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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 12 maggio 2025

Cassazione n. 18626/2026

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[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonché controPROCURA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];- intimata -Sez.

U – RG 13764/2025camera di consiglio 12.5.2025 1Numero registro generale 13764/2025Numero sezionale 198/2026Numero di raccolta generale 18626/2026Data pubblicazione 08/06/2026avverso la sentenza n. 250/2024 della [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] D’APPELLO - ROMA, depositatail 10/12/2024.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del12/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte dichiari l’inammissibilità delricorso.1. ─ La Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la RegioneVeneto ha respinto la domanda di revocazione proposta da [OSCURATO:PERSONA]Quota avverso la pronuncia con cui, in data 28 febbraio 1992, lo stessoera stato condannato, quale sindaco di Borbona, al pagamento dellasomma di lire 5.000.000: pronuncia, questa, resa a fronte dellaliquidazione, ritenuta illegittima, da parte dello stesso Quota, deicompensi di due dipendenti comunali per prestazioni lavorative eseguitenegli anni 1988 e 1989.

La decisione reiettiva era fondata sull’assenzadei caratteri di novità e decisività dei documenti posti a fondamentodell’impugnazione per revocazione.2. ― Con sentenza del 10 dicembre 2024, la Sezionegiurisdizionale di appello della Corte dei conti ha respinto il gravameproposto nei confronti della decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato, per un verso, che, come evidenziato nellasentenza appellata, gli scritti di cui l’istante voleva avvalersicostituivano documentazione ufficiale dell’Amministrazione comunaleche risultava essere pienamente accessibile e, per altro verso, che adetta documentazione non poteva essere riconosciuta natura probatoriadiretta dei fatti di causa e che essa non assumeva comunque «caratteredi assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senzaSez.

U – RG 13764/2025camera di consiglio 12.5.2025 2Numero registro generale 13764/2025Numero sezionale 198/2026Numero di raccolta generale 18626/2026Data pubblicazione 08/06/2026necessità di argomentazioni induttive e, tantomeno, di particolariindagini ermeneutiche».3. — Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA]:l’impugnazione consta di tre motivi.

Il Procuratore generale presso laCorte dei Conti ha svolto controricorso.Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] questa Corte ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― Col primo motivo si deduce eccesso di potere giurisdizionaleper rifiuto di giudicare ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost., inrelazione agli artt. 24, 102, 103 e 113 Cost., 202, comma 1, lett. d),d.lgs. 174/2016 e 395, n. 3, c.p.c..

Ci si duole che la Corte dei conti,nel rigettare l’istanza di revocazione per asserita non novità e nondecisività dei documenti posti a fondamento dell’impugnazione, abbiaesercitato in modo difettoso e parziale la giurisdizione, omettendo dicompiere un effettivo sindacato sul contenuto e sul valore decisivo deidocumenti allegati dal ricorrente.

L’impugnata decisione non si sarebbeconfrontata, in particolare, «con la relazione funzionale tra i documentisopravvenuti e il decisum revocando» ossia con la «loro astratta econcreta idoneità a sovvertire la pronuncia originaria», e «con la realenovità dei documenti, valutata non rispetto a generiche possibilità diacquisizione ex ante, ma rispetto alla loro effettiva emersione solo postdecisionem, e dunque alla loro obiettiva irrilevanza nella formazione delprecedente giudizio».

Rileva il ricorrente che il giudizio espresso dalGiudice di appello sarebbe privo dei necessari parametri di confronto,poiché la valutazione della novità e della decisività avrebbe dovutonecessariamente fondarsi sulla comparazione concreta tra i nuovidocumenti e gli atti già disponibili al tempo della decisione irrevocabile:in difetto di tale confronto, ogni apprezzamento quanto alla sussistenzadelle dette condizioni risulterebbe «illusorio e retorico».Il secondo mezzo oppone eccesso di potere giurisdizionale perSez.

U – RG 13764/2025camera di consiglio 12.5.2025 3Numero registro generale 13764/2025Numero sezionale 198/2026Numero di raccolta generale 18626/2026Data pubblicazione 08/06/2026violazione dei principi sovranazionali sul diritto ad un ricorso effettivo,ai sensi dell’art. 6 CEDU, dell’art. 47 della Carta di Nizza e dell’art. 111,comma 8, Cost..

Lamenta il ricorrente che la Corte dei conti, rigettandoin sede di gravame la domanda di revocazione senza alcuna valutazioneconcreta della documentazione sopravvenuta, avrebbe impeditol’accesso effettivo al rimedio giurisdizionale previsto dall’ordinamento,violando i principi sovranazionali indicati.Il terzo mezzo oppone la violazione e falsa applicazione dell’art.111, commi 1 e 7, Cost., dell’art. 24 Cost., nonché degli artt. 360, n.3, e 395, n. 3, c.p.c. e prospetta una questione di legittimitàcostituzionale dell’art. 170 del d.lgs. 174/2016 per contrasto con iprincipi di pienezza della tutela giurisdizionale, eguaglianza eragionevolezza.

La norma violerebbe il diritto di difesa del soggettocolpito da una decisione che, pur basata su evidenti errori di diritto, nonsarebbe sindacabile in sede di legittimità, discriminerebbeirragionevolmente l’amministratore pubblico rispetto ad altri soggetticoinvolti in giudizi di responsabilità civile, penale o disciplinare, i qualipossono invece sempre accedere al giudizio di cassazione per violazionedi legge, e svuoterebbe di contenuto la garanzia del «giusto processo».Avendo riguardo al disposto dell’art. 6 CEDU, si esclude possa«ammettersi che un soggetto inciso da una sanzione sostanzialmentepunitiva, come quella contabile, sia privato del diritto a ricorrere incassazione per violazione di legge, diversamente da quanto accade perl’imputato in sede penale o per il responsabile civile in sede ordinaria»2. — I tre motivi, che sono connessi, si prestano a una trattazionecongiunta, e ciò anche per ragioni di continuità espositiva.Risultano inammissibili.3. — Per la giurisprudenza di queste Sezioni Unite, non èconfigurabile l'eccesso di potere giurisdizionale da parte del giudicespeciale, censurabile in sede di legittimità, quando sia contestato unerror in iudicando e un error in procedendo, atteso che, come chiaritoSez.

U – RG 13764/2025camera di consiglio 12.5.2025 4Numero registro generale 13764/2025Numero sezionale 198/2026Numero di raccolta generale 18626/2026Data pubblicazione 08/06/2026dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 6 del 2018, il detto eccessodi potere, denunciabile con il ricorso in cassazione per motivi inerentialla giurisdizione, deve essere riferito alle sole ipotesi di difetto assolutodi giurisdizione, quando il giudice speciale affermi la propriagiurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all'amministrazione(cosiddetta invasione o sconfinamento) ovvero, al contrario, la neghisull'erroneo presupposto che la materia non può formare oggetto, in viaassoluta, di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento),nonché a quelle di difetto relativo di giurisdizione, quando il giudiceamministrativo o contabile affermi la propria giurisdizione su materiapresupposto che appartenga ad altri giudici (per tutte: Cass. Sez.

U. 11novembre 2019, n. 29082; Cass. Sez.

U. 15 aprile 2020, n. 7839).È in tale cornice che si colloca il principio, affermato con riguardoalle sentenze del Consiglio di Stato, ma sicuramente estensibile alledecisioni della Corte dei conti, secondo cui è inammissibile il ricorso percassazione, proposto ai sensi degli artt. 362 c.p.c. e 111 Cost., con ilquale si censura la valutazione delle condizioni di ammissibilitàdell'istanza di revocazione del giudice speciale, giacché con esso nonviene posta una questione di sussistenza o meno del poteregiurisdizionale di operare detta valutazione e, dunque, dedotta unaviolazione dei limiti esterni alla giurisdizione del giudice amministrativo,rispetto alla quale soltanto è consentito ricorrere in sede di legittimitàin base alle anzidette norme (Cass. Sez.

U. 19 gennaio 2022, n. 1603;Cass.

Sez.

U. 17 settembre 2019, n. 23101; Cass. Sez.

U. 8 aprile 2008,n. 9150; cfr. pure Cass. Sez.

U. 11 novembre 2019, n. 29082, secondocui è inammissibile il ricorso per cassazione volto a denunciarel'eccesso di potere giurisdizionale in relazione ad una sentenzapronunciata dal giudice amministrativo in materiadi revocazione, qualora la contestazione investa — come nel caso inesame — modalità di esercizio del potere giurisdizionale, atteso cheSez.

U – RG 13764/2025camera di consiglio 12.5.2025 5Numero registro generale 13764/2025Numero sezionale 198/2026Numero di raccolta generale 18626/2026Data pubblicazione 08/06/2026la revocazione è un mezzo di impugnazione straordinario che consentedi superare il giudicato attribuendo al giudice, nella ricorrenza deipresupposti di legge, il potere giurisdizionale in concreto, sicchéprospettarne l'esercizio al di fuori dei casi consentiti dall'ordinamento,altro non è che dolersi dell'esercizio in tesi errato di detto potere, cometale rientrante nei limiti propri della giurisdizione del giudiceamministrativo).4. — Deve poi evidenziarsi che l’insindacabilità, da parte dellaCorte di cassazione a Sezioni Unite, per eccesso di poteregiurisdizionale, ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost., delle sentenzedel giudice speciale pronunciate in violazione del diritto dell'Unioneeuropea, non si pone in contrasto con gli artt. 52, par. 1, e 47, dellaCarta fondamentale dei diritti dell'Unione europea, in quantol'ordinamento processuale italiano garantisce comunque ai singolil'accesso a un giudice indipendente, imparziale e precostituito perlegge, come quello amministrativo, non prevedendo alcuna limitazioneall'esercizio, dinanzi a tale giudice, dei diritti conferiti dall'ordinamentodell'Unione; costituisce, quindi, ipotesi estranea al perimetro delsindacato per motivi inerenti alla giurisdizione la denuncia di un diniegodi giustizia da parte del giudice amministrativo di ultima istanza,derivante dallo stravolgimento delle norme di riferimento, nazionali ounionali, come interpretate in senso incompatibile con la giurisprudenzadella Corte di giustizia dell’Unione europea, risultando coerente con ildiritto dell'Unione la riferita interpretazione in senso riduttivo degli art.111, comma 8, Cost., 360, comma 1, n. 1, e 362, comma 1, c.p.c.(Cass. Sez.

U. 30 agosto 2022, n. 25503, con riguardo alle sentenzepronunciate dal Consiglio di Stato, sulla scorta dei principi enunciati,sull’argomento, da Corte giust.

UE 21 dicembre 2021, C-497/20,Randstad Italia).5. — Non appare infine ammissibile la questione dicostituzionalità posta col terzo motivo.Sez.

U – RG 13764/2025camera di consiglio 12.5.2025 6Numero registro generale 13764/2025Numero sezionale 198/2026Numero di raccolta generale 18626/2026Data pubblicazione 08/06/2026L’art. 207 — non l’art. 170, invece evocato dal ricorrente — deld.lgs. n. 174 del 2016 stabilisce che le decisioni della Corte dei conti ingrado d'appello, in unico grado e in materia di rendiconto possonoessere impugnate innanzi alla Corte di cassazione per i soli motiviinerenti alla giurisdizione: la norma non può essere però contraria allaCarta fondamentale, in quanto essa riproduce, in buona sostanza, ildisposto dell’art. 111, comma 8, Cost., che espressamente richiama.L’art. 6 CEDU è d’altra parte invocato a sproposito, in quanto la CorteEDU afferma da tempo che tale norma, segnatamente il paragrafo 1 delcit. art. 6, non obbliga gli Stati contraenti a istituire corti d'appello o dicassazione (cfr. già Corte EDU 17 gennaio 1970, Delcourt c.

Belgio):sicché non osta a che in singoli ordinamenti il giudizio di legittimità sialimitato, per alcune controversie, a specifici motivi.Nella propria memoria il ricorrente precisa che la questione dicostituzionalità debba essere intesa avendo riguardo al contrastodell’art. 207 con gli artt. 3, 24, 111, commi 1 e 2, e 117, primo comma,Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU «nella parte in cui,interpretato nel senso di escludere dal novero dei ‘motivi inerenti allagiurisdizione’ la censura per violazione di legge, impedisce alla Corte diCassazione di sindacare le decisioni della Corte dei Conti anche quandola sentenza impugnata, attraverso un'applicazione abnorme eformalistica delle norme processuali, abbia reso meramente apparenteun rimedio giurisdizionale (nella specie, la revocazione) e abbia negatoqualsiasi scrutinio effettivo sui presupposti sostanziali dellaresponsabilità amministrativa (danno erariale, colpa grave e decisivitàdelle prove), in un contesto di responsabilità a caratteresostanzialmente afflittivo e sanzionatorio».Viene però in tal modo veicolata un’impostazione di fondo chetravisa il senso dell’architettura costituzionale, nella qualel’impugnazione per cassazione delle sentenze del Consiglio di Stato edella Corte dei conti è ammessa per i soli motivi inerenti allaSez.

U – RG 13764/2025camera di consiglio 12.5.2025 7Numero registro generale 13764/2025Numero sezionale 198/2026Numero di raccolta generale 18626/2026Data pubblicazione 08/06/2026giurisdizione propriamente intesi, e giammai per lamentare unaviolazione di legge.

È escluso — torna qui a ribadirsi — che il ricorso incassazione per motivi inerenti alla giurisdizione comprenda anche ilsindacato su errores in procedendo o in iudicando, risultando talesoluzione ermeneutica incompatibile con la lettera e lo spirito dellanorma costituzionale: come è stato sottolineato da queste SezioniUnite, il sindacato della S.C. sulle decisioni della Corte dei conti èlimitato alle sole ipotesi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione enon si estende ad asserite violazioni di legge, sostanziale o processuale,concernenti il modo di esercizio della giurisdizione speciale (Cass. Sez.U. 4 giugno 2021, n. 15573).6. — Il ricorso deve dichiararsi dunque inammissibile.7. — Nulla è da statuire in punto di spese.

P.Q.MLa Cortedichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, dellal. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni UniteCivili, in data 12 maggio 2026.Il PresidenteRaffaele FrascaSez.

U – RG 13764/2025camera di consiglio 12.5.2025 8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonché controPROCURA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];- intimata -Sez. U – RG 13764/2025camera di consiglio 12.5.2025 1Numero registro generale 13764/2025Numero sezionale 198/2026Numero di raccolta generale 18626/2026Data pubblicazione 08/06/2026avverso la sentenza n. 250/2024 della [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] D’APPELLO - ROMA, depositatail 10/12/2024.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del12/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte dichiari l’inammissibilità delricorso.1. ─ La Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la RegioneVeneto ha respinto la domanda di revocazione proposta da [OSCURATO:PERSONA]Quota avverso la pronuncia con cui, in data 28 febbraio 1992, lo stessoera stato condannato, quale sindaco di Borbona, al pagamento dellasomma di lire 5.000.000: pronuncia, questa, resa a fronte dellaliquidazione, ritenuta illegittima, da parte dello stesso Quota, deicompensi di due dipendenti comunali per prestazioni lavorative eseguitenegli anni 1988 e 1989. La decisione reiettiva era fondata sull’assenzadei caratteri di novità e decisività dei documenti posti a fondamentodell’impugnazione per revocazione.2. ― Con sentenza del 10 dicembre 2024, la Sezionegiurisdizionale di appello della Corte dei conti ha respinto il gravameproposto nei confronti della decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato, per un verso, che, come evidenziato nellasentenza appellata, gli scritti di cui l’istante voleva avvalersicostituivano documentazione ufficiale dell’Amministrazione comunaleche risultava essere pienamente accessibile e, per altro verso, che adetta documentazione non poteva essere riconosciuta natura probatoriadiretta dei fatti di causa e che essa non assumeva comunque «caratteredi assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senzaSez. U – RG 13764/2025camera di consiglio 12.5.2025 2Numero registro generale 13764/2025Numero sezionale 198/2026Numero di raccolta generale 18626/2026Data pubblicazione 08/06/2026necessità di argomentazioni induttive e, tantomeno, di particolariindagini ermeneutiche».3. — Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA]:l’impugnazione consta di tre motivi. Il Procuratore generale presso laCorte dei Conti ha svolto controricorso.Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] questa Corte ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― Col primo motivo si deduce eccesso di potere giurisdizionaleper rifiuto di giudicare ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost., inrelazione agli artt. 24, 102, 103 e 113 Cost., 202, comma 1, lett. d),d.lgs. 174/2016 e 395, n. 3, c.p.c.. Ci si duole che la Corte dei conti,nel rigettare l’istanza di revocazione per asserita non novità e nondecisività dei documenti posti a fondamento dell’impugnazione, abbiaesercitato in modo difettoso e parziale la giurisdizione, omettendo dicompiere un effettivo sindacato sul contenuto e sul valore decisivo deidocumenti allegati dal ricorrente. L’impugnata decisione non si sarebbeconfrontata, in particolare, «con la relazione funzionale tra i documentisopravvenuti e il decisum revocando» ossia con la «loro astratta econcreta idoneità a sovvertire la pronuncia originaria», e «con la realenovità dei documenti, valutata non rispetto a generiche possibilità diacquisizione ex ante, ma rispetto alla loro effettiva emersione solo postdecisionem, e dunque alla loro obiettiva irrilevanza nella formazione delprecedente giudizio». Rileva il ricorrente che il giudizio espresso dalGiudice di appello sarebbe privo dei necessari parametri di confronto,poiché la valutazione della novità e della decisività avrebbe dovutonecessariamente fondarsi sulla comparazione concreta tra i nuovidocumenti e gli atti già disponibili al tempo della decisione irrevocabile:in difetto di tale confronto, ogni apprezzamento quanto alla sussistenzadelle dette condizioni risulterebbe «illusorio e retorico».Il secondo mezzo oppone eccesso di potere giurisdizionale perSez. U – RG 13764/2025camera di consiglio 12.5.2025 3Numero registro generale 13764/2025Numero sezionale 198/2026Numero di raccolta generale 18626/2026Data pubblicazione 08/06/2026violazione dei principi sovranazionali sul diritto ad un ricorso effettivo,ai sensi dell’art. 6 CEDU, dell’art. 47 della Carta di Nizza e dell’art. 111,comma 8, Cost.. Lamenta il ricorrente che la Corte dei conti, rigettandoin sede di gravame la domanda di revocazione senza alcuna valutazioneconcreta della documentazione sopravvenuta, avrebbe impeditol’accesso effettivo al rimedio giurisdizionale previsto dall’ordinamento,violando i principi sovranazionali indicati.Il terzo mezzo oppone la violazione e falsa applicazione dell’art.111, commi 1 e 7, Cost., dell’art. 24 Cost., nonché degli artt. 360, n.3, e 395, n. 3, c.p.c. e prospetta una questione di legittimitàcostituzionale dell’art. 170 del d.lgs. 174/2016 per contrasto con iprincipi di pienezza della tutela giurisdizionale, eguaglianza eragionevolezza. La norma violerebbe il diritto di difesa del soggettocolpito da una decisione che, pur basata su evidenti errori di diritto, nonsarebbe sindacabile in sede di legittimità, discriminerebbeirragionevolmente l’amministratore pubblico rispetto ad altri soggetticoinvolti in giudizi di responsabilità civile, penale o disciplinare, i qualipossono invece sempre accedere al giudizio di cassazione per violazionedi legge, e svuoterebbe di contenuto la garanzia del «giusto processo».Avendo riguardo al disposto dell’art. 6 CEDU, si esclude possa«ammettersi che un soggetto inciso da una sanzione sostanzialmentepunitiva, come quella contabile, sia privato del diritto a ricorrere incassazione per violazione di legge, diversamente da quanto accade perl’imputato in sede penale o per il responsabile civile in sede ordinaria»2. — I tre motivi, che sono connessi, si prestano a una trattazionecongiunta, e ciò anche per ragioni di continuità espositiva.Risultano inammissibili.3. — Per la giurisprudenza di queste Sezioni Unite, non èconfigurabile l'eccesso di potere giurisdizionale da parte del giudicespeciale, censurabile in sede di legittimità, quando sia contestato unerror in iudicando e un error in procedendo, atteso che, come chiaritoSez. U – RG 13764/2025camera di consiglio 12.5.2025 4Numero registro generale 13764/2025Numero sezionale 198/2026Numero di raccolta generale 18626/2026Data pubblicazione 08/06/2026dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 6 del 2018, il detto eccessodi potere, denunciabile con il ricorso in cassazione per motivi inerentialla giurisdizione, deve essere riferito alle sole ipotesi di difetto assolutodi giurisdizione, quando il giudice speciale affermi la propriagiurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all'amministrazione(cosiddetta invasione o sconfinamento) ovvero, al contrario, la neghisull'erroneo presupposto che la materia non può formare oggetto, in viaassoluta, di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento),nonché a quelle di difetto relativo di giurisdizione, quando il giudiceamministrativo o contabile affermi la propria giurisdizione su materiapresupposto che appartenga ad altri giudici (per tutte: Cass. Sez. U. 11novembre 2019, n. 29082; Cass. Sez. U. 15 aprile 2020, n. 7839).È in tale cornice che si colloca il principio, affermato con riguardoalle sentenze del Consiglio di Stato, ma sicuramente estensibile alledecisioni della Corte dei conti, secondo cui è inammissibile il ricorso percassazione, proposto ai sensi degli artt. 362 c.p.c. e 111 Cost., con ilquale si censura la valutazione delle condizioni di ammissibilitàdell'istanza di revocazione del giudice speciale, giacché con esso nonviene posta una questione di sussistenza o meno del poteregiurisdizionale di operare detta valutazione e, dunque, dedotta unaviolazione dei limiti esterni alla giurisdizione del giudice amministrativo,rispetto alla quale soltanto è consentito ricorrere in sede di legittimitàin base alle anzidette norme (Cass. Sez. U. 19 gennaio 2022, n. 1603;Cass. Sez. U. 17 settembre 2019, n. 23101; Cass. Sez. U. 8 aprile 2008,n. 9150; cfr. pure Cass. Sez. U. 11 novembre 2019, n. 29082, secondocui è inammissibile il ricorso per cassazione volto a denunciarel'eccesso di potere giurisdizionale in relazione ad una sentenzapronunciata dal giudice amministrativo in materiadi revocazione, qualora la contestazione investa — come nel caso inesame — modalità di esercizio del potere giurisdizionale, atteso cheSez. U – RG 13764/2025camera di consiglio 12.5.2025 5Numero registro generale 13764/2025Numero sezionale 198/2026Numero di raccolta generale 18626/2026Data pubblicazione 08/06/2026la revocazione è un mezzo di impugnazione straordinario che consentedi superare il giudicato attribuendo al giudice, nella ricorrenza deipresupposti di legge, il potere giurisdizionale in concreto, sicchéprospettarne l'esercizio al di fuori dei casi consentiti dall'ordinamento,altro non è che dolersi dell'esercizio in tesi errato di detto potere, cometale rientrante nei limiti propri della giurisdizione del giudiceamministrativo).4. — Deve poi evidenziarsi che l’insindacabilità, da parte dellaCorte di cassazione a Sezioni Unite, per eccesso di poteregiurisdizionale, ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost., delle sentenzedel giudice speciale pronunciate in violazione del diritto dell'Unioneeuropea, non si pone in contrasto con gli artt. 52, par. 1, e 47, dellaCarta fondamentale dei diritti dell'Unione europea, in quantol'ordinamento processuale italiano garantisce comunque ai singolil'accesso a un giudice indipendente, imparziale e precostituito perlegge, come quello amministrativo, non prevedendo alcuna limitazioneall'esercizio, dinanzi a tale giudice, dei diritti conferiti dall'ordinamentodell'Unione; costituisce, quindi, ipotesi estranea al perimetro delsindacato per motivi inerenti alla giurisdizione la denuncia di un diniegodi giustizia da parte del giudice amministrativo di ultima istanza,derivante dallo stravolgimento delle norme di riferimento, nazionali ounionali, come interpretate in senso incompatibile con la giurisprudenzadella Corte di giustizia dell’Unione europea, risultando coerente con ildiritto dell'Unione la riferita interpretazione in senso riduttivo degli art.111, comma 8, Cost., 360, comma 1, n. 1, e 362, comma 1, c.p.c.(Cass. Sez. U. 30 agosto 2022, n. 25503, con riguardo alle sentenzepronunciate dal Consiglio di Stato, sulla scorta dei principi enunciati,sull’argomento, da Corte giust. UE 21 dicembre 2021, C-497/20,Randstad Italia).5. — Non appare infine ammissibile la questione dicostituzionalità posta col terzo motivo.Sez. U – RG 13764/2025camera di consiglio 12.5.2025 6Numero registro generale 13764/2025Numero sezionale 198/2026Numero di raccolta generale 18626/2026Data pubblicazione 08/06/2026L’art. 207 — non l’art. 170, invece evocato dal ricorrente — deld.lgs. n. 174 del 2016 stabilisce che le decisioni della Corte dei conti ingrado d'appello, in unico grado e in materia di rendiconto possonoessere impugnate innanzi alla Corte di cassazione per i soli motiviinerenti alla giurisdizione: la norma non può essere però contraria allaCarta fondamentale, in quanto essa riproduce, in buona sostanza, ildisposto dell’art. 111, comma 8, Cost., che espressamente richiama.L’art. 6 CEDU è d’altra parte invocato a sproposito, in quanto la CorteEDU afferma da tempo che tale norma, segnatamente il paragrafo 1 delcit. art. 6, non obbliga gli Stati contraenti a istituire corti d'appello o dicassazione (cfr. già Corte EDU 17 gennaio 1970, Delcourt c. Belgio):sicché non osta a che in singoli ordinamenti il giudizio di legittimità sialimitato, per alcune controversie, a specifici motivi.Nella propria memoria il ricorrente precisa che la questione dicostituzionalità debba essere intesa avendo riguardo al contrastodell’art. 207 con gli artt. 3, 24, 111, commi 1 e 2, e 117, primo comma,Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU «nella parte in cui,interpretato nel senso di escludere dal novero dei ‘motivi inerenti allagiurisdizione’ la censura per violazione di legge, impedisce alla Corte diCassazione di sindacare le decisioni della Corte dei Conti anche quandola sentenza impugnata, attraverso un'applicazione abnorme eformalistica delle norme processuali, abbia reso meramente apparenteun rimedio giurisdizionale (nella specie, la revocazione) e abbia negatoqualsiasi scrutinio effettivo sui presupposti sostanziali dellaresponsabilità amministrativa (danno erariale, colpa grave e decisivitàdelle prove), in un contesto di responsabilità a caratteresostanzialmente afflittivo e sanzionatorio».Viene però in tal modo veicolata un’impostazione di fondo chetravisa il senso dell’architettura costituzionale, nella qualel’impugnazione per cassazione delle sentenze del Consiglio di Stato edella Corte dei conti è ammessa per i soli motivi inerenti allaSez. U – RG 13764/2025camera di consiglio 12.5.2025 7Numero registro generale 13764/2025Numero sezionale 198/2026Numero di raccolta generale 18626/2026Data pubblicazione 08/06/2026giurisdizione propriamente intesi, e giammai per lamentare unaviolazione di legge. È escluso — torna qui a ribadirsi — che il ricorso incassazione per motivi inerenti alla giurisdizione comprenda anche ilsindacato su errores in procedendo o in iudicando, risultando talesoluzione ermeneutica incompatibile con la lettera e lo spirito dellanorma costituzionale: come è stato sottolineato da queste SezioniUnite, il sindacato della S.C. sulle decisioni della Corte dei conti èlimitato alle sole ipotesi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione enon si estende ad asserite violazioni di legge, sostanziale o processuale,concernenti il modo di esercizio della giurisdizione speciale (Cass. Sez.U. 4 giugno 2021, n. 15573).6. — Il ricorso deve dichiararsi dunque inammissibile.7. — Nulla è da statuire in punto di spese. P.Q.MLa Cortedichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, dellal. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni UniteCivili, in data 12 maggio 2026.Il PresidenteRaffaele FrascaSez. U – RG 13764/2025camera di consiglio 12.5.2025 8
Sentenza Cassazione n. 18626/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris