CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 novembre 2025
Cassazione n. 40003/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in relazione ai reati di cui all'art. 171- ter legge n. 633 del 1941 e 648 cod.pen. in relazione alla detenzione per la vendita di oltre 50 copie di supporti contenti opere d'autore abusivamente duplicati e privi del marzo SIAE. Recidiva specifica e reiterata. Accertato il 22/01/2016. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, deducendo il vizio di motivazione in relazione alla prova dell'abusiva duplicazione, dell'elemento soggettivo, della mancata esclusione della recidiva e del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, richiesta di declaratoria di prescrizione del reato. 3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per la proposizione di motivi generici e fattuali limitandosi il ricorrente a muovere censure di merito e una lettura alternativa, peraltro svolta in termini del tutto generici, degli elementi di prova in relazione alla detenzione dei supporti abusivamente duplicati, asserendo in via del tutto generica la duplicazione domestica in un contesto nel quale i giudici del merito hanno rilevato che a seguito di accesso nel proprio esercizio commerciale erano stati rivenuti i supporti con copertine duplicate e prive di marchio Siae, senza che l'imputato avesse giustificato la detenzione delle opere abusivamente duplicate e la domestiva duplicazione in assenza di strumenti necessari allo scopo. 4.11 secondo motivo di ricorso risulta inammissibile poiché il ricorrente non aveva devoluto la questione relativa all'applicazione della recidiva nell'atto di appello, come del resto risulta dal non contestato riepilogo dei motivi di ricorso, e dunque il motivo è inammissibile perché nuovo, mentre con riguardo al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la sentenza impugnata ha argomento l'assenza di elementi positivi di valutazione che non sono superati da contrarie deduzioni in un contesto nel quale l'imputato è gravato da precedenti penali. Infine, tenuto conto della recidiva ex art. 99(comma cod.pen. i reati non sono ad oggi prescritti (21/01/2026). 5. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA]