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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 marzo 2025

Cassazione n. 24390/2025

Testo disponibile della fonte

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ronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.6904/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] SPA -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

GENOVA n. 1000/2021 depositata il 20/12/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, sulla base di due motivi, ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 1000/2021 in materia di TARI. 2.La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.

3. LaAMIU – [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:SOCIETA]., in ragione della pendenza di “serie” trattative al fine di comporre il contenzioso in esame,hanno chiesto, concordemente, un rinvio dell’udienza .

2. Tale istanza merita accoglimento, in difetto di ragioni ostative, sicchè la causa va rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.6904/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] SPA -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. GENOVA n. 1000/2021 depositata il 20/12/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, sulla base di due motivi, ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 1000/2021 in materia di TARI. 2.La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso. 3. LaAMIU – [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:SOCIETA]., in ragione della pendenza di “serie” trattative al fine di comporre il contenzioso in esame,hanno chiesto, concordemente, un rinvio dell’udienza . 2. Tale istanza merita accoglimento, in difetto di ragioni ostative, sicchè la causa va rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M Rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Sentenza Cassazione n. 24390/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris