore sulla regola cautelare non integra errore sul fatto. (Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Rv. 281997 - 15); - In tema di colpa generica, il giudice deve indicare la regola cautelare violata preesistente al fatto, e quindi quale sia - sulla base della diligenza, prudenza e perizia - in concreto ed "ex ante" il comportamento doveroso prescritto.(Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Rv. 281997 - 17); - In tema di colpa, la valutazione in ordine alla prevedibilità dell'evento va compiuta avendo riguardo anche alla concreta capacità dell'agente di uniformarsi alla regola cautelare in ragione delle sue specifiche qualità personali, in relazione alle quali va individuata la specifica classe di agente modello di riferimento. (Sez. 4, n. 9745 del 12/11/2020, dep. 2021„ Rv. 280696 - 01) 2. Riguardo al terzo motivo, in tema di travisamento della prova, deve rilevarsi anche per esso la manifesta infondatezza. Non può condividersi la tesi per cui il tribunale avrebbe sostenuto la mancata produzione di analisi del lotto A22624 in contestazione, come di altri lotti, al contrario prodotte alla udienza del 23.9.2025. Invero, alla luce del riassunto di analisi prodotte alla udienza del 23.9.2025, di cui all'allegato 2, emerge conferma dell'assunto del tribunale. Circa il lotto A22624 qui in parola, emerge la produzione di report di analisi di Intertek del 2020 ( pag 1) ed altro del 2022 ( pag. 2) come rilevato dal giudice; poi seguono dati su lotti per i "Gommolosi cani" diversi da quello in esame ( pag. 3,) citazioni di analisi di un organismo pubblico di controllo non riferibili al lotto in questione ( pag3), di un controllo di Asl del 2022 relativo al lotto in questione ( quindi non di controlli interni alle società), riferimenti ad analisi 4pubbliche di lotti diversi ( pag 5 e ss.) o ad analisi interne per lotti differenti da quello in esame ( pag. 7, 8 , 9 ), o ancora ad analisi pubbliche ma su indeterminati lotti di "giocattoli" di Globo o su lotti dei "i Gommolosi" sempre non corrispondenti a quello in esame (pag 10, 11, 12, 13,). E dati analoghi e quindi non conferenti sono citati anche nelle ulteriori pagine dell'allegato, sino alla fine ( pag. 22). 4. L'ultimo motivo è inammissibile non potendo innanzitutto la mera eventuale citazione non pertinente di un indirizzo giurisprudenziale, integrare di per sé alcun vizio di motivazione, che è tale solo per illogicità, mancanza o contraddittorietà. Peraltro, venendo in tal modo in rilievo il tema, più ampio, della motivazione giuridica, va ricordato che riguardo ad argomentazioni giuridiche queste ultime, come ha più volte sottolineato la Suprema Corte, o sono fondate e allora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) dà luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge; o sono infondate, e allora che il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all'art. 619 comma 1 cod. proc. pen. che consente di correggere, ove necessario, la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta (cfr. in tal senso Sez. 1, n. 49237 del 22/09/2016 Rv. 271451 - 01). Per concludere, l' adeguatezza della motivazione qui contestata come emerge alla luce delle precedenti considerazioni, ulteriormente smentisce ogni valida portata del motivo qui esaminato. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 5 P.Q.MDepositata in [OSCURATO:PERSONA],pui„MoNAP , Ulula 6