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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 luglio 2026

Cassazione n. 23573/2026

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contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] (rappresentata dalla sorella FrancescaPaola in forza di procura generale in atti), [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed attualmente domiciliati perlegge presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei nominatidifensori di fiducia;-controricorrenti-Numero registro generale 8602/2022Numero sezionale 1927/2026Numero di raccolta generale 23573/2026Data pubblicazione 20/07/2026avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BRESCIA n. 174/2022depositata il 11/03/2022.udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 maggio 2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eLodovica [OSCURATO:PERSONA] convenivano dinanzi al Tribunale di BresciaLuciano [OSCURATO:PERSONA], affittuario del fondo agricolo di loroproprietà, denominato [OSCURATO:PERSONA], sito in Orzivecchi, al fine disentir accertare la cessazione del contratto di affitto agrario alla datadel 10 novembre 2016 e, per l’effetto, ottenerne la condanna al rilasciodel fondo, nonché al pagamento del canone relativo all’annata agraria2015-2016 e dell’indennità per occupazione sine titulo per il periodosuccessivo.Si costituiva il Baiaguera, unitamente al figlio Matteo, eccependoin via preliminare, la pendenza di altro giudizio (R.G. n. 2018/2018)avente ad oggetto l’esercizio del diritto di prelazione e di riscatto sulmedesimo fondo; nel merito, l’infondatezza delle domande attoree.

Invia riconvenzionale, i due chiedevano la condanna al pagamentodell’indennità per le migliorie e le addizioni apportate al fondo.Nelle more del giudizio intervenivano [OSCURATO:PERSONA], AngeloRiccardo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], acquirenti del fondo inforza di atto del 28 dicembre 2017, subentrando nella posizione delleoriginarie proprietarie.Il Tribunale di Brescia, con ordinanza del 2018, disponeva lasospensione del processo in ragione della pendenza della causa aventead oggetto l’esercizio del diritto di prelazione.Le domande di prelazione e riscatto agrario proposte dai Baigueravenivano rigettate dal Tribunale di Brescia con sentenza n. 890/2019,confermata dalla Corte d’Appello di Brescia con sentenza n. 1149/2020Numero registro generale 8602/2022Numero sezionale 1927/2026Numero di raccolta generale 23573/2026Data pubblicazione 20/07/2026(non ancora passata in giudicato, pendendo ricorso presso questaCorte).A seguito della definizione del giudizio di appello nella primacausa, il presente giudizio veniva riassunto.Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 2331/2021, accertata lacessazione del contratto di affitto in data 10 novembre 2016,condannava i Baiguera al rilascio del fondo, nonché al pagamento delcanone e dell’indennità di occupazione, ponendo altresì a loro carico lespese di lite.Avverso tale decisione proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], alquale aderiva [OSCURATO:PERSONA].Si costituivano gli appellati per resistere al gravame.La Corte d’appello di Brescia, con sentenza n. 174/2022,confermando la sentenza impugnata, rigettava l’appello e condannavagli appellanti alle spese di lite.2.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e MatteoBaiguera hanno proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi.Hanno resistito con un unico controricorso [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Francesca RotaRampinelli, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i qualihanno più volte richiamato l’ordinanza n.1103/2021 con la qualequesta Corte, nella causa parallela, ha già ordinato la prosecuzione delgiudizio di rilascio, dichiarando non applicabile la sospensionenecessaria ex art. 295 c.p.c.Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnatoconclusioni scritte.I Difensori delle parti hanno depositato memoria a sostegno dellerispettive ragioni.La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro iltermine di giorni sessanta dalla decisione.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 8602/2022Numero sezionale 1927/2026Numero di raccolta generale 23573/2026Data pubblicazione 20/07/20261.Nella sentenza impugnata la Corte d’appello di Brescia, SezioneSpecializzata Agraria, con la sentenza n. 174/2022, rigettandol’impugnazione, ha confermato la decisione di primo grado e, inparticolare: a) ha ritenuto non necessaria la sospensione del processo(ex art. 295 c.p.c.) in attesa dell'esito della causa sul riscatto, rilevandola mancanza di analogia di presupposti e finalità tra i due giudizi; b) haaccertato che il contratto di affitto agrario è cessato il 10.11.2016,dichiarando pienamente efficaci gli accordi in deroga che fissavano talescadenza senza necessità di disdetta; c) ha rigettato la domandariconvenzionale dei Baiguera per indennizzo migliorie (quantificate inoltre 1,5 milioni di euro), ritenendo valida la rinuncia preventivacontenuta negli accordi, sottoscritti con l'assistenza dei rappresentantidi categoria; d) ha condannato i Baiguera al risarcimento danni ex art.96 c.p.c. per abuso del diritto di impugnazione.2.

Giova aggiungere che, successivamente all’introduzione delgiudizio di rilascio, che ha preceduto il presente giudizio di legittimitàe che reca numero R.G. 19858/2017, con atto di citazione notificato il2 febbraio 2018, gli odierni ricorrenti hanno promosso davanti alTribunale di Brescia il giudizio R.G. 2018/2018 per far valere il dirittodi prelazione e di riscatto agrario sul fondo "[OSCURATO:PERSONA]".Precisamente in quel giudizio, i Baiguera hanno chiesto: a) che venisseaccertato il loro diritto di riscattare il fondo, sostenendo di esserecoltivatori diretti e proprietari confinanti, oltre che affittuari del benestesso; b) che fosse annullato o comunque dichiarato inefficace ilcontratto di compravendita del 28 dicembre 2017, intercorso tra leRampinelli Rota e gli [OSCURATO:PERSONA] al prezzo di 3.100.000 euro; c) in viasubordinata, che fosse ad essi riconosciuto un indennizzo per migliorie,addizioni e ristrutturazioni eseguite negli anni sul fondo, quantificato incirca 1,5 milioni di euro.Il Tribunale di Brescia ha rigettato integralmente le domandedegli attori con la sentenza n. 890 del 29 marzo 2019.

Detta sentenzaNumero registro generale 8602/2022Numero sezionale 1927/2026Numero di raccolta generale 23573/2026Data pubblicazione 20/07/2026è stata confermata dalla Corte d'appello di Brescia, con sentenza n.1149/2020 (non ancora passata in giudicato, in quanto impugnata conricorso per cassazione, tuttora pendente).Orbene, inizialmente il processo di rilascio (che, si ribadisce, hapreceduto il presente giudizio di legittimità) è stato sospeso in attesadella definizione della causa n. 2018/2018.

Tuttavia, con l'ordinanza1103/2021, questa Corte ha ordinato la prosecuzione di quel giudizio,stabilendo che — a seguito delle sentenze di merito che avevanorigettato il riscatto — la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. nonfosse più applicabile, potendo il giudice del rilascio procedereautonomamente.3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] articolano inricorso tre motivi.

Precisamente:- con il primo motivo denunciano Violazione e/o falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360 Cod.

Proc. Civ. comma 1,n. 3, con riferimento all'art. 295 cod. proc. civ., avendo la corte diappello erroneamente respinto il diritto dei signori [OSCURATO:PERSONA] eBaiguera Matteo ad ottenere la sospensione del processo ex art. 295cod. proc. civ. , nella parte in cui la corte territoriale ha rigettatol’eccezione di sospensione necessaria, negando il rapporto dipregiudizialità tra il giudizio di rilascio e di riscatto agrario.

Osservanoche l’azione di riscatto, proposta in precedenza e ancora pendente,incideva retroattivamente sulla titolarità del fondo sostituendo ilriscattante al terzo acquirente e facendo venir meno la stessalegittimazione all’azione di rilascio;- con il secondo motivo denunciano Violazione di legge art.360 n. 3.

Con riferimento alla scadenza del contratto art. 1369 cod.civ., art. 1419 cod. civ., art. 4 Legge 203/82 nella parte in cui lacorte territoriale ha ritenuto cessato il rapporto di affitto agrario in data10 novembre 2016.

Sostengono che gli accordi successivi erano staticonclusi sulla base di un’erronea individuazione della scadenzaNumero registro generale 8602/2022Numero sezionale 1927/2026Numero di raccolta generale 23573/2026Data pubblicazione 20/07/2026originaria e che il contratto del 1988 già prevedeva alla prima scadenzal’applicazione della durata legale di quindici anni.

Osservano che taleerrore incideva sulla volontà delle parti e che, in corretta applicazionedelle norme imperative in materia agraria, la durata del rapporto siestendeva automaticamente sino al 2020;- con il terzo motivo denunciano Art. 360, primo comma, n.3), cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111Cost., nonché degli artt. 115, 116, 177, 187, 188, 189 e 244 cod. proc.civ. in riferimento alla mancata ammissione delle prove testimonialirichieste.

Violazione falsa applicazione dell’art. 45 l. n. 203/1982, 1326e 1350 c.c., con riferimento all’effettiva assistenza delle associazioni dicategoria , nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto valide leclausole contrattuali sul presupposto della loro mera sottoscrizioneformale da parte dei rappresentanti delle associazioni di categoria,senza accertare l’effettiva attività di assistenza prestata.

Sostengono,invero, che tali rappresentanti si limitavano ad apporre la propria firmasu contratti già predisposti, senza partecipare alle trattative néillustrare alle parti il contenuto e le conseguenze delle clausolederogatorie.

Lamentano, inoltre, l’omessa valutazione delle provetestimoniali richieste per dimostrale tale difetto di assistenza.4.

In primo luogo, va affermata l’inammissibilità del ricorso allaluce dei requisiti prescritti dall’art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. e,precisamente, per la macroscopica violazione del canone di chiarezzae sinteticità espositiva.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte: la“esposizione sommaria dei fatti” richiesta dall’art. 366, comma 1, n. 3,c.p.c., già nel testo anteriore alla novella del 2023, non può risolversiin una mera riproduzione degli atti processuali; il ricorso deveconsentire una chiara e sintetica comprensione della vicenda,funzionale alla individuazione delle censure proposte.

Il mancatorispetto dei canoni di chiarezza, sinteticità e selettività dell’esposizioneNumero registro generale 8602/2022Numero sezionale 1927/2026Numero di raccolta generale 23573/2026Data pubblicazione 20/07/2026si traduce in una violazione dei requisiti formali del ricorso, allorchérenda oscura l’individuazione delle questioni devolute e imponga allaCorte un’attività di ricostruzione autonoma della vicenda processuale.La conclusione va, a fortiori, ribadita dopo la novella del 2023,che ha rimarcato il necessario rispetto del requisito di contenuto-formadi chiarezza e sinteticità degli atti processuali e, quanto al ricorso, dellachiarezza nell’esposizione dei soli fatti essenziali e della chiarezza esinteticità nell’esposizione dei motivi di cassazione (da ultimo, Cass.28508/25; sull’irrilevanza del superamento dei limiti dimensionalistabiliti dal d.m. 110/23 nel solo caso in cui il ricorso sia comunquespecifico: Cass. 33933/25).Tanto si verifica nel caso di specie, nel quale la parte del ricorsodedicata allo svolgimento del processo si protrae per circa 40 pagine(su un totale di 94), risolvendosi in una riproduzione acritica di attiprocessuali e verbali di causa.

In altri termini, la modalità espositiva,adottata in ricorso, non si risolve in una sintesi funzionale, ma in unatrascrizione compilativa degli atti, con conseguente compromissionedella intelligibilità delle censure.Tale tecnica redazionale, definita “compilativa” o “perassemblaggio”, contravviene al dovere di operare una sintesi dei profilirilevanti di fatto e di diritto, riversando inammissibilmente su questaCorte l’onere di selezionare il materiale utile alla decisione e rendendodi fatto oscura l’individuazione delle questioni devolute.5.

Anche a prescindere dal rilievo che precede, il ricorso èinammissibile.5.1.

Manifestamente infondato (e, dunque, inammissibile) è ilprimo motivo, che concerne la pretesa violazione dell'art. 295 c.p.c.Secondo parte ricorrente, il presente giudizio, di rilascio del fondoper scadenza del contratto, avrebbe dovuto essere obbligatoriamentesospeso ai sensi dell’art. 295 c.p.c. in pendenza dell'azione di riscattoagrario, stante il rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica tra le dueNumero registro generale 8602/2022Numero sezionale 1927/2026Numero di raccolta generale 23573/2026Data pubblicazione 20/07/2026cause.

L'azione di riscatto, in tesi difensiva, avrebbe natura dichiarativacon effetti ex tunc, sicché l'eventuale accoglimento della stessacomporterebbe la sostituzione retroattiva del riscattante nellaposizione dell'acquirente fin dal momento dell'alienazione,determinando la perdita della qualità di affittuario e l'acquisto di quelladi proprietario.

Tale mutamento della qualifica soggettiva renderebbegiuridicamente incompatibile e logicamente contraddittoria unapronuncia di rilascio fondata su un rapporto agrario ormai estinto perconfusione tra le parti.L’assunto è errato.Occorre premettere che, in caso di contemporanea pendenza inrelazione ad uno stesso fondo di un giudizio di rilascio e di un giudiziodi riscatto (o di prelazione) agraria, quest’ultimo, sotto il profilo logico,ha indubbiamente carattere pregiudicante rispetto al primo:a) sia perché l'accertamento della proprietà in capo al riscattantecostituisce l'indispensabile antecedente della decisione sul rilascio, inquanto, ove il riscatto viene accolto, il riscattante è consideratoproprietario del fondo con effetto retroattivo (ovvero dalla data dellacompravendita tra il proprietario originario e il terzo);b) sia perché l'accoglimento del riscatto trasforma il conduttorein proprietario fin dal momento dell'alienazione, facendogli perderecontestualmente la veste di affittuario, con la conseguenza che il terzoacquirente perde la qualifica di locatore e non può più pretendere ilrilascio del fondo fondato su un contratto di affitto che, verso di lui, nonha più ragione di esistere;c) sia perché, senza la sospensione del rilascio, si correrebbe ilrischio di avere una sentenza che ordina lo sgombero del fondo per finelocazione e una successiva sentenza di riscatto che dichiara quelmedesimo soggetto proprietario del fondo fin da prima della scadenzadella locazione stessa.Numero registro generale 8602/2022Numero sezionale 1927/2026Numero di raccolta generale 23573/2026Data pubblicazione 20/07/2026Di riflesso, il giudizio pregiudicato è l'azione di rilascio del fondopromossa dal locatore/acquirente.

È questo il processo che deve (opuò) essere sospeso in attesa che si definisca la titolarità del bene nelgiudizio di riscatto.Tanto premesso, nel solco di quanto affermato da questa Cortecon l’ordinanza n. 1103/21 con la quale è stata ordinata laprosecuzione del giudizio di rilascio ed è stata esclusa la pregiudizialitànecessaria dopo due gradi di merito nella causa parallela, occorre quiribadire la differenza dei presupposti che legittimano la sospensionepregiudiziale prevista dall’art. 295 c.p.c. e quella facoltativa di cuiall’art. 337 c.p.c.La sospensione, disciplinata dall'art. 295 cod. proc. civ., è semprenecessaria, essendo finalizzata ad evitare il contrasto tra giudicati neicasi di pregiudizialità in senso stretto e presuppone altresì l'identitàdelle parti dei procedimenti; mentre la sospensione del processo exart. 337, secondo comma, cod. proc. civ. è solo facoltativa, perché puòessere disposta in presenza di un rapporto di pregiudizialità in sensolato tra la causa pregiudicante e quella pregiudicata, senza che lastatuizione assunta nella prima abbia effetto di giudicato nella seconda,né richiede che le parti dei due giudizi siano identiche.In particolare, salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sullacausa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica, cherichieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causapregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto dipregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenzanon passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato nonè doverosa, ma può essere disposta, ai sensi dell'art. 337 cod. proc.civ.Tanto si desume dall'interpretazione sistematica della disciplinadel processo, in cui un ruolo decisivo riveste l'art. 282 cod. proc. civ.,in base al quale: La sentenza di primo grado è provvisoriamenteNumero registro generale 8602/2022Numero sezionale 1927/2026Numero di raccolta generale 23573/2026Data pubblicazione 20/07/2026esecutiva tra le parti .

In altri termini, la statuizione contenuta nellasentenza di primo grado, essendo per legge provvisoriamenteesecutiva, qualifica la posizione delle parti in modo diverso rispetto allostato iniziale della lite, e giustifica che la causa pregiudicata (cioè quelladi rilascio) non debba più necessariamente essere sospesa, ma possaessere sospesa in attesa della definizione della causa pregiudicane(nella specie la causa di riscatto).In senso contrario non rileva la circostanza che il provvedimentodi sospensione sia stato adottato "fino al passaggio in giudicato".

Talepuntualizzazione, infatti, è tamquam non esset, dal momento che nonè nel potere del giudice che pronuncia la sospensione per pregiudizialitàancorare la durata della stessa ad un evento (il passaggio in giudicatodella sentenza che definisce il giudizio pregiudicante) diverso da quellostabilito dalla legge (la pubblicazione della sentenza che definisce ilprimo grado).Pertanto, correttamente le [OSCURATO:PERSONA] hanno adito ilTribunale per la riassunzione della causa, affinché lo stesso valutasse,sotto il diverso profilo dell'art. 337 cod. proc. civ., se ricorressero ipresupposti per disporre la prosecuzione del giudizio ovvero dovesseessere mantenuta la sospensione.Al rilievo che precede si aggiunge la considerazione che lasospensione facoltativa ex art. 337 comma 2 c.p.c. presuppone che ilgiudice di merito valuti la "plausibile controvertibilità" della sentenzapregiudicante: la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. presupponeun vincolo di dipendenza tecnica che non sussiste quando il giudice dimerito, nell'esercizio del potere discrezionale ex art. 337 c.p.c., ritienedi uniformarsi a una decisione di merito (nella causa di riscatto) giàintervenuta in due gradi di giudizio.Nel caso di specie, essendo già intervenute due sentenzeconformi di merito che avevano rigettato la domanda di riscatto, ladecisione della Corte territoriale di non sospendere è stata del tuttoNumero registro generale 8602/2022Numero sezionale 1927/2026Numero di raccolta generale 23573/2026Data pubblicazione 20/07/2026conforme al principio di economia processuale e, nel merito, èinsindacabile nella presente sede di legittimità.In definitiva, al riguardo, viene affermato il seguente principio didiritto: Quando tra due giudizi esiste un rapporto di pregiudizialità(come tra l'azione di riscatto e quella di rilascio) e la causapregiudicante è stata definita con una sentenza di merito, sebbeneancora non passata in giudicato, la sospensione del giudiziopregiudicato non è più obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c.

Neconsegue che il giudice del processo pregiudicato può solo valutare unasospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c., la quale richiedeun'espressa analisi della "plausibile controvertibilità" della decisione giàemessa .5.2.

Inammissibile è il secondo motivo che concerne il denunciatoerrore sulla scadenza contrattuale.Secondo parte ricorrente, la durata del rapporto dovrebberitenersi soggetta a rinnovazione legale sino al 10 novembre 2020 pereffetto di un errore essenziale di diritto contenuto nell'accordo del1999, che avrebbe recepito acriticamente una scadenza erronea fissatanel 2005.

L'interpretazione del contratto originario del 1988, cheprevedeva espressamente che alla scadenza il rapporto sarebbe stato"regolato dalle norme di legge allora in vigore", secondo partericorrente, imporrebbe l'applicazione della proroga legale di quindicianni ex art. 4 L. 203/82 a decorrere dal 2005.

Ai sensi del combinatodisposto degli artt. 1339 e 1419 c.c., le clausole dei successivi accordiintegrativi, che fissavano scadenze anteriori (2015 e 2016), sarebberonulle e dovrebbero essere sostituite automaticamente dalla duratalegale, essendo stato il consenso del conduttore viziato da una falsarappresentazione della reale stabilità del rapporto.L’inammissibilità del motivo consegue al fatto che entrambi igiudici di merito hanno sostanzialmente ritenuto che:Numero registro generale 8602/2022Numero sezionale 1927/2026Numero di raccolta generale 23573/2026Data pubblicazione 20/07/2026a) la volontà delle parti era chiaramente espressa negli accordiintegrativi del 2002, 2011 e 2015, che avevano fissato scadenzeautonome e definitive (fino al 10.11.2016);b) detti accordi costituivano manifestazioni autonome di volontànegoziale che avevano fissato scadenze definitive "a prescinderedall’originario contratto del 1999";c) pertanto, l'asserito errore del 1999 era da considerarsiassorbito e superato dalla successiva regolamentazione del rapporto.Trattasi di interpretazione dei contratti, che è un'indagine di fattoriservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità selogicamente motivata, come per l’appunto avviene nel caso di specie.5.3.

Inammissibile è anche il terzo motivo che concerne il difettodi assistenza sindacale.Secondo parte ricorrente, là dove la validità degli accordi inderoga ex art. 45 L. 203/82 richiede che l'assistenza delleorganizzazioni professionali si traduca in un'attività effettiva diconsulenza e indirizzo, volta a rendere la parte consapevole dellagravità delle rinunce sottoscritte, e non in una mera presenza formaleo firma del documento, la sentenza impugnata sarebbe incorsa in unvizio di motivazione e nella violazione del diritto di difesa per averrigettato le istanze istruttorie dirette a provare che i rappresentantisindacali non parteciparono alle trattative né illustrarono il contenutodel testo, limitandosi a una sottoscrizione "per adesione" di atti giàpredisposti dalla proprietà.

In assenza di un'assistenza sostanziale, leclausole di rinuncia preventiva all'indennità per migliorie e di derogaalla durata legale dovrebbero considerarsi nulle e improduttive dieffetti.Orbene, è indubbio che, secondo giurisprudenza consolidata diquesta Corte (cfr., tra le tante, Cass. n. 32016/2021) l'art. 45, primocomma, della legge n. 203 del 1982, che ha sostituito l'ultimo commadell'art. 23 legge 11 febbraio 1971 n. 11 - stabilendo con disposizioneNumero registro generale 8602/2022Numero sezionale 1927/2026Numero di raccolta generale 23573/2026Data pubblicazione 20/07/2026innovativa che sono validi gli accordi in deroga alle norme vigenti inmateria di contratti agrari, purché stipulati con la assistenza delleorganizzazioni professionali agricole - postula che il rappresentante dicategoria svolga un'attività effettiva di consulenza e di indirizzo e nonuna mera tacita presenza alla stipulazione del contratto.Senonché, contrariamente a quanto sosteneva parte ricorrente,anche a voler prescindere dal rilievo che la sottoscrizione deirappresentanti e il timbro dell'associazione garantiscono la regolaritàformale e sostanziale dell'atto ex art. 45 L. 203/82, nel caso di speciela corte di merito, a seguito di un accertamento in fatto, ha rilevato chetutti i documenti contrattuali non solo recavano le firme dei sindacati,ma contenevano clausole in cui le parti dichiaravano espressamente diessere state ritualmente assistite e informate dei propri diritti sindall'inizio ed ha conseguentemente ritenuto che tali dichiarazioni,avendo valore confessorio, rendevano superflua o inammissibile ex art.2722 c.c. una prova testimoniale volta a superare quanto dichiaratoper iscritto dalla parte stessa, mancando un'azione di annullamento pervizi del consenso adeguatamente circostanziata.Anche sotto tale profilo i giudici di merito hanno quindi compiutoun'indagine di fatto, che è ad essi riservata e che non è sindacabile insede di legittimità se logicamente motivata, come per l’appuntoavviene nel caso di specie.5.4.

Per le ragioni che precedono il ricorso va dichiaratoinammissibile.6.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, oltrealla condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute dallacontroparte, la declaratoria della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge edindicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n.4315).7.Numero registro generale 8602/2022Numero sezionale 1927/2026Numero di raccolta generale 23573/2026Data pubblicazione 20/07/20267.

La condotta processuale dei ricorrenti integra i presupposti perla condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art.96, comma 3, c.p.c.

Risulta infatti evidente l'intento puramentestrumentale e dilatorio dell'impugnazione, volta unicamente aprocrastinare il rilascio di un fondo che i Baiguera occupano sine tituloormai dal lontano 10 novembre 2016.

Tale finalità è resa palese dallariproposizione di censure inerenti alla sospensione del processo giàrisolte in senso sfavorevole ai ricorrenti da questa Suprema Corte conl'ordinanza n. 1103/2021, nonché dalla redazione di un ricorso di benottanta pagine, in palese violazione dei doveri di sinteticità e chiarezza.Tale abuso dello strumento processuale ha determinato uningiustificato ritardo nel soddisfacimento dei diritti delle proprietarie edegli acquirenti [OSCURATO:PERSONA], costretti a subire per un decenniol'occupazione abusiva del bene pur a fronte di plurime sentenze dirilascio.

P.Q.MLa Corte:- dichiara inammissibile il ricorso;- condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore di parteresistente, delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro7.800,00 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori dilegge; nonché al pagamento, sempre in favore di parte resistente,dell’ulteriore somma di euro 4.000,00, ai sensi dell’art. 96, comma 3,cod. proc. civ.;- ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 28 maggio 2026, nella camera di consigliodella Terza Sezione Civile.Numero registro generale 8602/2022Numero sezionale 1927/2026Numero di raccolta generale 23573/2026Data pubblicazione 20/07/2026Il PresidenteLina Rubino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] (rappresentata dalla sorella FrancescaPaola in forza di procura generale in atti), [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed attualmente domiciliati perlegge presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei nominatidifensori di fiducia;-controricorrenti-Numero registro generale 8602/2022Numero sezionale 1927/2026Numero di raccolta generale 23573/2026Data pubblicazione 20/07/2026avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BRESCIA n. 174/2022depositata il 11/03/2022.udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 maggio 2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eLodovica [OSCURATO:PERSONA] convenivano dinanzi al Tribunale di BresciaLuciano [OSCURATO:PERSONA], affittuario del fondo agricolo di loroproprietà, denominato [OSCURATO:PERSONA], sito in Orzivecchi, al fine disentir accertare la cessazione del contratto di affitto agrario alla datadel 10 novembre 2016 e, per l’effetto, ottenerne la condanna al rilasciodel fondo, nonché al pagamento del canone relativo all’annata agraria2015-2016 e dell’indennità per occupazione sine titulo per il periodosuccessivo.Si costituiva il Baiaguera, unitamente al figlio Matteo, eccependoin via preliminare, la pendenza di altro giudizio (R.G. n. 2018/2018)avente ad oggetto l’esercizio del diritto di prelazione e di riscatto sulmedesimo fondo; nel merito, l’infondatezza delle domande attoree. Invia riconvenzionale, i due chiedevano la condanna al pagamentodell’indennità per le migliorie e le addizioni apportate al fondo.Nelle more del giudizio intervenivano [OSCURATO:PERSONA], AngeloRiccardo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], acquirenti del fondo inforza di atto del 28 dicembre 2017, subentrando nella posizione delleoriginarie proprietarie.Il Tribunale di Brescia, con ordinanza del 2018, disponeva lasospensione del processo in ragione della pendenza della causa aventead oggetto l’esercizio del diritto di prelazione.Le domande di prelazione e riscatto agrario proposte dai Baigueravenivano rigettate dal Tribunale di Brescia con sentenza n. 890/2019,confermata dalla Corte d’Appello di Brescia con sentenza n. 1149/2020Numero registro generale 8602/2022Numero sezionale 1927/2026Numero di raccolta generale 23573/2026Data pubblicazione 20/07/2026(non ancora passata in giudicato, pendendo ricorso presso questaCorte).A seguito della definizione del giudizio di appello nella primacausa, il presente giudizio veniva riassunto.Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 2331/2021, accertata lacessazione del contratto di affitto in data 10 novembre 2016,condannava i Baiguera al rilascio del fondo, nonché al pagamento delcanone e dell’indennità di occupazione, ponendo altresì a loro carico lespese di lite.Avverso tale decisione proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], alquale aderiva [OSCURATO:PERSONA].Si costituivano gli appellati per resistere al gravame.La Corte d’appello di Brescia, con sentenza n. 174/2022,confermando la sentenza impugnata, rigettava l’appello e condannavagli appellanti alle spese di lite.2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e MatteoBaiguera hanno proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi.Hanno resistito con un unico controricorso [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Francesca RotaRampinelli, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i qualihanno più volte richiamato l’ordinanza n.1103/2021 con la qualequesta Corte, nella causa parallela, ha già ordinato la prosecuzione delgiudizio di rilascio, dichiarando non applicabile la sospensionenecessaria ex art. 295 c.p.c.Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnatoconclusioni scritte.I Difensori delle parti hanno depositato memoria a sostegno dellerispettive ragioni.La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro iltermine di giorni sessanta dalla decisione.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 8602/2022Numero sezionale 1927/2026Numero di raccolta generale 23573/2026Data pubblicazione 20/07/20261.Nella sentenza impugnata la Corte d’appello di Brescia, SezioneSpecializzata Agraria, con la sentenza n. 174/2022, rigettandol’impugnazione, ha confermato la decisione di primo grado e, inparticolare: a) ha ritenuto non necessaria la sospensione del processo(ex art. 295 c.p.c.) in attesa dell'esito della causa sul riscatto, rilevandola mancanza di analogia di presupposti e finalità tra i due giudizi; b) haaccertato che il contratto di affitto agrario è cessato il 10.11.2016,dichiarando pienamente efficaci gli accordi in deroga che fissavano talescadenza senza necessità di disdetta; c) ha rigettato la domandariconvenzionale dei Baiguera per indennizzo migliorie (quantificate inoltre 1,5 milioni di euro), ritenendo valida la rinuncia preventivacontenuta negli accordi, sottoscritti con l'assistenza dei rappresentantidi categoria; d) ha condannato i Baiguera al risarcimento danni ex art.96 c.p.c. per abuso del diritto di impugnazione.2. Giova aggiungere che, successivamente all’introduzione delgiudizio di rilascio, che ha preceduto il presente giudizio di legittimitàe che reca numero R.G. 19858/2017, con atto di citazione notificato il2 febbraio 2018, gli odierni ricorrenti hanno promosso davanti alTribunale di Brescia il giudizio R.G. 2018/2018 per far valere il dirittodi prelazione e di riscatto agrario sul fondo "[OSCURATO:PERSONA]".Precisamente in quel giudizio, i Baiguera hanno chiesto: a) che venisseaccertato il loro diritto di riscattare il fondo, sostenendo di esserecoltivatori diretti e proprietari confinanti, oltre che affittuari del benestesso; b) che fosse annullato o comunque dichiarato inefficace ilcontratto di compravendita del 28 dicembre 2017, intercorso tra leRampinelli Rota e gli [OSCURATO:PERSONA] al prezzo di 3.100.000 euro; c) in viasubordinata, che fosse ad essi riconosciuto un indennizzo per migliorie,addizioni e ristrutturazioni eseguite negli anni sul fondo, quantificato incirca 1,5 milioni di euro.Il Tribunale di Brescia ha rigettato integralmente le domandedegli attori con la sentenza n. 890 del 29 marzo 2019. Detta sentenzaNumero registro generale 8602/2022Numero sezionale 1927/2026Numero di raccolta generale 23573/2026Data pubblicazione 20/07/2026è stata confermata dalla Corte d'appello di Brescia, con sentenza n.1149/2020 (non ancora passata in giudicato, in quanto impugnata conricorso per cassazione, tuttora pendente).Orbene, inizialmente il processo di rilascio (che, si ribadisce, hapreceduto il presente giudizio di legittimità) è stato sospeso in attesadella definizione della causa n. 2018/2018. Tuttavia, con l'ordinanza1103/2021, questa Corte ha ordinato la prosecuzione di quel giudizio,stabilendo che — a seguito delle sentenze di merito che avevanorigettato il riscatto — la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. nonfosse più applicabile, potendo il giudice del rilascio procedereautonomamente.3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] articolano inricorso tre motivi. Precisamente:- con il primo motivo denunciano Violazione e/o falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360 Cod. Proc. Civ. comma 1,n. 3, con riferimento all'art. 295 cod. proc. civ., avendo la corte diappello erroneamente respinto il diritto dei signori [OSCURATO:PERSONA] eBaiguera Matteo ad ottenere la sospensione del processo ex art. 295cod. proc. civ. , nella parte in cui la corte territoriale ha rigettatol’eccezione di sospensione necessaria, negando il rapporto dipregiudizialità tra il giudizio di rilascio e di riscatto agrario. Osservanoche l’azione di riscatto, proposta in precedenza e ancora pendente,incideva retroattivamente sulla titolarità del fondo sostituendo ilriscattante al terzo acquirente e facendo venir meno la stessalegittimazione all’azione di rilascio;- con il secondo motivo denunciano Violazione di legge art.360 n. 3. Con riferimento alla scadenza del contratto art. 1369 cod.civ., art. 1419 cod. civ., art. 4 Legge 203/82 nella parte in cui lacorte territoriale ha ritenuto cessato il rapporto di affitto agrario in data10 novembre 2016. Sostengono che gli accordi successivi erano staticonclusi sulla base di un’erronea individuazione della scadenzaNumero registro generale 8602/2022Numero sezionale 1927/2026Numero di raccolta generale 23573/2026Data pubblicazione 20/07/2026originaria e che il contratto del 1988 già prevedeva alla prima scadenzal’applicazione della durata legale di quindici anni. Osservano che taleerrore incideva sulla volontà delle parti e che, in corretta applicazionedelle norme imperative in materia agraria, la durata del rapporto siestendeva automaticamente sino al 2020;- con il terzo motivo denunciano Art. 360, primo comma, n.3), cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111Cost., nonché degli artt. 115, 116, 177, 187, 188, 189 e 244 cod. proc.civ. in riferimento alla mancata ammissione delle prove testimonialirichieste. Violazione falsa applicazione dell’art. 45 l. n. 203/1982, 1326e 1350 c.c., con riferimento all’effettiva assistenza delle associazioni dicategoria , nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto valide leclausole contrattuali sul presupposto della loro mera sottoscrizioneformale da parte dei rappresentanti delle associazioni di categoria,senza accertare l’effettiva attività di assistenza prestata. Sostengono,invero, che tali rappresentanti si limitavano ad apporre la propria firmasu contratti già predisposti, senza partecipare alle trattative néillustrare alle parti il contenuto e le conseguenze delle clausolederogatorie. Lamentano, inoltre, l’omessa valutazione delle provetestimoniali richieste per dimostrale tale difetto di assistenza.4. In primo luogo, va affermata l’inammissibilità del ricorso allaluce dei requisiti prescritti dall’art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. e,precisamente, per la macroscopica violazione del canone di chiarezzae sinteticità espositiva.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte: la“esposizione sommaria dei fatti” richiesta dall’art. 366, comma 1, n. 3,c.p.c., già nel testo anteriore alla novella del 2023, non può risolversiin una mera riproduzione degli atti processuali; il ricorso deveconsentire una chiara e sintetica comprensione della vicenda,funzionale alla individuazione delle censure proposte. Il mancatorispetto dei canoni di chiarezza, sinteticità e selettività dell’esposizioneNumero registro generale 8602/2022Numero sezionale 1927/2026Numero di raccolta generale 23573/2026Data pubblicazione 20/07/2026si traduce in una violazione dei requisiti formali del ricorso, allorchérenda oscura l’individuazione delle questioni devolute e imponga allaCorte un’attività di ricostruzione autonoma della vicenda processuale.La conclusione va, a fortiori, ribadita dopo la novella del 2023,che ha rimarcato il necessario rispetto del requisito di contenuto-formadi chiarezza e sinteticità degli atti processuali e, quanto al ricorso, dellachiarezza nell’esposizione dei soli fatti essenziali e della chiarezza esinteticità nell’esposizione dei motivi di cassazione (da ultimo, Cass.28508/25; sull’irrilevanza del superamento dei limiti dimensionalistabiliti dal d.m. 110/23 nel solo caso in cui il ricorso sia comunquespecifico: Cass. 33933/25).Tanto si verifica nel caso di specie, nel quale la parte del ricorsodedicata allo svolgimento del processo si protrae per circa 40 pagine(su un totale di 94), risolvendosi in una riproduzione acritica di attiprocessuali e verbali di causa. In altri termini, la modalità espositiva,adottata in ricorso, non si risolve in una sintesi funzionale, ma in unatrascrizione compilativa degli atti, con conseguente compromissionedella intelligibilità delle censure.Tale tecnica redazionale, definita “compilativa” o “perassemblaggio”, contravviene al dovere di operare una sintesi dei profilirilevanti di fatto e di diritto, riversando inammissibilmente su questaCorte l’onere di selezionare il materiale utile alla decisione e rendendodi fatto oscura l’individuazione delle questioni devolute.5. Anche a prescindere dal rilievo che precede, il ricorso èinammissibile.5.1. Manifestamente infondato (e, dunque, inammissibile) è ilprimo motivo, che concerne la pretesa violazione dell'art. 295 c.p.c.Secondo parte ricorrente, il presente giudizio, di rilascio del fondoper scadenza del contratto, avrebbe dovuto essere obbligatoriamentesospeso ai sensi dell’art. 295 c.p.c. in pendenza dell'azione di riscattoagrario, stante il rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica tra le dueNumero registro generale 8602/2022Numero sezionale 1927/2026Numero di raccolta generale 23573/2026Data pubblicazione 20/07/2026cause. L'azione di riscatto, in tesi difensiva, avrebbe natura dichiarativacon effetti ex tunc, sicché l'eventuale accoglimento della stessacomporterebbe la sostituzione retroattiva del riscattante nellaposizione dell'acquirente fin dal momento dell'alienazione,determinando la perdita della qualità di affittuario e l'acquisto di quelladi proprietario. Tale mutamento della qualifica soggettiva renderebbegiuridicamente incompatibile e logicamente contraddittoria unapronuncia di rilascio fondata su un rapporto agrario ormai estinto perconfusione tra le parti.L’assunto è errato.Occorre premettere che, in caso di contemporanea pendenza inrelazione ad uno stesso fondo di un giudizio di rilascio e di un giudiziodi riscatto (o di prelazione) agraria, quest’ultimo, sotto il profilo logico,ha indubbiamente carattere pregiudicante rispetto al primo:a) sia perché l'accertamento della proprietà in capo al riscattantecostituisce l'indispensabile antecedente della decisione sul rilascio, inquanto, ove il riscatto viene accolto, il riscattante è consideratoproprietario del fondo con effetto retroattivo (ovvero dalla data dellacompravendita tra il proprietario originario e il terzo);b) sia perché l'accoglimento del riscatto trasforma il conduttorein proprietario fin dal momento dell'alienazione, facendogli perderecontestualmente la veste di affittuario, con la conseguenza che il terzoacquirente perde la qualifica di locatore e non può più pretendere ilrilascio del fondo fondato su un contratto di affitto che, verso di lui, nonha più ragione di esistere;c) sia perché, senza la sospensione del rilascio, si correrebbe ilrischio di avere una sentenza che ordina lo sgombero del fondo per finelocazione e una successiva sentenza di riscatto che dichiara quelmedesimo soggetto proprietario del fondo fin da prima della scadenzadella locazione stessa.Numero registro generale 8602/2022Numero sezionale 1927/2026Numero di raccolta generale 23573/2026Data pubblicazione 20/07/2026Di riflesso, il giudizio pregiudicato è l'azione di rilascio del fondopromossa dal locatore/acquirente. È questo il processo che deve (opuò) essere sospeso in attesa che si definisca la titolarità del bene nelgiudizio di riscatto.Tanto premesso, nel solco di quanto affermato da questa Cortecon l’ordinanza n. 1103/21 con la quale è stata ordinata laprosecuzione del giudizio di rilascio ed è stata esclusa la pregiudizialitànecessaria dopo due gradi di merito nella causa parallela, occorre quiribadire la differenza dei presupposti che legittimano la sospensionepregiudiziale prevista dall’art. 295 c.p.c. e quella facoltativa di cuiall’art. 337 c.p.c.La sospensione, disciplinata dall'art. 295 cod. proc. civ., è semprenecessaria, essendo finalizzata ad evitare il contrasto tra giudicati neicasi di pregiudizialità in senso stretto e presuppone altresì l'identitàdelle parti dei procedimenti; mentre la sospensione del processo exart. 337, secondo comma, cod. proc. civ. è solo facoltativa, perché puòessere disposta in presenza di un rapporto di pregiudizialità in sensolato tra la causa pregiudicante e quella pregiudicata, senza che lastatuizione assunta nella prima abbia effetto di giudicato nella seconda,né richiede che le parti dei due giudizi siano identiche.In particolare, salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sullacausa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica, cherichieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causapregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto dipregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenzanon passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato nonè doverosa, ma può essere disposta, ai sensi dell'art. 337 cod. proc.civ.Tanto si desume dall'interpretazione sistematica della disciplinadel processo, in cui un ruolo decisivo riveste l'art. 282 cod. proc. civ.,in base al quale: La sentenza di primo grado è provvisoriamenteNumero registro generale 8602/2022Numero sezionale 1927/2026Numero di raccolta generale 23573/2026Data pubblicazione 20/07/2026esecutiva tra le parti . In altri termini, la statuizione contenuta nellasentenza di primo grado, essendo per legge provvisoriamenteesecutiva, qualifica la posizione delle parti in modo diverso rispetto allostato iniziale della lite, e giustifica che la causa pregiudicata (cioè quelladi rilascio) non debba più necessariamente essere sospesa, ma possaessere sospesa in attesa della definizione della causa pregiudicane(nella specie la causa di riscatto).In senso contrario non rileva la circostanza che il provvedimentodi sospensione sia stato adottato "fino al passaggio in giudicato". Talepuntualizzazione, infatti, è tamquam non esset, dal momento che nonè nel potere del giudice che pronuncia la sospensione per pregiudizialitàancorare la durata della stessa ad un evento (il passaggio in giudicatodella sentenza che definisce il giudizio pregiudicante) diverso da quellostabilito dalla legge (la pubblicazione della sentenza che definisce ilprimo grado).Pertanto, correttamente le [OSCURATO:PERSONA] hanno adito ilTribunale per la riassunzione della causa, affinché lo stesso valutasse,sotto il diverso profilo dell'art. 337 cod. proc. civ., se ricorressero ipresupposti per disporre la prosecuzione del giudizio ovvero dovesseessere mantenuta la sospensione.Al rilievo che precede si aggiunge la considerazione che lasospensione facoltativa ex art. 337 comma 2 c.p.c. presuppone che ilgiudice di merito valuti la "plausibile controvertibilità" della sentenzapregiudicante: la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. presupponeun vincolo di dipendenza tecnica che non sussiste quando il giudice dimerito, nell'esercizio del potere discrezionale ex art. 337 c.p.c., ritienedi uniformarsi a una decisione di merito (nella causa di riscatto) giàintervenuta in due gradi di giudizio.Nel caso di specie, essendo già intervenute due sentenzeconformi di merito che avevano rigettato la domanda di riscatto, ladecisione della Corte territoriale di non sospendere è stata del tuttoNumero registro generale 8602/2022Numero sezionale 1927/2026Numero di raccolta generale 23573/2026Data pubblicazione 20/07/2026conforme al principio di economia processuale e, nel merito, èinsindacabile nella presente sede di legittimità.In definitiva, al riguardo, viene affermato il seguente principio didiritto: Quando tra due giudizi esiste un rapporto di pregiudizialità(come tra l'azione di riscatto e quella di rilascio) e la causapregiudicante è stata definita con una sentenza di merito, sebbeneancora non passata in giudicato, la sospensione del giudiziopregiudicato non è più obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. Neconsegue che il giudice del processo pregiudicato può solo valutare unasospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c., la quale richiedeun'espressa analisi della "plausibile controvertibilità" della decisione giàemessa .5.2. Inammissibile è il secondo motivo che concerne il denunciatoerrore sulla scadenza contrattuale.Secondo parte ricorrente, la durata del rapporto dovrebberitenersi soggetta a rinnovazione legale sino al 10 novembre 2020 pereffetto di un errore essenziale di diritto contenuto nell'accordo del1999, che avrebbe recepito acriticamente una scadenza erronea fissatanel 2005. L'interpretazione del contratto originario del 1988, cheprevedeva espressamente che alla scadenza il rapporto sarebbe stato"regolato dalle norme di legge allora in vigore", secondo partericorrente, imporrebbe l'applicazione della proroga legale di quindicianni ex art. 4 L. 203/82 a decorrere dal 2005. Ai sensi del combinatodisposto degli artt. 1339 e 1419 c.c., le clausole dei successivi accordiintegrativi, che fissavano scadenze anteriori (2015 e 2016), sarebberonulle e dovrebbero essere sostituite automaticamente dalla duratalegale, essendo stato il consenso del conduttore viziato da una falsarappresentazione della reale stabilità del rapporto.L’inammissibilità del motivo consegue al fatto che entrambi igiudici di merito hanno sostanzialmente ritenuto che:Numero registro generale 8602/2022Numero sezionale 1927/2026Numero di raccolta generale 23573/2026Data pubblicazione 20/07/2026a) la volontà delle parti era chiaramente espressa negli accordiintegrativi del 2002, 2011 e 2015, che avevano fissato scadenzeautonome e definitive (fino al 10.11.2016);b) detti accordi costituivano manifestazioni autonome di volontànegoziale che avevano fissato scadenze definitive "a prescinderedall’originario contratto del 1999";c) pertanto, l'asserito errore del 1999 era da considerarsiassorbito e superato dalla successiva regolamentazione del rapporto.Trattasi di interpretazione dei contratti, che è un'indagine di fattoriservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità selogicamente motivata, come per l’appunto avviene nel caso di specie.5.3. Inammissibile è anche il terzo motivo che concerne il difettodi assistenza sindacale.Secondo parte ricorrente, là dove la validità degli accordi inderoga ex art. 45 L. 203/82 richiede che l'assistenza delleorganizzazioni professionali si traduca in un'attività effettiva diconsulenza e indirizzo, volta a rendere la parte consapevole dellagravità delle rinunce sottoscritte, e non in una mera presenza formaleo firma del documento, la sentenza impugnata sarebbe incorsa in unvizio di motivazione e nella violazione del diritto di difesa per averrigettato le istanze istruttorie dirette a provare che i rappresentantisindacali non parteciparono alle trattative né illustrarono il contenutodel testo, limitandosi a una sottoscrizione "per adesione" di atti giàpredisposti dalla proprietà. In assenza di un'assistenza sostanziale, leclausole di rinuncia preventiva all'indennità per migliorie e di derogaalla durata legale dovrebbero considerarsi nulle e improduttive dieffetti.Orbene, è indubbio che, secondo giurisprudenza consolidata diquesta Corte (cfr., tra le tante, Cass. n. 32016/2021) l'art. 45, primocomma, della legge n. 203 del 1982, che ha sostituito l'ultimo commadell'art. 23 legge 11 febbraio 1971 n. 11 - stabilendo con disposizioneNumero registro generale 8602/2022Numero sezionale 1927/2026Numero di raccolta generale 23573/2026Data pubblicazione 20/07/2026innovativa che sono validi gli accordi in deroga alle norme vigenti inmateria di contratti agrari, purché stipulati con la assistenza delleorganizzazioni professionali agricole - postula che il rappresentante dicategoria svolga un'attività effettiva di consulenza e di indirizzo e nonuna mera tacita presenza alla stipulazione del contratto.Senonché, contrariamente a quanto sosteneva parte ricorrente,anche a voler prescindere dal rilievo che la sottoscrizione deirappresentanti e il timbro dell'associazione garantiscono la regolaritàformale e sostanziale dell'atto ex art. 45 L. 203/82, nel caso di speciela corte di merito, a seguito di un accertamento in fatto, ha rilevato chetutti i documenti contrattuali non solo recavano le firme dei sindacati,ma contenevano clausole in cui le parti dichiaravano espressamente diessere state ritualmente assistite e informate dei propri diritti sindall'inizio ed ha conseguentemente ritenuto che tali dichiarazioni,avendo valore confessorio, rendevano superflua o inammissibile ex art.2722 c.c. una prova testimoniale volta a superare quanto dichiaratoper iscritto dalla parte stessa, mancando un'azione di annullamento pervizi del consenso adeguatamente circostanziata.Anche sotto tale profilo i giudici di merito hanno quindi compiutoun'indagine di fatto, che è ad essi riservata e che non è sindacabile insede di legittimità se logicamente motivata, come per l’appuntoavviene nel caso di specie.5.4. Per le ragioni che precedono il ricorso va dichiaratoinammissibile.6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, oltrealla condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute dallacontroparte, la declaratoria della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge edindicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n.4315).7.Numero registro generale 8602/2022Numero sezionale 1927/2026Numero di raccolta generale 23573/2026Data pubblicazione 20/07/20267. La condotta processuale dei ricorrenti integra i presupposti perla condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art.96, comma 3, c.p.c. Risulta infatti evidente l'intento puramentestrumentale e dilatorio dell'impugnazione, volta unicamente aprocrastinare il rilascio di un fondo che i Baiguera occupano sine tituloormai dal lontano 10 novembre 2016. Tale finalità è resa palese dallariproposizione di censure inerenti alla sospensione del processo giàrisolte in senso sfavorevole ai ricorrenti da questa Suprema Corte conl'ordinanza n. 1103/2021, nonché dalla redazione di un ricorso di benottanta pagine, in palese violazione dei doveri di sinteticità e chiarezza.Tale abuso dello strumento processuale ha determinato uningiustificato ritardo nel soddisfacimento dei diritti delle proprietarie edegli acquirenti [OSCURATO:PERSONA], costretti a subire per un decenniol'occupazione abusiva del bene pur a fronte di plurime sentenze dirilascio. P.Q.MLa Corte:- dichiara inammissibile il ricorso;- condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore di parteresistente, delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro7.800,00 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori dilegge; nonché al pagamento, sempre in favore di parte resistente,dell’ulteriore somma di euro 4.000,00, ai sensi dell’art. 96, comma 3,cod. proc. civ.;- ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 28 maggio 2026, nella camera di consigliodella Terza Sezione Civile.Numero registro generale 8602/2022Numero sezionale 1927/2026Numero di raccolta generale 23573/2026Data pubblicazione 20/07/2026Il PresidenteLina Rubino
Sentenza Cassazione n. 23573/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris